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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 1987

Cassazione n. 13516/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 068U7WL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1987 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte, con cui era stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, che si riporta integralmente ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha confermato la penale responsabilità affermata dal Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto / I 1di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 624 e 625, n. 7 e n. 11-sexies, cod. pen., contestatole per essersi impossessata, in concorso con altro imputato, di due borse e dei portafogli all'interno di queste, di proprietà di due pazienti, essendosi introdotta attraverso la finestra della sala fumatori della struttura sanitaria C.R.A.P. di "[OSCURATO:PERSONA]" e avendo raggiunto la camera di degenza n. 16, dandosi a precipitosa fuga uscendo dalla finestra della medesima stanza subito dopo, e per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., per essersi allontanata dal luogo di detenzione senza giustificato motivo essendo legalmente sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi. a.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624, 625 cod. pen. e 192 cod. proc. pen..

A carico della ricorrente difatti sussisterebbero solo elementi indiziari, quali le dichiarazioni rese dal medico di turno, che nulla avrebbe potuto riferire in ordine al furto ed ai suoi autori, e quelle rese dall'Operatore sanitario [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a riferire che gli autori del furto erano due, di altezze diverse, e che uno dei due indossava una felpa bianca.

La Corte di merito avrebbe omesso di confrontarsi sul punto con le circostanze emergenti dalla registrazione estratta dal sistema di videosorveglianza dell'edificio Arpa, da cui si sarebbe evinta la presenza in loco di due donne, intente a nascondere la refurtiva in una siepe, entrambe indossanti una felpa bianca e nessuna delle due riconducibile con certezza alla ricorrente.

Inoltre, pur essendo stata eseguita una misura coercitiva nei confronti della ricorrente nella serata del giorno stesso dei fatti, gli agenti di polizia giudiziaria che hanno svolto il sopralluogo non avrebbero rinvenuto la refurtiva, segno che i reali autori del furto avrebbero provveduto a recuperarla. b.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello inerente all'applicazione della causa di non punibilità putativa di cui all'art. 54 cod. pen. per il delitto di evasione.

La ricorrente, infatti, avendo subito un trauma facciale nel pomeriggio, per il quale si era reso necessario l'intervento del 118, ed avendo patito nel corso della notte continui sintomi di dolore e dovendo assumere la propria terapia di psicofarmaci regolarmente prescritta, non avrebbe avuto alcuna soluzione alternativa all'allontanamento dal domicilio al fine di farsi visitare presso la guardia medica per ottenere i medicinali richiesti (la ricorrente avrebbe precedentemente contattato telefonicamente il medico di guardia, il quale avrebbe però ritenuto necessaria una visita in presenza).

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 2g. 1.Giova premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

1.1. Inoltre, è bene ricordare che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori, nella prospettiva di convalidare proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, perché alla Corte di legittimità è preclusa una siffatta incursione.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.0rbene, il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.

La sentenza di primo grado, condivisa e richiamata da quella della Corte territoriale, ha convenientemente illustrato il compendio indiziario, apprezzato nel suo insieme, che depone per l'inequivoca affermazione di responsabilità dell'imputata; ha ripercorso la consecuzione delle emergenze probatorie, rappresentate: dalla descrizione, ad opera dei testi oculari, delle fattezze fisiche e dell'abbigliamento dell'autrice del furto, commesso in piena notte in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (nei cui 3confronti la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile), corrispondenti a quelle dell'imputata (pag. 8); dalla identificazione dell'imputata, indossante una felpa bianca, insieme a [OSCURATO:PERSONA], nei pressi del luogo del furto e soprattutto in uno spazio sulla via pubblica adiacente la vegetazione nella quale era stata occultata la refurtiva, poco prima asportata alle signore Sava e Russo, degenti nella struttura interna all'ospedale [OSCURATO:PERSONA]; dal rinvenimento, in tale sito, di una felpa rossa, indumento rispondente a quello indossato dall'uomo, che con la donna dalla "felpa bianca" aveva immediatamente prima commesso il furto ed era fuggito insieme a lei; dalle immagini della telecamera di videosorveglianza dell'area medesima, che consentiva di individuare "due soggetti" che "transitando lungo il marciapiede", si fermavano nei pressi della siepe in questione; dall'indicativo contrasto tra le versioni rese nel corso dell'interrogatorio dell'udienza di convalida dell'arresto, con particolare riferimento alle modalità dell'incontro che i due riferivano casuale e contestuale al momento del controllo da parte delle forze di polizia, rispetto a quanto dichiarato dal teste della guardia medica che, un'ora circa prima della consumazione del furto, li aveva ricevuti insieme, occasione in cui avevano vanamente chiesto la somministrazione di medicinali; nella circostanza il medico ha precisato che il [OSCURATO:PERSONA] indossava una felpa rossa (pag.6), medesimo capo d'abbigliamento del soggetto di sesso maschile che di lì a poco avrebbe perpetrato il furto nel nosocomio ospedaliero, con la donna dalla "felpa bianca". 2.1.Così impostando il ragionamento inferenziale, le decisioni di merito si sono conformate all'indirizzo giurisprudenziale, invero costante, in virtù del quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale (Sez.1, n. 8863 del 18/11/2020, S., Rv.280305; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677; Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 248384).

Tale visuale omogenea deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 44324 del 2013, citata; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449-01). 42.2.Gli argomenti utilizzati dalla ricorrente sono inconsistenti ed improponibili in questa sede, perché per un verso oppongono una differente elaborazione dei fatti storici e una loro rivisitazione critica, di natura autoreferenziale e priva di riscontro nell'esposizione dialettica dei provvedimenti decisori in rassegna, lì dove insistentemente assumono, senza correttamente dedurre travisamento della prova e in difetto di autosufficienza dell'atto di ricorso, che gli apparati di videosorveglianza avrebbero immortalato "due donne", entrambe vestite con "felpa bianca"; o lamentano che non sarebbe stata recuperata la refurtiva, quando invece la sentenza del primo giudice descrive l'operato dei Carabinieri intervenuti, che hanno rinvenuto "all'interno di una siepe, una felpa di colore rosso marca "[OSCURATO:PERSONA]" e due portafogli da donna con all'interno il documento identificativo della Sava con relativa somma di denaro e il portafogli della Russo" (pag.5); per altro verso, offrono una chiave di lettura antitetica degli indizi raccolti (in particolare, dell'apporto informativo dei testimoni), nella prospettiva di svilire la nitidezza del ragionamento probatorio, fondato sulla logica e sull'applicazione delle regole dell'esperienza, esplicitato dai giudici del merito. 3.Anche le censure del secondo motivo sono inammissibili, perché inedite, perché si muovono lungo direttrici in fatto, e perché si rivelano puramente reiterative e prive di capacità di confronto con le ragioni poste a fondamento del decisum.

3.1. La causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., presuppone, da un lato, una situazione di "inevitabilità" del pericolo attuale di un danno grave alla persona e, dall'altro lato, la "non attribuibilità" all'agente della situazione di pericolo esistente.

Quanto ai connotati putativi della scriminante dello stato di necessità, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in tale situazione (ex multis, Sez. 1, n. 19341 del 22/04/2009, Faiq, Rv. 243777; Sez. 6, n. 18711 del 21/03/2012, Giusto e altri, Rv. 252636).

3.2. Innanzitutto, il motivo è inammissibile perché non dedotto con i motivi di appello, a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..

L'atto di gravame aveva invero invocato l'applicazione della esimente di cui all'art. 54 cod. pen. sotto il profilo della sua oggettiva ricorrenza ed operatività, e non in quanto inesistente ma erroneamente supposta; il ricorso per cassazione, invece, verte sull'erronea supposizione dell'esistenza dello stato di necessità.

3.3. In secondo luogo, la Corte territoriale ha affrontato la doglianza agitata nel giudizio di appello ed ha osservato che "non è emersa alcuna situazione cogente in capo all'imputata, tale da legittimare una condotta volta a far fronte ad un grave pericolo di danno alla persona", idonea cioè a giustificare l'applicazione della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen..

Come già compiutamente e congruamente ricostruito dalla prima sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] si era recata presso la guardia medica per richiedere la somministrazione di "farmaci ansiolitici", iniziativa che non le avrebbe impedito di richiedere preventivamente 5un'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari né di avvalersi, eventualmente, dell'aiuto di terzi che avrebbero potuto procurarle i medicinali necessari ad alleviare i presunti dolori.

Non solo, ma come puntualizzato dal giudice di primo grado, "l'imputata si è trattenuta fuori dall'abitazione per quasi otto ore (avendo notiziato i Carabinieri del proprio allontanamento alle ore 15.00 e alle ore 22.45 del rientro a casa)", rientro peraltro falsamente comunicato, dal momento che la donna non è rincasata, ma ha dapprima raggiunto, in piena notte, l'ambulatorio della guardia medica, ed è stata sorpresa ancora un'ora dopo dai Carabinieri nelle vicinanze dell'ospedale ove aveva, poco prima, commesso il furto.

Anche in questo caso, i rilievi formulati dalla difesa - vuoi a riguardo della sussistenza dello stato di necessità, vuoi a riguardo dell'esclusione dell'elemento soggettivo per errore di fatto sull'esistenza dei relativi presupposti - si arrestano a personali e sterili note di dissenso, ancorate ad un andamento dei fatti sganciato dalle evidenze del processo, inevitabilmente travolte, pertanto, dal giudizio di inammissibilità.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MTiziano [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] 1 4 APR 2026 [OSCURATO:PERSONA] Mi o 6 GIUDIZIARIO arvuiso APP" ‹,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 068U7WL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1987 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte, con cui era stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, che si riporta integralmente ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha confermato la penale responsabilità affermata dal Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto / I 1di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 624 e 625, n. 7 e n. 11-sexies, cod. pen., contestatole per essersi impossessata, in concorso con altro imputato, di due borse e dei portafogli all'interno di queste, di proprietà di due pazienti, essendosi introdotta attraverso la finestra della sala fumatori della struttura sanitaria C.R.A.P. di "[OSCURATO:PERSONA]" e avendo raggiunto la camera di degenza n. 16, dandosi a precipitosa fuga uscendo dalla finestra della medesima stanza subito dopo, e per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., per essersi allontanata dal luogo di detenzione senza giustificato motivo essendo legalmente sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi. a. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624, 625 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.. A carico della ricorrente difatti sussisterebbero solo elementi indiziari, quali le dichiarazioni rese dal medico di turno, che nulla avrebbe potuto riferire in ordine al furto ed ai suoi autori, e quelle rese dall'Operatore sanitario [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a riferire che gli autori del furto erano due, di altezze diverse, e che uno dei due indossava una felpa bianca. La Corte di merito avrebbe omesso di confrontarsi sul punto con le circostanze emergenti dalla registrazione estratta dal sistema di videosorveglianza dell'edificio Arpa, da cui si sarebbe evinta la presenza in loco di due donne, intente a nascondere la refurtiva in una siepe, entrambe indossanti una felpa bianca e nessuna delle due riconducibile con certezza alla ricorrente. Inoltre, pur essendo stata eseguita una misura coercitiva nei confronti della ricorrente nella serata del giorno stesso dei fatti, gli agenti di polizia giudiziaria che hanno svolto il sopralluogo non avrebbero rinvenuto la refurtiva, segno che i reali autori del furto avrebbero provveduto a recuperarla. b. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello inerente all'applicazione della causa di non punibilità putativa di cui all'art. 54 cod. pen. per il delitto di evasione. La ricorrente, infatti, avendo subito un trauma facciale nel pomeriggio, per il quale si era reso necessario l'intervento del 118, ed avendo patito nel corso della notte continui sintomi di dolore e dovendo assumere la propria terapia di psicofarmaci regolarmente prescritta, non avrebbe avuto alcuna soluzione alternativa all'allontanamento dal domicilio al fine di farsi visitare presso la guardia medica per ottenere i medicinali richiesti (la ricorrente avrebbe precedentemente contattato telefonicamente il medico di guardia, il quale avrebbe però ritenuto necessaria una visita in presenza). Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 2g. 1.Giova premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 1.1. Inoltre, è bene ricordare che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori, nella prospettiva di convalidare proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, perché alla Corte di legittimità è preclusa una siffatta incursione. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.0rbene, il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado, condivisa e richiamata da quella della Corte territoriale, ha convenientemente illustrato il compendio indiziario, apprezzato nel suo insieme, che depone per l'inequivoca affermazione di responsabilità dell'imputata; ha ripercorso la consecuzione delle emergenze probatorie, rappresentate: dalla descrizione, ad opera dei testi oculari, delle fattezze fisiche e dell'abbigliamento dell'autrice del furto, commesso in piena notte in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (nei cui 3confronti la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile), corrispondenti a quelle dell'imputata (pag. 8); dalla identificazione dell'imputata, indossante una felpa bianca, insieme a [OSCURATO:PERSONA], nei pressi del luogo del furto e soprattutto in uno spazio sulla via pubblica adiacente la vegetazione nella quale era stata occultata la refurtiva, poco prima asportata alle signore Sava e Russo, degenti nella struttura interna all'ospedale [OSCURATO:PERSONA]; dal rinvenimento, in tale sito, di una felpa rossa, indumento rispondente a quello indossato dall'uomo, che con la donna dalla "felpa bianca" aveva immediatamente prima commesso il furto ed era fuggito insieme a lei; dalle immagini della telecamera di videosorveglianza dell'area medesima, che consentiva di individuare "due soggetti" che "transitando lungo il marciapiede", si fermavano nei pressi della siepe in questione; dall'indicativo contrasto tra le versioni rese nel corso dell'interrogatorio dell'udienza di convalida dell'arresto, con particolare riferimento alle modalità dell'incontro che i due riferivano casuale e contestuale al momento del controllo da parte delle forze di polizia, rispetto a quanto dichiarato dal teste della guardia medica che, un'ora circa prima della consumazione del furto, li aveva ricevuti insieme, occasione in cui avevano vanamente chiesto la somministrazione di medicinali; nella circostanza il medico ha precisato che il [OSCURATO:PERSONA] indossava una felpa rossa (pag.6), medesimo capo d'abbigliamento del soggetto di sesso maschile che di lì a poco avrebbe perpetrato il furto nel nosocomio ospedaliero, con la donna dalla "felpa bianca". 2.1.Così impostando il ragionamento inferenziale, le decisioni di merito si sono conformate all'indirizzo giurisprudenziale, invero costante, in virtù del quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale (Sez.1, n. 8863 del 18/11/2020, S., Rv.280305; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677; Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 248384). Tale visuale omogenea deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 44324 del 2013, citata; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449-01). 42.2.Gli argomenti utilizzati dalla ricorrente sono inconsistenti ed improponibili in questa sede, perché per un verso oppongono una differente elaborazione dei fatti storici e una loro rivisitazione critica, di natura autoreferenziale e priva di riscontro nell'esposizione dialettica dei provvedimenti decisori in rassegna, lì dove insistentemente assumono, senza correttamente dedurre travisamento della prova e in difetto di autosufficienza dell'atto di ricorso, che gli apparati di videosorveglianza avrebbero immortalato "due donne", entrambe vestite con "felpa bianca"; o lamentano che non sarebbe stata recuperata la refurtiva, quando invece la sentenza del primo giudice descrive l'operato dei Carabinieri intervenuti, che hanno rinvenuto "all'interno di una siepe, una felpa di colore rosso marca "[OSCURATO:PERSONA]" e due portafogli da donna con all'interno il documento identificativo della Sava con relativa somma di denaro e il portafogli della Russo" (pag.5); per altro verso, offrono una chiave di lettura antitetica degli indizi raccolti (in particolare, dell'apporto informativo dei testimoni), nella prospettiva di svilire la nitidezza del ragionamento probatorio, fondato sulla logica e sull'applicazione delle regole dell'esperienza, esplicitato dai giudici del merito. 3.Anche le censure del secondo motivo sono inammissibili, perché inedite, perché si muovono lungo direttrici in fatto, e perché si rivelano puramente reiterative e prive di capacità di confronto con le ragioni poste a fondamento del decisum. 3.1. La causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., presuppone, da un lato, una situazione di "inevitabilità" del pericolo attuale di un danno grave alla persona e, dall'altro lato, la "non attribuibilità" all'agente della situazione di pericolo esistente. Quanto ai connotati putativi della scriminante dello stato di necessità, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in tale situazione (ex multis, Sez. 1, n. 19341 del 22/04/2009, Faiq, Rv. 243777; Sez. 6, n. 18711 del 21/03/2012, Giusto e altri, Rv. 252636). 3.2. Innanzitutto, il motivo è inammissibile perché non dedotto con i motivi di appello, a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. L'atto di gravame aveva invero invocato l'applicazione della esimente di cui all'art. 54 cod. pen. sotto il profilo della sua oggettiva ricorrenza ed operatività, e non in quanto inesistente ma erroneamente supposta; il ricorso per cassazione, invece, verte sull'erronea supposizione dell'esistenza dello stato di necessità. 3.3. In secondo luogo, la Corte territoriale ha affrontato la doglianza agitata nel giudizio di appello ed ha osservato che "non è emersa alcuna situazione cogente in capo all'imputata, tale da legittimare una condotta volta a far fronte ad un grave pericolo di danno alla persona", idonea cioè a giustificare l'applicazione della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.. Come già compiutamente e congruamente ricostruito dalla prima sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] si era recata presso la guardia medica per richiedere la somministrazione di "farmaci ansiolitici", iniziativa che non le avrebbe impedito di richiedere preventivamente 5un'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari né di avvalersi, eventualmente, dell'aiuto di terzi che avrebbero potuto procurarle i medicinali necessari ad alleviare i presunti dolori. Non solo, ma come puntualizzato dal giudice di primo grado, "l'imputata si è trattenuta fuori dall'abitazione per quasi otto ore (avendo notiziato i Carabinieri del proprio allontanamento alle ore 15.00 e alle ore 22.45 del rientro a casa)", rientro peraltro falsamente comunicato, dal momento che la donna non è rincasata, ma ha dapprima raggiunto, in piena notte, l'ambulatorio della guardia medica, ed è stata sorpresa ancora un'ora dopo dai Carabinieri nelle vicinanze dell'ospedale ove aveva, poco prima, commesso il furto. Anche in questo caso, i rilievi formulati dalla difesa - vuoi a riguardo della sussistenza dello stato di necessità, vuoi a riguardo dell'esclusione dell'elemento soggettivo per errore di fatto sull'esistenza dei relativi presupposti - si arrestano a personali e sterili note di dissenso, ancorate ad un andamento dei fatti sganciato dalle evidenze del processo, inevitabilmente travolte, pertanto, dal giudizio di inammissibilità. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MTiziano [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] 1 4 APR 2026 [OSCURATO:PERSONA] Mi o 6 GIUDIZIARIO arvuiso APP" ‹,
Sentenza Cassazione n. 13516/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris