CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17780/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37559-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1474/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio dopo che questa Corte, con ordinanza n. 9899 del 2017 aveva annullato la precedente sentenza della stessa [OSCURATO:PERSONA] della Liguria con la quale era stata rimessa in primo grado la decisione, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento fondato su indagini bancarie relativo all'anno 2000, disponendo che l'importo del reddito ripreso dal Fisco fosse rideterminato al netto di quanto già versato a titolo di condono tombale e, per quel che più rileva in questa sede, al netto dei costi presuntivamente necessari per la produzione dei maggiori ricavi presunti, nella misura percentuale risultante dalle dichiarazioni relative agli anni precedenti, con conseguente rideterminazione delle sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non si è costituita. Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del cl.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria avrebbe errato nel riconoscere presuntivamente i costi non provati dal contribuente nell'ambito di un accertamento presuntivo. Il ricorso è fondato. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, l'[OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 37559 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- finanziaria deve riconoscere una deduzione Jn misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (cfr. Cass. n.22968 del 2017; Cass.n. 21828 del 2018; Cass. n. 28808 del 2021; Cass. n. 40861 del 2021). A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, laddove, pur trattandosi nella specie di indagini bancarie, ha riconosciuto i costi sulla base di un criterio meramente presuntivo (la misura percentuale risultante dalle dichiarazioni relative agli anni precedenti), senza pretendere dal contribuente la prova di avere effettivamente sostenuto quei costi; per cui la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M • Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] idente Lucioucio ' tt V `t Ric. 2019 n. 37559 sez. MT