Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09167/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curatore pro tempore, rappresentato e difeso da [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Latina n. 5190/2022 depositato il5/1/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/20261.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione delprovvedimento collegiale del Tribunale di Latina n. 2/2023 del 5.1.2023,emesso all’esito del giudizio di reclamo ex art. 26 l.f., notificato in data10.1.2023, con cui è stato confermato il decreto del G.D. di approvazionedel piano di riparto finale predisposto dal curatore del [OSCURATO:PERSONA].r.l.2.

Avverso il provvedimento del Tribunale la creditrice [OSCURATO:PERSONA] 2018SRL ha presentato ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] intimato si è costituito con controricorso, con il quale haconcluso per l’inammissibilità e comunque il rigetto dell’avversaimpugnazione.4.

E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il 13.2.2026, in vista dellaquale entrambe le parti hanno depositato memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso proposto si fonda su tre motivi di doglianza.Con il primo motivo, più in particolare, si rileva la violazione e falsainterpretazione e applicazione degli artt. 110 L.F. e 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 co. 1 - n. 3.) e n.4) c.p.c., in quanto il piano di riparto nonpoteva essere predisposto dal G.D., ma, al più, restituito al Curatoreaffinché lo predisponesse alla luce delle osservazioni contenute nel primoreclamo di cui all’art. 36 l.fall.Il richiamato motivo di impugnazione risulta, per il vero, inammissibile.In primo luogo, la censura in esame non si confronta con il contenuto delladecisione, la quale da atto della dichiarazione di esecutorietà da parte delG.D. all’esito dell’interlocuzione con la curatela e del reclamo ex art. 36promosso in precedenza dalla stessa ricorrente.Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026Ed infatti, la creditrice istante aveva già proposto un reclamo ex art. 36 e110, comma 3, l.f. sostenendo che il progetto di ripartizione era illegittimosotto più profili: a) per l’inclusione nell’attivo disponibile di un creditorestitutorio della procedura fallimentare nei confronti di essa creditrice,pari alla differenza fra quanto da quest’ultima incassato direttamente insede esecutiva, quale titolare di crediti assistiti da privilegio fondiario, ed ilcredito effettivamente ammesso allo stato passivo; b) perché il piano diriparto predisposto dal curatore doveva ritenersi nullo, non prevedendoalcuna distribuzione a favore di essa istante, rimanendo così frustrato ilgrado ipotecario che assisteva il credito; c) per mancata ammissione di uncredito prededuttivo pure spettante alla reclamante, in quanto oggetto diuna illegittima compensazione operata dal curatore.All’esito di detto reclamo il G.D. aveva conseguentemente emendato –come era suo dovere in quanto investito delle doglianze della creditrice - ilpiano di riparto, riducendo l’obbligo restitutorio in capo alla reclamantenella somma di euro 31.770,36.Il motivo di impugnazione risulta pertanto eccentrico rispetto all’iterprocessuale che la ricorrente stessa ha provocato attraverso l’inizialereclamo ex artt. 36 e 110, comma 3, l.fall., cosicché, se pure è vero che lapredisposizione del piano di ripartizione è, in prima battuta, atto esclusivodel curatore, proprio la proposizione del gravame ha reso indispensabilel’intervento del giudice delegato che ha quindi disposto, nelcontraddittorio, il deposito e l’esecutorietà del piano medesimo così comeemendato alla luce del reclamo presentato dalla creditrice, rendendo cosìun provvedimento a sua volta impugnabile, come poi è avvenuto, ex art.26 l.f.In secondo luogo, il motivo al tempo stesso fa valere in modo promiscuoconcorrenti vizi, orientati in modo ambivalente vuoi sotto il versante dellaviolazione di legge, vuoi sotto l’ottica del vizio motivazionale edell’omissione di pronuncia (tanto è vero che contraddittoriamente ilNumero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026provvedimento qui impugnato sarebbe in tesi affettocontemporaneamente da una omissione di pronuncia e da unaextrapetizione).

Sia consentito perciò, per brevità, rinviare a Cass. n.28541, del 06/11/2024, la quale ha condivisibilmente affermato che intema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettanouna pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle normeviolate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione dellaregola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto adenucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separatecensure.

Nello stesso senso si vedano anche Cass. n. 18021 del14/09/2016 e Cass. n. 21611 del 20/09/2013.2.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsainterpretazione e applicazione delle norme di cui agli artt. 110, 51, 52 l.f.,in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3), c.p.c., in quanto, secondo laricorrente, il G.D. avrebbe errato nel ritenere sussistente un credito dellaCuratela verso la cessionaria del credito bancario, costituito dall’importo di€ 31.770,36 (riconosciuto come attivo disponibile) necessario per ilpagamento delle spese prededuttive della procedura fallimentare(compenso del Curatore e saldo compenso coadiutore) – che sarebberodovute da [OSCURATO:SOCIETA] quale differenza tra quanto dalla medesimaincassato nell’ambito dell’esecuzione fondiaria n. 563/2013 RGE [OSCURATO:PERSONA] (€ 623.447,36) ed il minor credito insinuato al passivofallimentare (€ 528.155,00) – in conseguenza dell’esclusione del creditoipotecario di € 95.000,00.Con il terzo mezzo, invece, la ricorrente deduce la pretesa violazione e/ofalsa interpretazione e applicazione delle norme di cui agli artt. 110, 111L.F., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3), c.p.c., in quanto il Tribunaleavrebbe fatto gravare sulla ricorrente tutte le spese prededuttive, nonapplicando correttamente l’art. 111-bis l.f., che stabilisce, invece, uncriterio di imputazione proporzionale delle stesse.Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026I due motivi possono essere affrontati congiuntamente, stante la loroconnessione.Valgano al riguardo le seguenti considerazioni:2.1.

Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio didiritto espresso da Sez.

U, sent. n. 8557 del 27/03/2023, secondo cui intema di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, avverso il piano diriparto del curatore che escluda o includa, in tutto o in parte, il diritto deltitolare della nuda prelazione alla distribuzione delle somme, il creditoreipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati alriparto del ricavato della vendita del bene oggetto di garanzia possonoproporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l.fall.; detto reclamopuò avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimentodella garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre chel'an e il quantum del debito garantito.

La stessa decisione ha inveceritenuto inammissibile l’insinuazione al passivo del nudo prelazionario inquanto non creditore del terzo datore di ipoteca fallito, con una soluzioneche nel contesto disciplinato dalla legge fallimentare, come la vicenda inesame, non può essere messa in discussione, avendo le stesse S.U.ritenuto che la diversa soluzione al riguardo adottata dal Codice della crisi(cfr. art. 201 CCII) sia caratterizzata da novità e discontinuità rispetto alcontesto normativo previgente, ma ancora applicabile ex art. 390 CCII alleprocedure aperte prima del 15/7/2022.2.2.

La ricorrente, in qualità di creditore fondiario (rectius di cessionario dicredito fondiario), ha proseguito l’esecuzione individuale sui beni dellamassa ottenendo soddisfazione avanti al G.E., ma, come stabilito dacostante orientamento del S.C., ciò non esclude che i “conti” si debbanofare in sede concorsuale e che le attribuzioni in sede esecutiva abbianonatura provvisoria.

Può ricordarsi in proposito Sez. 1, sent. n. 15606 del9/7/2014, la quale ha stabilito la sussistenza del “potere, riconosciutoall'istituto di credito fondiario dall'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026385, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche incostanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzatapromossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavatadalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il soloonere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentirela graduazione dei crediti”; principio poi ribadito anche da Sez. 1, sent. n.6377 del 30/3/2015, affermando che “l'insinuazione al passivo costituisce,pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espressamente, aseguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentatidal divieto di cui all'art. 51 l.fall.) al fine dell'esercizio del diritto ditrattenere definitivamente, nei limiti del "quantum" spettante a ciascuncreditore concorrente all'esito del piano di riparto in sede fallimentare, lesomme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sedeesecutiva” (cfr. altresì la successiva Cass. n. 23482 del 28/9/2018,secondo cui la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata daparte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può diveniredefinitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatoreè legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti ineccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sedeesecutiva).Orbene, una volta stabilito che il beneficiario dell’ipoteca non puòinsinuarsi allo stato passivo del fallimento del garante per far valere lapropria prelazione reale (se non nella misura in cui sia altresì o ad altrotitolo creditore del terzo datore fallito), l’unica sede nella quale è possibilefare i conti definitivi circa il diritto o meno del titolare della nudaprelazione che abbia proseguito - quale fondiario – l’azione esecutiva nonpuò che essere quella del riparto, nel cui piano andrà stabilita la misura ela graduazione del diritto dell’esecutante e, conseguentemente, se questipuò trattenere tutto o parte del ricavato incassato provvisoriamente nelNumero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026corso dell’esecuzione individuale o, come nel caso di specie, restituireparte di esso.2.3.

A tal punto, si impone la corretta disamina dell’art. 111-ter l.f.,laddove stabilisce che “il curatore deve tenere un conto autonomo dellevendite dei singoli immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e deisingoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegiospeciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di caratterespecifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascunbene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale”.

Tale norma,infatti, potrebbe apparire contraddittoria rispetto a quanto stabilito dalprecedente art. 111-bis, comma 2, nella parte in cui questa secondadisposizione sembra escludere il ricavato della liquidazione dei benioggetto di pegno o ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti, dalsoddisfacimento dei prededucibili.Come ritenuto da Cass. Sez. 1, ord. n. 18882 del 10/6/2022, il creditoerariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra trale spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazionedell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a normadell'art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dallaliquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzioneconferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, commasecondo, del Codice della crisi di impresa approvato con d.lgs. n. 14 del2019.Orbene, anche alla luce di detta pronuncia nomofilattica, si può affermareche l’art. 111-ter, comma 3 l.fall. è norma diretta a comporre l’apparenteantinomia generata dagli artt. 111 e 111-bis l.fall.; essa regola infatti ilconcorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione,prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui qualisi esercita la prelazione (maggiorato delle eventuali entrate, come ad es.canoni di locazione) delle uscite “di carattere specifico” – ossia delle speseNumero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione eliquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delleuscite “di carattere generale” della procedura, in quanto sostenutenell'interesse di tutti i creditori.Ne deriva che quanto destinato in via esclusiva ai “creditori garantiti” – eperciò sottratto ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di gradopoziore – è individuato con riferimento al “netto” ad essi distribuibile, chesi ottiene, appunto, sottraendo dalla singola massa attiva i costi specificifunzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota partedelle spese generali della procedura.2.4.

Traendo le conclusioni da quanto precede, risulta evidente che lacensura svolta dal ricorrente difetta totalmente di specificità, in quantoegli non dimostra e neppure allega in modo chiaro che vi era altro attivodella procedura al di fuori di quello su cui la stessa ricorrente ha agitoesecutivamente, ciò che rappresenta evidentemente il presupposto perchéoperi il principio di proporzionalità nella imputazione della “quota parte”delle spese generali; sotto altro profilo neppure risulta che il compenso delcuratore risulti impugnato nel suo ammontare, mentre certamente nonpossono qui svolgersi valutazioni di carattere meritale o una diversaricostruzione fattuale basata su di una diversa lettura delle prove delgiudizio.Risulta, anzi, il contrario dalla decisione impugnata, nella parte in cui lastessa afferma che il carico delle spese prededuttive sulla ricorrente èavvenuto “in mancanza di attivo di origine diversa rispetto a quelloascritto agli immobili alienati nella procedura 563/2013”, il che èsufficiente a dimostrare – in assenza di una censura specifica – che non viera altro attivo su cui far gravare in modo proporzionale, nel rispetto delcitato art. 111-ter c.p.c., i costi della procedura, né questi ultimi sono statia loro volta censurati nella loro determinazione da parte della medesimaricorrente.Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/20263.

In definitiva, il ricorso va integralmente respinto.

Le spese del giudizioseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200# (di cuianticipazioni per Euro 200), oltre a spese generali ed accessori come perlegge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curatore pro tempore, rappresentato e difeso da [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Latina n. 5190/2022 depositato il5/1/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/20261. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione delprovvedimento collegiale del Tribunale di Latina n. 2/2023 del 5.1.2023,emesso all’esito del giudizio di reclamo ex art. 26 l.f., notificato in data10.1.2023, con cui è stato confermato il decreto del G.D. di approvazionedel piano di riparto finale predisposto dal curatore del [OSCURATO:PERSONA].r.l.2. Avverso il provvedimento del Tribunale la creditrice [OSCURATO:PERSONA] 2018SRL ha presentato ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] intimato si è costituito con controricorso, con il quale haconcluso per l’inammissibilità e comunque il rigetto dell’avversaimpugnazione.4. E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il 13.2.2026, in vista dellaquale entrambe le parti hanno depositato memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto si fonda su tre motivi di doglianza.Con il primo motivo, più in particolare, si rileva la violazione e falsainterpretazione e applicazione degli artt. 110 L.F. e 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 co. 1 - n. 3.) e n.4) c.p.c., in quanto il piano di riparto nonpoteva essere predisposto dal G.D., ma, al più, restituito al Curatoreaffinché lo predisponesse alla luce delle osservazioni contenute nel primoreclamo di cui all’art. 36 l.fall.Il richiamato motivo di impugnazione risulta, per il vero, inammissibile.In primo luogo, la censura in esame non si confronta con il contenuto delladecisione, la quale da atto della dichiarazione di esecutorietà da parte delG.D. all’esito dell’interlocuzione con la curatela e del reclamo ex art. 36promosso in precedenza dalla stessa ricorrente.Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026Ed infatti, la creditrice istante aveva già proposto un reclamo ex art. 36 e110, comma 3, l.f. sostenendo che il progetto di ripartizione era illegittimosotto più profili: a) per l’inclusione nell’attivo disponibile di un creditorestitutorio della procedura fallimentare nei confronti di essa creditrice,pari alla differenza fra quanto da quest’ultima incassato direttamente insede esecutiva, quale titolare di crediti assistiti da privilegio fondiario, ed ilcredito effettivamente ammesso allo stato passivo; b) perché il piano diriparto predisposto dal curatore doveva ritenersi nullo, non prevedendoalcuna distribuzione a favore di essa istante, rimanendo così frustrato ilgrado ipotecario che assisteva il credito; c) per mancata ammissione di uncredito prededuttivo pure spettante alla reclamante, in quanto oggetto diuna illegittima compensazione operata dal curatore.All’esito di detto reclamo il G.D. aveva conseguentemente emendato –come era suo dovere in quanto investito delle doglianze della creditrice - ilpiano di riparto, riducendo l’obbligo restitutorio in capo alla reclamantenella somma di euro 31.770,36.Il motivo di impugnazione risulta pertanto eccentrico rispetto all’iterprocessuale che la ricorrente stessa ha provocato attraverso l’inizialereclamo ex artt. 36 e 110, comma 3, l.fall., cosicché, se pure è vero che lapredisposizione del piano di ripartizione è, in prima battuta, atto esclusivodel curatore, proprio la proposizione del gravame ha reso indispensabilel’intervento del giudice delegato che ha quindi disposto, nelcontraddittorio, il deposito e l’esecutorietà del piano medesimo così comeemendato alla luce del reclamo presentato dalla creditrice, rendendo cosìun provvedimento a sua volta impugnabile, come poi è avvenuto, ex art.26 l.f.In secondo luogo, il motivo al tempo stesso fa valere in modo promiscuoconcorrenti vizi, orientati in modo ambivalente vuoi sotto il versante dellaviolazione di legge, vuoi sotto l’ottica del vizio motivazionale edell’omissione di pronuncia (tanto è vero che contraddittoriamente ilNumero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026provvedimento qui impugnato sarebbe in tesi affettocontemporaneamente da una omissione di pronuncia e da unaextrapetizione). Sia consentito perciò, per brevità, rinviare a Cass. n.28541, del 06/11/2024, la quale ha condivisibilmente affermato che intema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettanouna pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle normeviolate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione dellaregola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto adenucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separatecensure. Nello stesso senso si vedano anche Cass. n. 18021 del14/09/2016 e Cass. n. 21611 del 20/09/2013.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsainterpretazione e applicazione delle norme di cui agli artt. 110, 51, 52 l.f.,in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3), c.p.c., in quanto, secondo laricorrente, il G.D. avrebbe errato nel ritenere sussistente un credito dellaCuratela verso la cessionaria del credito bancario, costituito dall’importo di€ 31.770,36 (riconosciuto come attivo disponibile) necessario per ilpagamento delle spese prededuttive della procedura fallimentare(compenso del Curatore e saldo compenso coadiutore) – che sarebberodovute da [OSCURATO:SOCIETA] quale differenza tra quanto dalla medesimaincassato nell’ambito dell’esecuzione fondiaria n. 563/2013 RGE [OSCURATO:PERSONA] (€ 623.447,36) ed il minor credito insinuato al passivofallimentare (€ 528.155,00) – in conseguenza dell’esclusione del creditoipotecario di € 95.000,00.Con il terzo mezzo, invece, la ricorrente deduce la pretesa violazione e/ofalsa interpretazione e applicazione delle norme di cui agli artt. 110, 111L.F., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3), c.p.c., in quanto il Tribunaleavrebbe fatto gravare sulla ricorrente tutte le spese prededuttive, nonapplicando correttamente l’art. 111-bis l.f., che stabilisce, invece, uncriterio di imputazione proporzionale delle stesse.Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026I due motivi possono essere affrontati congiuntamente, stante la loroconnessione.Valgano al riguardo le seguenti considerazioni:2.1. Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio didiritto espresso da Sez. U, sent. n. 8557 del 27/03/2023, secondo cui intema di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, avverso il piano diriparto del curatore che escluda o includa, in tutto o in parte, il diritto deltitolare della nuda prelazione alla distribuzione delle somme, il creditoreipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati alriparto del ricavato della vendita del bene oggetto di garanzia possonoproporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l.fall.; detto reclamopuò avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimentodella garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre chel'an e il quantum del debito garantito. La stessa decisione ha inveceritenuto inammissibile l’insinuazione al passivo del nudo prelazionario inquanto non creditore del terzo datore di ipoteca fallito, con una soluzioneche nel contesto disciplinato dalla legge fallimentare, come la vicenda inesame, non può essere messa in discussione, avendo le stesse S.U.ritenuto che la diversa soluzione al riguardo adottata dal Codice della crisi(cfr. art. 201 CCII) sia caratterizzata da novità e discontinuità rispetto alcontesto normativo previgente, ma ancora applicabile ex art. 390 CCII alleprocedure aperte prima del 15/7/2022.2.2. La ricorrente, in qualità di creditore fondiario (rectius di cessionario dicredito fondiario), ha proseguito l’esecuzione individuale sui beni dellamassa ottenendo soddisfazione avanti al G.E., ma, come stabilito dacostante orientamento del S.C., ciò non esclude che i “conti” si debbanofare in sede concorsuale e che le attribuzioni in sede esecutiva abbianonatura provvisoria. Può ricordarsi in proposito Sez. 1, sent. n. 15606 del9/7/2014, la quale ha stabilito la sussistenza del “potere, riconosciutoall'istituto di credito fondiario dall'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026385, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche incostanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzatapromossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavatadalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il soloonere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentirela graduazione dei crediti”; principio poi ribadito anche da Sez. 1, sent. n.6377 del 30/3/2015, affermando che “l'insinuazione al passivo costituisce,pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espressamente, aseguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentatidal divieto di cui all'art. 51 l.fall.) al fine dell'esercizio del diritto ditrattenere definitivamente, nei limiti del "quantum" spettante a ciascuncreditore concorrente all'esito del piano di riparto in sede fallimentare, lesomme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sedeesecutiva” (cfr. altresì la successiva Cass. n. 23482 del 28/9/2018,secondo cui la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata daparte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può diveniredefinitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatoreè legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti ineccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sedeesecutiva).Orbene, una volta stabilito che il beneficiario dell’ipoteca non puòinsinuarsi allo stato passivo del fallimento del garante per far valere lapropria prelazione reale (se non nella misura in cui sia altresì o ad altrotitolo creditore del terzo datore fallito), l’unica sede nella quale è possibilefare i conti definitivi circa il diritto o meno del titolare della nudaprelazione che abbia proseguito - quale fondiario – l’azione esecutiva nonpuò che essere quella del riparto, nel cui piano andrà stabilita la misura ela graduazione del diritto dell’esecutante e, conseguentemente, se questipuò trattenere tutto o parte del ricavato incassato provvisoriamente nelNumero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026corso dell’esecuzione individuale o, come nel caso di specie, restituireparte di esso.2.3. A tal punto, si impone la corretta disamina dell’art. 111-ter l.f.,laddove stabilisce che “il curatore deve tenere un conto autonomo dellevendite dei singoli immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e deisingoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegiospeciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di caratterespecifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascunbene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale”. Tale norma,infatti, potrebbe apparire contraddittoria rispetto a quanto stabilito dalprecedente art. 111-bis, comma 2, nella parte in cui questa secondadisposizione sembra escludere il ricavato della liquidazione dei benioggetto di pegno o ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti, dalsoddisfacimento dei prededucibili.Come ritenuto da Cass. Sez. 1, ord. n. 18882 del 10/6/2022, il creditoerariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra trale spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazionedell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a normadell'art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dallaliquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzioneconferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, commasecondo, del Codice della crisi di impresa approvato con d.lgs. n. 14 del2019.Orbene, anche alla luce di detta pronuncia nomofilattica, si può affermareche l’art. 111-ter, comma 3 l.fall. è norma diretta a comporre l’apparenteantinomia generata dagli artt. 111 e 111-bis l.fall.; essa regola infatti ilconcorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione,prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui qualisi esercita la prelazione (maggiorato delle eventuali entrate, come ad es.canoni di locazione) delle uscite “di carattere specifico” – ossia delle speseNumero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/2026prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione eliquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delleuscite “di carattere generale” della procedura, in quanto sostenutenell'interesse di tutti i creditori.Ne deriva che quanto destinato in via esclusiva ai “creditori garantiti” – eperciò sottratto ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di gradopoziore – è individuato con riferimento al “netto” ad essi distribuibile, chesi ottiene, appunto, sottraendo dalla singola massa attiva i costi specificifunzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota partedelle spese generali della procedura.2.4. Traendo le conclusioni da quanto precede, risulta evidente che lacensura svolta dal ricorrente difetta totalmente di specificità, in quantoegli non dimostra e neppure allega in modo chiaro che vi era altro attivodella procedura al di fuori di quello su cui la stessa ricorrente ha agitoesecutivamente, ciò che rappresenta evidentemente il presupposto perchéoperi il principio di proporzionalità nella imputazione della “quota parte”delle spese generali; sotto altro profilo neppure risulta che il compenso delcuratore risulti impugnato nel suo ammontare, mentre certamente nonpossono qui svolgersi valutazioni di carattere meritale o una diversaricostruzione fattuale basata su di una diversa lettura delle prove delgiudizio.Risulta, anzi, il contrario dalla decisione impugnata, nella parte in cui lastessa afferma che il carico delle spese prededuttive sulla ricorrente èavvenuto “in mancanza di attivo di origine diversa rispetto a quelloascritto agli immobili alienati nella procedura 563/2013”, il che èsufficiente a dimostrare – in assenza di una censura specifica – che non viera altro attivo su cui far gravare in modo proporzionale, nel rispetto delcitato art. 111-ter c.p.c., i costi della procedura, né questi ultimi sono statia loro volta censurati nella loro determinazione da parte della medesimaricorrente.Numero registro generale 5515/2023Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 9167/2026Data pubblicazione 11/04/20263. In definitiva, il ricorso va integralmente respinto. Le spese del giudizioseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200# (di cuianticipazioni per Euro 200), oltre a spese generali ed accessori come perlegge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 09167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris