CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 39812/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C orte d i appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale locale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reatodi cui agli artt. 110, 112 e 624 bis cod. pen. perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e altre tre persone rimaste non identificate, introducendosi all’internodi una abitazione si impossessavano di oltre 14.000 euro. 2. LaCorte territoriale, richiamato il contenuto del l’atto di gravame , con il quale la difesa a veva chiesto l’assoluzione dell’imputata , e , in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rideterminazione del trattamento sanzionatorio oltre la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostitutivaai sensi dell’art. 56 l. n. 689/1981 , introdotta con motivi nuovi , ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice e rigettatola richiesta di pena sostitutiva. 3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse della Truzziaffidato a tre motivi. 3.1.Con il primo si deduce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazioneall’art. 99, co. 2, n. 1, cod. pen. e agli artt. 157 e 161 cod. pen. IlGiudice di primo grado aveva escluso la recidiva contestata osservando cheper quanto sussist e nte , l’aumento non doveva essere applicato poiché ilreato per il quale si era proceduto non era indicativo di una particolare pericolosità sociale dell’imputata. La Corte di appello , all’udienza del 17 dicembre 2024 , in tesi difensiva, ha omesso di pronunciare se ntenza di nondoversi procedere per intervenuta prescrizione del reato . 3.2.Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione quanto al giudizio espresso nei confronti dell’imputata . Illogi camente è stata attribuita alla ricorrente l ’utenza n. 3314 1 63 43 , dalla quale era partita la telefonatapervenuta sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] subito dopo essere stata fermata dai Carabinieri , per il fatto stesso che il numero risultava memorizzatosotto la voce “[OSCURATO:PERSONA] ” . N é era dirimente la circostanza che in unaoccasione non meglio individuata la ricorrente avrebbe fornito quale propriorecapito proprio il suddetto numero di telefono. 3.3. C on il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 58 l. n. 689/1981 q uanto al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva. L a Corte territoriale non ha tenuto conto né della risalenza nel tempo del precedente annoverato né delle condizioni personali e fami liari dell ’imputata che appartiene alla comunità dei nomadi italiani, con un basso livello di scolarizzazione, che vive in condizioni disagiate. 4.Il P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso non supera il vag lio di ammissibilità. 2.Il Tribunale di Bologna , in esito al giudizio ordinario , affermata la responsabilitàdella ricorrente in relazione al reato di furto in abitazione , «esclusal’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen. ed escluso l’aumento per la recidiva» , l’ha condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309di multa. LaCorte territoriale , a pag . 2 della sentenza impugnata , ha rilevato cheil primo giudice, pur ritenendo la contestata recidiva , non ha apportato alcun aumento di pena e ciò « al fine di a deguare la pena alla concreta portata del fatto e per la non particolare pericolosità sociale dell’imputata». Con il primo motivo la difesa lamenta , per la prima volta, la contraddittorietà della motivazione posta dal primo giudice a sostegno dellamancata esclusione della recidiva contestata. Come detto, nel dispositivo della sentenza di primo grado, si legge «escluso l’aumento per la recidiva » . Nella motivazione il decidente ha rilevatoche «la recidiva è sussistente, come si evince dai precedenti penali a carico dell’imputata ma il relativo aumento di pena non va a p plicato attesa la necessità di adeguare la sanzione in concreto irrogata alla concreta portata del fatto ed atteso che la fattispecie oggetto della presentedecisione non è indicativa di una particolare pericolosità sociale dell’imputatoe di una insensibi lità o ripulsa dell’imputato stesso ai valori tutelatidall’ordinamento penale » . In tesi difensiva, la Corte territoriale, all’udienza del 17 dicembre 2024, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione atteso che se è vero che la recidiva specifica può incidere sul calcolo del tempo necessario a prescrivere,anche laddove il relativo aumento, come nel caso di specie, non sia stato apportato, è tuttavia necessar io che il giudice ne valuti la sussistenzain concreto, ritenendo il fatto oggetto del sintomo di maggiore pericolositàsociale. L’argomento relativo alla valutazione espressa dal primo giudice in meritoalla ritenuta recidiva è stato introdotto inammissibilmente in questa sedee con esso, tra l’altro , si propone una lettura della motivazione che collide con il dispositivo letto in udienza dal primo giudice, nel quale la recidivanon era stata esclusa . Invero, gli atti di appello, non contenevano uno spec ifico motivo di impugnazione con cui si lamentava il mancato rispetto dei principi di diritto fissati in tema di recidi va e in spe cie della necessitàdi individuare concreti indici di maggiore pericolosità. La mancanza di specifica censura con cui si investiva la C o rte dei appello della questione che , d unque, non ha esplorato il tema rende il motivoinammissibile. Inproposito deve richiamarsi il principio più volte espresso da questa Corte di legittimità in forza del quale non può dedursi, per la p rima volta con il ricorso per cassazione , la mancanza dei presupposti per la contestazionedella recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto unmotivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle qualiil giudice di appello non si sia pronun ciato, perché n on devolute alla suacognizione ( S ez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Rv . 284768 - 01 ). E’principio consolidato quello secondo cui deve evitarsi il rischio che , in sede di legittimità , sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appell o ( sez. 2, n.29707 del 8/3/2017, Rv. 270316 - 01). Allostesso modo non può essere dedotta in ricorso la disapplicazione di tale aggravante quando, in fase d’appello, s ia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infra - qui n quennale d i essa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti (sez.2, n. 32780 del 123/7/2021, Rv. 281813 - 01). 3.Il secondo motivo , oltre che versato in fatto, è generico e non si confronta con l’ampia motivazione posta dalle sentenze conformi che con motivazione per nulla illogica hanno posto l’accento sulla individuazione fotografica da parte di un testimone il quale si era addirittura «gettato sull’auto in fuga» potendo avere una visione distinta del volto e della corporaturadelle persone che si trovavano a bordo. Quanto poi alle telefonate a brevissima distanza dal furto alla complice tratta in arresto da una utenza che quest’ultima, legata da rapporto di parentela con la ricorrente aveva memorizzato con il nome [OSCURATO:PERSONA],è stato posto in rilievo che l’utenza in questione era stata indicata dalla stessa ricorrente come quella a lei in uso in occasione di una precedentedenuncia. In ogni caso, il ricorso non si confronta con l’analisi deitabulati che è stata valorizzata dai giudici di merito che hanno ritenuto «compatibile con la presenza del suo possessore sul luogo e al momento del furto e con il suo allontanamento sino al luogo di residenza dell'imputata». 4.Parimenti infondato il terzo motivo che manca di un confronto con gli argomenti spesi da lla Corte di appello a sostegno della decisione adottata. Invero , l a motivazione posta a fondamento del rigetto della richiestadi sostituzione della pena detentiva nella detenzione domiciliare, introdottacon i motivi nuovi, non risulta né illogica né incongrua avendo i giudici respinto la richiesta sulla scorta di una prognosi negativa formulata alla luce delle «plurime sanzioni sostitutive sin da minorenne, sia agli arresti domiciliari patiti da maggiorenne e all’espiazione di pene detentive, avendo, peraltro , commesso un altro furto nell’agosto 2016, appena pochi mesi dopo quello di cui si tratta, comportamento che si riflettenegativamente sulla idoneità in ottica preventivo rieducativa della richiestasanzione sostitutiva». A fronte della motivazione sopra riportata il ricorso ripropone argomenti già valutati che attengono all e condizioni personali, sociali e familiaridella imputata , oltre che al suo modesto livello di scolarizzazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della C assa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpain ordine alla determinazione dell a causa