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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11556/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. g25 n. 2 c.p. e alla ritenuta insussistenza dell p attenuanttdi \t cui all'art. 62 n. 4 c.p.. t udito ílkfensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 novembre 2019 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di tentato furto di un lettore DVD, aggravato ai sensi dell'articolo 625 n. 2 e n. 7 c.p.. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7 e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4.

Deduce, altresì, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del motivo d'appello articolato sull'insussistenza delle aggravanti suindicate e sulla sussistenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno.

In particolare, si deduce il travisamento della prova per invenzione con riferimento all'asserita rottura dell'involucro di cartone al fine di evitare il funzionamento del dispositivo antitaccheggio applicato sulla confezione del lettore DVD, non potendosi, a differenza di quanto assume la Corte territoriale, ricavare con certezza tale circostanza dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

L'agente di polizia Dessì ha, invece, specificato che il prodotto era stato estratto dalla scatola senza che fosse stato rimosso il cosiddetto "ragno" antitaccheggio.

Sicché non avrebbe potuto affermarsi la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose.

Quanto poi all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, erra la Corte territoriale nell'affermare che la presenza del dispositivo antitaccheggio consiste nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio della barriera delle casse e non ne consente il controllo a distanza che esclude, invece, l'aggravante dell'esposizione della merce alla pubblica fede.

D'altronde nel caso di specie l'imputato è stato seguito dall'addetto alla sicurezza all'interno del reparto ed è stato visto mentre estraeva il lettore dvd dalla scatola nonché nell'atto di posizionarlo dietro la schiena; il bene non è stato, quindi, mai perso di vista e non è mai uscito effettivamente dalla disponibilità dell'avente diritto, stante la sorveglianza esercitata continuativamente sull'azione posta in essere dall'imputato fino alla sua scoperta.

Infine si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno tenuto conto che si tratta di merce del valore di circa 90 € che va valutato oggettivamente.

Esso è da rapportare comunque anche alle condizioni economiche del soggetto passivo e al fatto il bene è stato comunque rimesso in vendita a seguito delle immediata riconsegna al proprietario; sicché in definitiva questi non ha subito alcun danno. 3.11 ricorso è inammissibile.Inammissibile è, innanzitutto, il motivo che contesta la sussistenza dell'aggravante della violenza sulla cosa deducendo il travisamento per invenzione, da un lato, e per omissione, dall'altro.

Ed invero, laddove si lamenti la mancanza di rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali, siffatta doglianza può essere dedotta in punto di motivazione tramite il vizio di travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901); laddove nel caso di specie il vizio rispetto alle deposizioni testimoniali indicate è stato dedotto mediante la sintesi di passaggi dichiarativi o mediante l'estrapolazione dì frasi che non danno compiutamente conto di quanto si è inteso rappresentare.

Quanto, poi, all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede occorre evidenziare che secondo il costante, oramai, granitico orientamento di questa Corte, integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr. ex multis Sez. 5 - , Sentenza n. 17 del 21/11/2019 Ud. (dep. 02/01/2020 ) Rv. 278383); e ciò perché la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione della cosa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato.

Parimenti inconferenti sono gli ulteriori argomenti esposti a detrimento della sussistenza dell'aggravante in parola, dal momento che la mera osservazione dell'azione criminosa da parte del responsabile alla vigilanza non è idonea ad escludere la esposizione della merce alla pubblica fede che deve essere valutata con giudizio ex ante; ed invero, solo se la merce collocata sui banchi di un esercizio commerciale è sottoposta a controllo continuo idoneo a monitorarla in maniera non meramente eventuale, può affermarsi che essa sia esposta alla pubblica fede ovvero affidata al senso di rispetto di avventori e clienti.

Nel caso di specie, lo stesso ricorrente finisce con sovrapporre il piano della consumazione del reato, che è impedita dal monitoraggio che interrompe l'azione criminosa, con quello dell'esposizione alla pubblica fede del bene che discende, invece, unicamente dal fatto che il bene si trovi in un determinata condizione rispetto alla collettività, con la conseguenza che gli eventuali eventi che possono inserirsi ex post rispetto a tale condizione iniziale sono irrilevanti in quanto non idonei a mutare l'originaria situazione di affidamento alla pubblica fede.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/2/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. g25 n. 2 c.p. e alla ritenuta insussistenza dell p attenuanttdi \t cui all'art. 62 n. 4 c.p.. t udito ílkfensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 novembre 2019 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di tentato furto di un lettore DVD, aggravato ai sensi dell'articolo 625 n. 2 e n. 7 c.p.. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7 e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4. Deduce, altresì, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del motivo d'appello articolato sull'insussistenza delle aggravanti suindicate e sulla sussistenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno. In particolare, si deduce il travisamento della prova per invenzione con riferimento all'asserita rottura dell'involucro di cartone al fine di evitare il funzionamento del dispositivo antitaccheggio applicato sulla confezione del lettore DVD, non potendosi, a differenza di quanto assume la Corte territoriale, ricavare con certezza tale circostanza dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. L'agente di polizia Dessì ha, invece, specificato che il prodotto era stato estratto dalla scatola senza che fosse stato rimosso il cosiddetto "ragno" antitaccheggio. Sicché non avrebbe potuto affermarsi la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. Quanto poi all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, erra la Corte territoriale nell'affermare che la presenza del dispositivo antitaccheggio consiste nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio della barriera delle casse e non ne consente il controllo a distanza che esclude, invece, l'aggravante dell'esposizione della merce alla pubblica fede. D'altronde nel caso di specie l'imputato è stato seguito dall'addetto alla sicurezza all'interno del reparto ed è stato visto mentre estraeva il lettore dvd dalla scatola nonché nell'atto di posizionarlo dietro la schiena; il bene non è stato, quindi, mai perso di vista e non è mai uscito effettivamente dalla disponibilità dell'avente diritto, stante la sorveglianza esercitata continuativamente sull'azione posta in essere dall'imputato fino alla sua scoperta. Infine si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno tenuto conto che si tratta di merce del valore di circa 90 € che va valutato oggettivamente. Esso è da rapportare comunque anche alle condizioni economiche del soggetto passivo e al fatto il bene è stato comunque rimesso in vendita a seguito delle immediata riconsegna al proprietario; sicché in definitiva questi non ha subito alcun danno. 3.11 ricorso è inammissibile.Inammissibile è, innanzitutto, il motivo che contesta la sussistenza dell'aggravante della violenza sulla cosa deducendo il travisamento per invenzione, da un lato, e per omissione, dall'altro. Ed invero, laddove si lamenti la mancanza di rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali, siffatta doglianza può essere dedotta in punto di motivazione tramite il vizio di travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901); laddove nel caso di specie il vizio rispetto alle deposizioni testimoniali indicate è stato dedotto mediante la sintesi di passaggi dichiarativi o mediante l'estrapolazione dì frasi che non danno compiutamente conto di quanto si è inteso rappresentare. Quanto, poi, all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede occorre evidenziare che secondo il costante, oramai, granitico orientamento di questa Corte, integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr. ex multis Sez. 5 - , Sentenza n. 17 del 21/11/2019 Ud. (dep. 02/01/2020 ) Rv. 278383); e ciò perché la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione della cosa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. Parimenti inconferenti sono gli ulteriori argomenti esposti a detrimento della sussistenza dell'aggravante in parola, dal momento che la mera osservazione dell'azione criminosa da parte del responsabile alla vigilanza non è idonea ad escludere la esposizione della merce alla pubblica fede che deve essere valutata con giudizio ex ante; ed invero, solo se la merce collocata sui banchi di un esercizio commerciale è sottoposta a controllo continuo idoneo a monitorarla in maniera non meramente eventuale, può affermarsi che essa sia esposta alla pubblica fede ovvero affidata al senso di rispetto di avventori e clienti. Nel caso di specie, lo stesso ricorrente finisce con sovrapporre il piano della consumazione del reato, che è impedita dal monitoraggio che interrompe l'azione criminosa, con quello dell'esposizione alla pubblica fede del bene che discende, invece, unicamente dal fatto che il bene si trovi in un determinata condizione rispetto alla collettività, con la conseguenza che gli eventuali eventi che possono inserirsi ex post rispetto a tale condizione iniziale sono irrilevanti in quanto non idonei a mutare l'originaria situazione di affidamento alla pubblica fede. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/2/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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