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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 254/2026

ECLI:EU:T:2026:261
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0190 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione a cinque giudici) 15 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Accise applicabili ai tabacchi lavorati – Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE – Interpretazione della nozione di “tabacchi da fumo” – Presa in considerazione delle disposizioni della nomenclatura combinata e delle note esplicative – Validità – Certezza del diritto – Principio di legalità dei reati e delle pene» Nella causa T‑190/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 27 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2025, nel procedimento penale nei confronti di A.K., «[OSCURATO:PERSONA] lapai» UAB, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] generalinė prokuratūra, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione a cinque giudici), composto da N. Półtorak, presidente, G. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), G. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] e

I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocata generale: M. Brkan cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione, da parte della Corte, della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 19 marzo 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettere b) e d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lituano, da

V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agente; – per il Consiglio dell’Unione europea, da R. Liudvinavičiūtė, S. Santoro e O. Segnana, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Björkland, A. Demeneix e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato ( GU 2011, L 176, pag. 24 ), e delle voci 2401 e 2403 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 ( GU 2000, L 28, pag. 16 ), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 ( GU 2017, L 282, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»), nonché, dall’altro, sulla validità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 e della NC tenuto conto dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del principio generale della certezza del diritto. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico della «[OSCURATO:PERSONA] lapai» UAB, una società di diritto lituano, e di A.K., suo direttore, riguardante violazioni in materia di accise.

Contesto giuridico Diritto dell’Unione.

Direttiva 2011/64 3 I considerando 2, 3, 8 e 9 della direttiva 2011/64 sono così formulati: «(2) La normativa dell’Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute (…). (3) Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell’Unione europea è preservare un’unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza.

La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell’Unione. (…) (8) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo affinché, rispettivamente, ai fini delle accise, (…) il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino (…). (9) L’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri». 4 L’articolo 1 della direttiva 2011/64, intitolato «Oggetto», è del seguente tenore: «La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati». 5 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, per tabacchi lavorati si intendono: (…) c) il tabacco da fumo, i) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette; ii) gli altri tabacchi da fumo». 6 L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 così recita: «Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono: a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; b) i cascami di tabacco (…)».

La NC 7 La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione IV, intitolata «Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati», in cui figura segnatamente il capitolo 24 della NC, a sua volta intitolato «Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati».

Tale capitolo contiene le seguenti voci e sottovoci: Codice NC Designazione delle merci 2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: (…) (…) 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: – Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione (…) (…) 2403 19 – – altro 2403 19 10 – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2403 19 90 – – – altri» (…) (…) Note esplicative della NC 8 Le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea ( GU 2015, C 76, pag. 1 ), come modificate ( GU 2016, C 121, pag. 4 ) (in prosieguo: le «note esplicative della NC»), relative al capitolo 24 della NC, prevedono, per quanto riguarda le sottovoci 24031910 e 24031990, che «[i]l tabacco da fumo è tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale». 9 L’allegato A del capitolo 24 delle note esplicative della NC, intitolato «Metodo di prova di fumabilità per il tabacco e i prodotti del tabacco», nella parte relativa al «Campo di applicazione», prevede quanto segue: «Finalità della prova di fumabilità è istituire un metodo armonizzato inteso a distinguere il tabacco lavorato (tabacco pronto per essere fumato senza ulteriore trattamento) della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401.

Al fine di distinguere il tabacco lavorato della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401 si effettua una prova di fumabilità. (…)». 10 L’allegato A del capitolo 24 delle note esplicative della NC, nella parte relativa alla «Preparazione del campione», enuncia quanto segue: «Il campione è accuratamente mescolato e se necessario sottocampionato con il metodo del cono e della quartatura.

Quando il campione è asciutto (il tenore di acqua è inferiore all’8% in massa) va condizionato (temperatura 22 ± 1 °C e umidità 60 ± 3%) per almeno 48 ore.

Non è consentito tagliare, spezzare, sbriciolare, tritare o rompere in altri modi il campione».

Diritto lituano Codice penale lituano 11 L’articolo 199 2 del [OSCURATO:PERSONA] baudžiamasis kodeksas (codice penale lituano), del 26 settembre 2000 (Žin., 2000, n. 89-2741), come modificato, intitolato «Detenzione illegale di prodotti sottoposti ad accisa», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Chiunque, in violazione della procedura prescritta, acquisisca, detenga, trasporti, spedisca, utilizzi o venda prodotti sottoposti ad accisa di valore superiore a 150 [volte il tenore minimo di vita] ma non superiore a 400 [volte il tenore minimo di vita], è punito o con una pena pecuniaria o con una pena detentiva della durata massima di quattro anni». 12 L’articolo 202, paragrafo 1, del codice penale lituano, intitolato «Esercizio illegale di un’attività economica, commerciale, finanziaria o professionale», così dispone: «Chiunque intraprenda, a titolo professionale o su larga scala, un’attività economica, commerciale, finanziaria o professionale senza disporre della licenza (autorizzazione) richiesta per tale attività o in qualsiasi altro modo illecito è punito o con una pena di lavori di interesse generale, o con una pena pecuniaria, o con una pena restrittiva della libertà oppure con una pena detentiva della durata massima di quattro anni».

Legge lituana sulle accise 13 L’articolo 2, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] akcizų įstatymas Nr.

IX-569 (legge lituana sulle accise n.

IX-569), del 30 ottobre 2001 (Žin., 2001, n. 98-3482), come modificato, menziona, tra i prodotti soggetti ad accisa, i tabacchi lavorati. 14 Ai sensi dell’articolo 3, punto 9, della legge lituana sulle accise, la nozione di «tabacchi lavorati» comprende le sigarette, i sigari, i sigaretti e il tabacco da fumo.

Inoltre, l’articolo 3, punto 27 (1), di detta legge prevede che per «tabacco da fumo» si intenda il tabacco che è stato spezzato, trinciato o altrimenti frazionato, filato o compresso in tavolette (cubi) che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale. 15 In forza dell’articolo 3, punto 38, della legge lituana sulle accise: «Nella presente legge e nei suoi allegati, i codici di prodotto sono indicati conformemente alla versione della NC dell’anno in corso, quale figura nella pertinente direttiva del Consiglio che stabilisce la tassazione dei prodotti di cui trattasi».

Legge lituana sul controllo del tabacco, dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati 16 A norma dell’articolo 2, punto 20, del [OSCURATO:PERSONA] tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr.

I‑1143 (legge lituana sul controllo del tabacco, dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati n.

I‑1143), del 20 dicembre 1995 (Žin., 1996, n. 11-281), come modificato, la nozione di «tabacchi greggi» comprende le foglie di tabacco e altre parti del tabacco, intere o non altrimenti lavorate, ad eccezione di quelle considerate tabacchi lavorati conformemente alla legge lituana sulle accise.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 17 La domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito di un procedimento penale a carico della [OSCURATO:PERSONA] lapai e di A.K., i quali sono accusati di aver fabbricato e stoccato, senza essere titolari di una licenza, grandi quantitativi di tabacchi lavorati soggetti ad accisa. 18 [OSCURATO:PERSONA] lapai era importatrice ed esportatrice di materie prime di tabacco.

Essa procedeva ad una trasformazione parziale dei tabacchi importati consistente, in sostanza, nello spezzarli, suddividerli, irrigarli, nello scostolare in tutto o in parte le foglie di tabacco sbriciolate, e nell’imballarli in borse di plastica di 20 chilogrammi.

Tuttavia, i tabacchi non venivano trinciati.

Tali tabacchi, parzialmente trasformati, venivano poi esportati in altri Stati membri dell’Unione europea. 19 Un laboratorio doganale è stato incaricato di verificare se i tabacchi in tal modo trattati fossero tabacchi non lavorati che, a tale titolo, non rientravano nella categoria dei prodotti soggetti ad accisa.

A tal fine, uno specialista del laboratorio ha effettuato una prova di fumabilità, che gli ha consentito di concludere che i tabacchi rinvenuti nel deposito della [OSCURATO:PERSONA] lapai corrispondevano alla descrizione dei tabacchi lavorati e, più in particolare, a quella del tabacco da fumo.

Per giungere a tale conclusione, detto specialista ha dovuto trinciare un campione del tabacco in questione, collocarlo in un tubetto per sigarette e fumarlo.

Egli ha potuto così dimostrare che tale tabacco era idoneo ad essere fumato, dopo aver effettuato alcune semplici manipolazioni preparatorie, consistenti nel trinciare il campione a mano o nel romperlo. 20 Con sentenza del 28 marzo 2024, il [OSCURATO:PERSONA] apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] lapai e A.K. colpevoli dei reati previsti all’articolo 199 2 , paragrafo 1, e all’articolo 202, paragrafo 1, del codice penale lituano e li ha condannati, rispettivamente, a una pena di liquidazione e a una pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] lapai e A.K. hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), giudice del rinvio. 21 Il giudice del rinvio ritiene che, poiché l’operazione consistente, ai fini della prova di fumabilità, nel trinciare un campione di tabacco a mano, non ha natura di «successiva trasformazione industriale», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 e della giurisprudenza della Corte, il tabacco di cui trattasi nel procedimento principale possa rientrare nella nozione di «tabacco da fumo», ai fini dell’applicazione delle accise.

Esso rileva, tuttavia, che, siccome tale operazione ha pregiudicato l’integrità del campione, in violazione delle condizioni delle prove di fumabilità fissate nelle note esplicative della NC, lo stesso tabacco potrebbe essere considerato, ai fini dell’applicazione dei dazi doganali, inidoneo ad essere fumato senza «successiva trasformazione industriale» e dovrebbe essere classificato nella voce 2401 della NC, come «tabacchi greggi o non lavorati». 22 Secondo il giudice del rinvio, anche se il legislatore dell’Unione ha scelto di non stabilire un nesso diretto tra la normativa in materia di accise e quella relativa ai dazi doganali per quanto riguarda la definizione dei prodotti, sussistono ragionevoli dubbi circa la giustificazione di una situazione in cui lo stesso tabacco sarebbe trattato diversamente da queste due normative sia dal punto di vista della possibilità di essere fumato senza «successiva trasformazione industriale», sia dal punto di vista della sua qualificazione come «tabacco da fumo». 23 Il giudice del rinvio si chiede se, in tale contesto, la mera assenza, nella direttiva 2011/64, di un rinvio diretto alle note esplicative della NC sia sufficiente a giustificare la mancata applicazione di queste ultime per definire i «tabacchi lavorati», ai sensi della summenzionata direttiva.

Esso si chiede altresì se la normativa dell’Unione in forza della quale il tabacco destinato ad essere fumato è descritto e definito in termini identici per l’applicazione dei dazi doganali e delle accise, ma può essere trattato in modo diverso a seconda del metodo seguito per la prova di fumabilità prevista nelle note esplicative della NC, soddisfi i requisiti del principio generale della certezza del diritto.

Esso si chiede, in particolare, se tale normativa consenta agli interessati di prevedere ragionevolmente se il loro comportamento in relazione a prodotti soggetti ad accisa possa far sorgere la loro responsabilità penale o una responsabilità equivalente. 24 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nel determinare se il tabacco oggetto della presente causa costituisca “tabacco da fumo” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 e nell’applicare la definizione contenuta in tale disposizione nonché la pertinente giurisprudenza della Corte, il giudice nazionale possa basarsi anche sulle disposizioni del regolamento n. 2658/87 relative alla classificazione di detto tabacco nonché sulle note esplicative della [NC]. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: 1) Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 debba essere interpretato nel senso che il tabacco debba essere qualificato come “tabacco da fumo” anche qualora esso sia stato classificato dalla [NC] nella voce 2403 (tabacchi lavorati) ai sensi del regolamento [di esecuzione] 2017/1925 senza che risultino soddisfatte, come nella fattispecie in esame, le condizioni per la prova di fumabilità descritte nell’allegato delle note esplicative della [NC]. 2) Come debba essere interpretata la voce NC 2401 (tabacchi greggi o non lavorati) ai fini della classificazione dei tabacchi ai sensi del regolamento [di esecuzione] 2017/1925, qualora il risultato di una prova di fumabilità effettuata in conformità con le note esplicative della [NC] sia negativo, ma il tabacco sia considerato tabacco lavorato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se una siffatta normativa, in forza della quale il tabacco da fumo è definito, in sostanza, in termini analoghi ma è classificato diversamente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 e della [NC], sia in contrasto con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di legalità in materia penale « nulla poena sine lege », sanciti dall’articolo 49, paragrafo 1, della [Carta]».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se occorra basarsi su voci doganali della NC e delle note esplicative della NC per interpretare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. 26 Secondo la giurisprudenza della Corte, la direttiva 2011/64 ha lo scopo, come risulta dal suo articolo 1, di fissare i principi generali dell’armonizzazione delle strutture e delle aliquote dell’accisa cui gli Stati membri assoggettano i tabacchi lavorati.

Tale direttiva rientra quindi nella normativa fiscale dell’Unione applicabile ai prodotti del tabacco, normativa che, ai sensi del considerando 2 di detta direttiva, ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 17 ). 27 Inoltre, dal considerando 3 della direttiva 2011/64 risulta che quest’ultima è diretta a garantire che l’applicazione, in seno agli Stati membri, delle imposte sul consumo dei prodotti del settore dei tabacchi lavorati non falsi le condizioni di concorrenza e non ostacoli la libera circolazione di tali prodotti nell’Unione.

In particolare, al considerando 8 di tale direttiva viene sostanzialmente rilevato che i prodotti che somigliano sotto molti aspetti ai prodotti rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva dovrebbero essere trattati come questi ultimi, mentre il considerando 9 della medesima direttiva enuncia che l’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise deve far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 18 ). 28 Occorre altresì ricordare che, ai fini dell’interpretazione della direttiva 2011/64, la nozione di «tabacco da fumo» non può, tenuto conto degli obiettivi di tale direttiva, essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 24 ). 29 Per quanto riguarda la nozione di «trasformazione industriale», di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64, tale nozione indica normalmente la trasformazione, di solito su larga scala, secondo un processo standardizzato, di materie prime in beni materiali (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 30 ). 30 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che non costituiscono «trasformazioni industriali» manipolazioni agevoli intese a rendere un prodotto del tabacco non finito tale da essere fumato, come quella consistente semplicemente nell’inserire un rotolo di tabacco in un tubetto per sigarette (v. sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 31 e giurisprudenza citata). 31 Ciò premesso, deve essere considerato tale da essere fumato senza successiva «trasformazione industriale», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64, il tabacco lavorato che è pronto o può essere agevolmente preparato, con mezzi non industriali, per essere fumato (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 32 ). 32 Spetta al giudice del rinvio valutare se un prodotto del tabacco, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, soddisfi tale criterio e possa quindi essere qualificato come «tabacco da fumo», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. 33 Tale valutazione non può essere inficiata dal fatto che, contrariamente alla direttiva 2011/64, le note esplicative della NC richiedono una prova di fumabilità al fine di determinare se un determinato prodotto rientri nella categoria del «tabacco greggio» o del «tabacco da fumo», che, per soddisfare le condizioni di tale prova, è vietato tagliare, spezzare, sbriciolare, tritare o rompere in altri modi il campione e che, nel caso di specie, la persona che ha effettuato la prova di fumabilità ha trinciato a mano un campione del tabacco di cui trattasi nel procedimento principale prima di provarlo. 34 Va osservato, a tal riguardo, che la funzione e la finalità delle voci doganali della NC sono diverse da quelle delle disposizioni della direttiva 2011/64. 35 Infatti, la NC è stata istituita dal regolamento n. 2658/87 ai fini tanto della tariffa doganale comune quanto delle statistiche del commercio estero dell’Unione.

La direttiva 2011/64, dal canto suo, ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute.

È tale obiettivo che, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 28, osta, in particolare, ad un’interpretazione restrittiva della nozione di «tabacco da fumo», ai sensi di tale direttiva.

Detta direttiva e la NC costituiscono quindi due quadri normativi diversi che possono essere oggetto di interpretazioni divergenti. 36 In caso di discrepanza tra la classificazione di cui alla direttiva 2011/64 e quella risultante dalla NC e dalle relative note esplicative, la classificazione dei prodotti nella categoria dei tabacchi da fumo, ai fini della direttiva 2011/64, non può essere messa in discussione dalle note esplicative della NC.

Infatti, queste note esplicative non possono incidere sulla definizione dei tabacchi da fumo ai sensi della direttiva 2011/64.

A tal riguardo, occorre rilevare che, a differenza di altre direttive relative a taluni prodotti soggetti ad accisa, come la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( GU 2003, L 283, pag. 51 ), la direttiva 2011/64 non opera alcun rinvio ai codici della NC per definire i tabacchi lavorati che rientrano nel suo ambito di applicazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, Skonis ir kvapas, C‑638/17 , EU:C:2019:316 , punti 45 e 46 ). 37 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 deve essere interpretato nel senso che, per qualificare un prodotto come «tabacco da fumo», ai sensi di tale disposizione, non occorre basarsi sulle voci doganali della NC e sulle note esplicative della NC.

Sulla seconda questione 38 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

Sulla terza questione 39 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/64, il regolamento di esecuzione 2017/1925 e le note esplicative della NC, nei limiti in cui descrivono e definiscono in termini identici la categoria del «tabacco da fumo» ai fini dell’applicazione dei dazi doganali e delle accise, ma possono trattare in modo diverso uno stesso prodotto per la classificazione in tale categoria in funzione del metodo seguito per la prova di fumabilità prevista nelle note esplicative della NC, siano validi alla luce del principio generale della certezza del diritto e del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito in particolare dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, fermo restando che le disposizioni della direttiva 2011/64 costituiscono, in sostanza, una normativa di riferimento per definire l’oggetto dei reati previsti dalla normativa nazionale. 40 Occorre rilevare che il giudice del rinvio ha posto la terza questione con riserva di una risposta negativa alla prima questione.

A tal riguardo, dalla risposta fornita a detta questione si evince, come risulta dai precedenti punti da 26 a 32, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale è un prodotto soggetto ad accisa nella sua qualità di «tabacco da fumo», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64.

Ciò si verifica quand’anche tale prodotto non possa essere qualificato come «tabacco da fumo», ai sensi del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della NC, in quanto non soddisfa le condizioni della prova di fumabilità descritta nelle summenzionate note esplicative. 41 Ciò posto, il giudice del rinvio chiede se tale discrepanza nella qualificazione dello stesso prodotto sia conforme al principio della certezza del diritto e al principio di legalità dei reati e delle pene. 42 Per giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto esige, in particolare, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C‑72/24 e C‑73/24 , EU:C:2026:51 , punto 163 e giurisprudenza citata). 43 Inoltre, l’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta esige che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono, e tale condizione è soddisfatta quando il singolo può sapere, sulla base del tenore letterale della disposizione pertinente e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne è data dai giudici, quali atti ed omissioni fanno sorgere la sua responsabilità penale [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Ministère public (Sanzioni extraterritoriali), C‑906/19 , EU:C:2021:715 , punto 46 e giurisprudenza citata]. 44 La circostanza che una normativa faccia riferimento a nozioni ampie che devono essere progressivamente chiarite non osta, in linea di principio, a che si possa ritenere che tale normativa preveda norme chiare e precise che consentono al singolo di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di sanzioni di natura penale.

A tal riguardo, ciò che rileva è stabilire se la parvenza di ambiguità o di carattere vago di tali nozioni possa essere dissipata ricorrendo ai metodi ordinari di interpretazione del diritto (v. sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑623/22 , EU:C:2024:639 , punto 44 e giurisprudenza citata). 45 Infine, la Corte ha sottolineato che il grado di prevedibilità richiesto dipende in larga parte dal contenuto del testo di cui trattasi, dal settore interessato nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari.

La prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia portato a ricorrere a un illuminato parere legale al fine di valutare, in una misura ragionevole in base alle circostanze della causa di cui trattasi, le conseguenze che possono risultare da un atto determinato.

Ciò vale in particolare per i professionisti, abituati a dover dare prova di grande prudenza nello svolgimento del loro lavoro. [OSCURATO:PERSONA], ci si può attendere da loro una cura particolare nel valutare i rischi che esso comporta (v. sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑623/22 , EU:C:2024:639 , punto 45 e giurisprudenza citata). 46 Nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti da 34 a 36, i metodi di interpretazione del diritto dell’Unione hanno consentito agli interessati di prevedere che un prodotto, come quello oggetto del procedimento principale, potesse essere classificato nella categoria del «tabacco da fumo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64, anche se non era qualificato come «tabacco da fumo» ai sensi del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della NC.

Infatti, da un lato, dall’interpretazione teleologica di questi due quadri normativi, privi di natura penale, risultava che essi perseguivano obiettivi diversi.

La NC è destinata a soddisfare al contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12 , EU:C:2013:824 , punto 10 ).

La direttiva 2011/64, dal canto suo, ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 17 ).

D’altro lato, a causa del mancato rinvio nella direttiva 2011/64 ai codici della NC per definire i tabacchi lavorati che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, l’interpretazione letterale non consentiva di concludere che il regolamento di esecuzione 2017/1925 e le note esplicative della NC fossero destinati a determinare la classificazione dei prodotti nella categoria del «tabacco da fumo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. 47 Tale conclusione è stata corroborata dalla sentenza dell’11 aprile 2019, Skonis ir kvapas ( C‑638/17 , EU:C:2019:316 , punti 45 e 46 ), da cui risulta che le note esplicative della NC non possono avere alcuna incidenza sulla definizione di sigari o sigaretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. 48 Stante la giurisprudenza citata ai precedenti punti 44 e 45, non si può ritenere che la differenza di definizione del «tabacco da fumo» secondo la direttiva 2011/64 e secondo la NC non soddisfi i requisiti del principio generale della certezza del diritto e del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. 49 Pertanto, è senza violare tali principi che il legislatore dell’Unione ha adottato due normative in settori diversi che perseguono obiettivi distinti, in forza delle quali lo stesso prodotto può essere classificato, a seconda della normativa che trova applicazione, in categorie diverse. 50 Da quanto precede risulta che l’esame degli aspetti su cui è incentrata la terza questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità della direttiva 2011/64, del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della NC con riguardo al principio generale della certezza del diritto e al principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

Sulle spese 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione a cinque giudici) dichiara: 1) L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, deve essere interpretato nel senso che: per qualificare un prodotto come «tabacco da fumo» ai sensi di tale disposizione, non occorre basarsi sulle voci doganali della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, e sulle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea. 2) L’esame degli aspetti su cui è incentrata la terza questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità della direttiva 2011/64, del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea con riguardo al principio generale della certezza del diritto e al principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 aprile 2026.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0190 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione a cinque giudici) 15 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Accise applicabili ai tabacchi lavorati – Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE – Interpretazione della nozione di “tabacchi da fumo” – Presa in considerazione delle disposizioni della nomenclatura combinata e delle note esplicative – Validità – Certezza del diritto – Principio di legalità dei reati e delle pene» Nella causa T‑190/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 27 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2025, nel procedimento penale nei confronti di A.K., «[OSCURATO:PERSONA] lapai» UAB, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] generalinė prokuratūra, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione a cinque giudici), composto da N. Półtorak, presidente, G. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), G. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocata generale: M. Brkan cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione, da parte della Corte, della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 19 marzo 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettere b) e d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agente; – per il Consiglio dell’Unione europea, da R. Liudvinavičiūtė, S. Santoro e O. Segnana, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Björkland, A. Demeneix e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato ( GU 2011, L 176, pag. 24 ), e delle voci 2401 e 2403 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 ( GU 2000, L 28, pag. 16 ), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 ( GU 2017, L 282, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»), nonché, dall’altro, sulla validità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 e della NC tenuto conto dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del principio generale della certezza del diritto. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico della «[OSCURATO:PERSONA] lapai» UAB, una società di diritto lituano, e di A.K., suo direttore, riguardante violazioni in materia di accise. Contesto giuridico Diritto dell’Unione. Direttiva 2011/64 3 I considerando 2, 3, 8 e 9 della direttiva 2011/64 sono così formulati: «(2) La normativa dell’Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute (…). (3) Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell’Unione europea è preservare un’unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell’Unione. (…) (8) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo affinché, rispettivamente, ai fini delle accise, (…) il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino (…). (9) L’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri». 4 L’articolo 1 della direttiva 2011/64, intitolato «Oggetto», è del seguente tenore: «La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati». 5 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, per tabacchi lavorati si intendono: (…) c) il tabacco da fumo, i) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette; ii) gli altri tabacchi da fumo». 6 L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 così recita: «Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono: a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; b) i cascami di tabacco (…)». La NC 7 La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione IV, intitolata «Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati», in cui figura segnatamente il capitolo 24 della NC, a sua volta intitolato «Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati». Tale capitolo contiene le seguenti voci e sottovoci: Codice NC Designazione delle merci 2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: (…) (…) 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: – Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione (…) (…) 2403 19 – – altro 2403 19 10 – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2403 19 90 – – – altri» (…) (…) Note esplicative della NC 8 Le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea ( GU 2015, C 76, pag. 1 ), come modificate ( GU 2016, C 121, pag. 4 ) (in prosieguo: le «note esplicative della NC»), relative al capitolo 24 della NC, prevedono, per quanto riguarda le sottovoci 24031910 e 24031990, che «[i]l tabacco da fumo è tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale». 9 L’allegato A del capitolo 24 delle note esplicative della NC, intitolato «Metodo di prova di fumabilità per il tabacco e i prodotti del tabacco», nella parte relativa al «Campo di applicazione», prevede quanto segue: «Finalità della prova di fumabilità è istituire un metodo armonizzato inteso a distinguere il tabacco lavorato (tabacco pronto per essere fumato senza ulteriore trattamento) della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401. Al fine di distinguere il tabacco lavorato della voce 2403 dal tabacco greggio della voce 2401 si effettua una prova di fumabilità. (…)». 10 L’allegato A del capitolo 24 delle note esplicative della NC, nella parte relativa alla «Preparazione del campione», enuncia quanto segue: «Il campione è accuratamente mescolato e se necessario sottocampionato con il metodo del cono e della quartatura. Quando il campione è asciutto (il tenore di acqua è inferiore all’8% in massa) va condizionato (temperatura 22 ± 1 °C e umidità 60 ± 3%) per almeno 48 ore. Non è consentito tagliare, spezzare, sbriciolare, tritare o rompere in altri modi il campione». Diritto lituano Codice penale lituano 11 L’articolo 199 2 del [OSCURATO:PERSONA] baudžiamasis kodeksas (codice penale lituano), del 26 settembre 2000 (Žin., 2000, n. 89-2741), come modificato, intitolato «Detenzione illegale di prodotti sottoposti ad accisa», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Chiunque, in violazione della procedura prescritta, acquisisca, detenga, trasporti, spedisca, utilizzi o venda prodotti sottoposti ad accisa di valore superiore a 150 [volte il tenore minimo di vita] ma non superiore a 400 [volte il tenore minimo di vita], è punito o con una pena pecuniaria o con una pena detentiva della durata massima di quattro anni». 12 L’articolo 202, paragrafo 1, del codice penale lituano, intitolato «Esercizio illegale di un’attività economica, commerciale, finanziaria o professionale», così dispone: «Chiunque intraprenda, a titolo professionale o su larga scala, un’attività economica, commerciale, finanziaria o professionale senza disporre della licenza (autorizzazione) richiesta per tale attività o in qualsiasi altro modo illecito è punito o con una pena di lavori di interesse generale, o con una pena pecuniaria, o con una pena restrittiva della libertà oppure con una pena detentiva della durata massima di quattro anni». Legge lituana sulle accise 13 L’articolo 2, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] akcizų įstatymas Nr. IX-569 (legge lituana sulle accise n. IX-569), del 30 ottobre 2001 (Žin., 2001, n. 98-3482), come modificato, menziona, tra i prodotti soggetti ad accisa, i tabacchi lavorati. 14 Ai sensi dell’articolo 3, punto 9, della legge lituana sulle accise, la nozione di «tabacchi lavorati» comprende le sigarette, i sigari, i sigaretti e il tabacco da fumo. Inoltre, l’articolo 3, punto 27 (1), di detta legge prevede che per «tabacco da fumo» si intenda il tabacco che è stato spezzato, trinciato o altrimenti frazionato, filato o compresso in tavolette (cubi) che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale. 15 In forza dell’articolo 3, punto 38, della legge lituana sulle accise: «Nella presente legge e nei suoi allegati, i codici di prodotto sono indicati conformemente alla versione della NC dell’anno in corso, quale figura nella pertinente direttiva del Consiglio che stabilisce la tassazione dei prodotti di cui trattasi». Legge lituana sul controllo del tabacco, dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati 16 A norma dell’articolo 2, punto 20, del [OSCURATO:PERSONA] tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I‑1143 (legge lituana sul controllo del tabacco, dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati n. I‑1143), del 20 dicembre 1995 (Žin., 1996, n. 11-281), come modificato, la nozione di «tabacchi greggi» comprende le foglie di tabacco e altre parti del tabacco, intere o non altrimenti lavorate, ad eccezione di quelle considerate tabacchi lavorati conformemente alla legge lituana sulle accise. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 17 La domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito di un procedimento penale a carico della [OSCURATO:PERSONA] lapai e di A.K., i quali sono accusati di aver fabbricato e stoccato, senza essere titolari di una licenza, grandi quantitativi di tabacchi lavorati soggetti ad accisa. 18 [OSCURATO:PERSONA] lapai era importatrice ed esportatrice di materie prime di tabacco. Essa procedeva ad una trasformazione parziale dei tabacchi importati consistente, in sostanza, nello spezzarli, suddividerli, irrigarli, nello scostolare in tutto o in parte le foglie di tabacco sbriciolate, e nell’imballarli in borse di plastica di 20 chilogrammi. Tuttavia, i tabacchi non venivano trinciati. Tali tabacchi, parzialmente trasformati, venivano poi esportati in altri Stati membri dell’Unione europea. 19 Un laboratorio doganale è stato incaricato di verificare se i tabacchi in tal modo trattati fossero tabacchi non lavorati che, a tale titolo, non rientravano nella categoria dei prodotti soggetti ad accisa. A tal fine, uno specialista del laboratorio ha effettuato una prova di fumabilità, che gli ha consentito di concludere che i tabacchi rinvenuti nel deposito della [OSCURATO:PERSONA] lapai corrispondevano alla descrizione dei tabacchi lavorati e, più in particolare, a quella del tabacco da fumo. Per giungere a tale conclusione, detto specialista ha dovuto trinciare un campione del tabacco in questione, collocarlo in un tubetto per sigarette e fumarlo. Egli ha potuto così dimostrare che tale tabacco era idoneo ad essere fumato, dopo aver effettuato alcune semplici manipolazioni preparatorie, consistenti nel trinciare il campione a mano o nel romperlo. 20 Con sentenza del 28 marzo 2024, il [OSCURATO:PERSONA] apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] lapai e A.K. colpevoli dei reati previsti all’articolo 199 2 , paragrafo 1, e all’articolo 202, paragrafo 1, del codice penale lituano e li ha condannati, rispettivamente, a una pena di liquidazione e a una pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] lapai e A.K. hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), giudice del rinvio. 21 Il giudice del rinvio ritiene che, poiché l’operazione consistente, ai fini della prova di fumabilità, nel trinciare un campione di tabacco a mano, non ha natura di «successiva trasformazione industriale», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 e della giurisprudenza della Corte, il tabacco di cui trattasi nel procedimento principale possa rientrare nella nozione di «tabacco da fumo», ai fini dell’applicazione delle accise. Esso rileva, tuttavia, che, siccome tale operazione ha pregiudicato l’integrità del campione, in violazione delle condizioni delle prove di fumabilità fissate nelle note esplicative della NC, lo stesso tabacco potrebbe essere considerato, ai fini dell’applicazione dei dazi doganali, inidoneo ad essere fumato senza «successiva trasformazione industriale» e dovrebbe essere classificato nella voce 2401 della NC, come «tabacchi greggi o non lavorati». 22 Secondo il giudice del rinvio, anche se il legislatore dell’Unione ha scelto di non stabilire un nesso diretto tra la normativa in materia di accise e quella relativa ai dazi doganali per quanto riguarda la definizione dei prodotti, sussistono ragionevoli dubbi circa la giustificazione di una situazione in cui lo stesso tabacco sarebbe trattato diversamente da queste due normative sia dal punto di vista della possibilità di essere fumato senza «successiva trasformazione industriale», sia dal punto di vista della sua qualificazione come «tabacco da fumo». 23 Il giudice del rinvio si chiede se, in tale contesto, la mera assenza, nella direttiva 2011/64, di un rinvio diretto alle note esplicative della NC sia sufficiente a giustificare la mancata applicazione di queste ultime per definire i «tabacchi lavorati», ai sensi della summenzionata direttiva. Esso si chiede altresì se la normativa dell’Unione in forza della quale il tabacco destinato ad essere fumato è descritto e definito in termini identici per l’applicazione dei dazi doganali e delle accise, ma può essere trattato in modo diverso a seconda del metodo seguito per la prova di fumabilità prevista nelle note esplicative della NC, soddisfi i requisiti del principio generale della certezza del diritto. Esso si chiede, in particolare, se tale normativa consenta agli interessati di prevedere ragionevolmente se il loro comportamento in relazione a prodotti soggetti ad accisa possa far sorgere la loro responsabilità penale o una responsabilità equivalente. 24 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nel determinare se il tabacco oggetto della presente causa costituisca “tabacco da fumo” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 e nell’applicare la definizione contenuta in tale disposizione nonché la pertinente giurisprudenza della Corte, il giudice nazionale possa basarsi anche sulle disposizioni del regolamento n. 2658/87 relative alla classificazione di detto tabacco nonché sulle note esplicative della [NC]. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: 1) Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 debba essere interpretato nel senso che il tabacco debba essere qualificato come “tabacco da fumo” anche qualora esso sia stato classificato dalla [NC] nella voce 2403 (tabacchi lavorati) ai sensi del regolamento [di esecuzione] 2017/1925 senza che risultino soddisfatte, come nella fattispecie in esame, le condizioni per la prova di fumabilità descritte nell’allegato delle note esplicative della [NC]. 2) Come debba essere interpretata la voce NC 2401 (tabacchi greggi o non lavorati) ai fini della classificazione dei tabacchi ai sensi del regolamento [di esecuzione] 2017/1925, qualora il risultato di una prova di fumabilità effettuata in conformità con le note esplicative della [NC] sia negativo, ma il tabacco sia considerato tabacco lavorato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se una siffatta normativa, in forza della quale il tabacco da fumo è definito, in sostanza, in termini analoghi ma è classificato diversamente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 e della [NC], sia in contrasto con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di legalità in materia penale « nulla poena sine lege », sanciti dall’articolo 49, paragrafo 1, della [Carta]». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se occorra basarsi su voci doganali della NC e delle note esplicative della NC per interpretare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. 26 Secondo la giurisprudenza della Corte, la direttiva 2011/64 ha lo scopo, come risulta dal suo articolo 1, di fissare i principi generali dell’armonizzazione delle strutture e delle aliquote dell’accisa cui gli Stati membri assoggettano i tabacchi lavorati. Tale direttiva rientra quindi nella normativa fiscale dell’Unione applicabile ai prodotti del tabacco, normativa che, ai sensi del considerando 2 di detta direttiva, ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 17 ). 27 Inoltre, dal considerando 3 della direttiva 2011/64 risulta che quest’ultima è diretta a garantire che l’applicazione, in seno agli Stati membri, delle imposte sul consumo dei prodotti del settore dei tabacchi lavorati non falsi le condizioni di concorrenza e non ostacoli la libera circolazione di tali prodotti nell’Unione. In particolare, al considerando 8 di tale direttiva viene sostanzialmente rilevato che i prodotti che somigliano sotto molti aspetti ai prodotti rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva dovrebbero essere trattati come questi ultimi, mentre il considerando 9 della medesima direttiva enuncia che l’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise deve far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 18 ). 28 Occorre altresì ricordare che, ai fini dell’interpretazione della direttiva 2011/64, la nozione di «tabacco da fumo» non può, tenuto conto degli obiettivi di tale direttiva, essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 24 ). 29 Per quanto riguarda la nozione di «trasformazione industriale», di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64, tale nozione indica normalmente la trasformazione, di solito su larga scala, secondo un processo standardizzato, di materie prime in beni materiali (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 30 ). 30 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che non costituiscono «trasformazioni industriali» manipolazioni agevoli intese a rendere un prodotto del tabacco non finito tale da essere fumato, come quella consistente semplicemente nell’inserire un rotolo di tabacco in un tubetto per sigarette (v. sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 31 e giurisprudenza citata). 31 Ciò premesso, deve essere considerato tale da essere fumato senza successiva «trasformazione industriale», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64, il tabacco lavorato che è pronto o può essere agevolmente preparato, con mezzi non industriali, per essere fumato (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 32 ). 32 Spetta al giudice del rinvio valutare se un prodotto del tabacco, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, soddisfi tale criterio e possa quindi essere qualificato come «tabacco da fumo», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. 33 Tale valutazione non può essere inficiata dal fatto che, contrariamente alla direttiva 2011/64, le note esplicative della NC richiedono una prova di fumabilità al fine di determinare se un determinato prodotto rientri nella categoria del «tabacco greggio» o del «tabacco da fumo», che, per soddisfare le condizioni di tale prova, è vietato tagliare, spezzare, sbriciolare, tritare o rompere in altri modi il campione e che, nel caso di specie, la persona che ha effettuato la prova di fumabilità ha trinciato a mano un campione del tabacco di cui trattasi nel procedimento principale prima di provarlo. 34 Va osservato, a tal riguardo, che la funzione e la finalità delle voci doganali della NC sono diverse da quelle delle disposizioni della direttiva 2011/64. 35 Infatti, la NC è stata istituita dal regolamento n. 2658/87 ai fini tanto della tariffa doganale comune quanto delle statistiche del commercio estero dell’Unione. La direttiva 2011/64, dal canto suo, ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute. È tale obiettivo che, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 28, osta, in particolare, ad un’interpretazione restrittiva della nozione di «tabacco da fumo», ai sensi di tale direttiva. Detta direttiva e la NC costituiscono quindi due quadri normativi diversi che possono essere oggetto di interpretazioni divergenti. 36 In caso di discrepanza tra la classificazione di cui alla direttiva 2011/64 e quella risultante dalla NC e dalle relative note esplicative, la classificazione dei prodotti nella categoria dei tabacchi da fumo, ai fini della direttiva 2011/64, non può essere messa in discussione dalle note esplicative della NC. Infatti, queste note esplicative non possono incidere sulla definizione dei tabacchi da fumo ai sensi della direttiva 2011/64. A tal riguardo, occorre rilevare che, a differenza di altre direttive relative a taluni prodotti soggetti ad accisa, come la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( GU 2003, L 283, pag. 51 ), la direttiva 2011/64 non opera alcun rinvio ai codici della NC per definire i tabacchi lavorati che rientrano nel suo ambito di applicazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, Skonis ir kvapas, C‑638/17 , EU:C:2019:316 , punti 45 e 46 ). 37 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64 deve essere interpretato nel senso che, per qualificare un prodotto come «tabacco da fumo», ai sensi di tale disposizione, non occorre basarsi sulle voci doganali della NC e sulle note esplicative della NC. Sulla seconda questione 38 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione. Sulla terza questione 39 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/64, il regolamento di esecuzione 2017/1925 e le note esplicative della NC, nei limiti in cui descrivono e definiscono in termini identici la categoria del «tabacco da fumo» ai fini dell’applicazione dei dazi doganali e delle accise, ma possono trattare in modo diverso uno stesso prodotto per la classificazione in tale categoria in funzione del metodo seguito per la prova di fumabilità prevista nelle note esplicative della NC, siano validi alla luce del principio generale della certezza del diritto e del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito in particolare dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, fermo restando che le disposizioni della direttiva 2011/64 costituiscono, in sostanza, una normativa di riferimento per definire l’oggetto dei reati previsti dalla normativa nazionale. 40 Occorre rilevare che il giudice del rinvio ha posto la terza questione con riserva di una risposta negativa alla prima questione. A tal riguardo, dalla risposta fornita a detta questione si evince, come risulta dai precedenti punti da 26 a 32, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale è un prodotto soggetto ad accisa nella sua qualità di «tabacco da fumo», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. Ciò si verifica quand’anche tale prodotto non possa essere qualificato come «tabacco da fumo», ai sensi del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della NC, in quanto non soddisfa le condizioni della prova di fumabilità descritta nelle summenzionate note esplicative. 41 Ciò posto, il giudice del rinvio chiede se tale discrepanza nella qualificazione dello stesso prodotto sia conforme al principio della certezza del diritto e al principio di legalità dei reati e delle pene. 42 Per giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto esige, in particolare, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C‑72/24 e C‑73/24 , EU:C:2026:51 , punto 163 e giurisprudenza citata). 43 Inoltre, l’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta esige che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono, e tale condizione è soddisfatta quando il singolo può sapere, sulla base del tenore letterale della disposizione pertinente e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne è data dai giudici, quali atti ed omissioni fanno sorgere la sua responsabilità penale [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Ministère public (Sanzioni extraterritoriali), C‑906/19 , EU:C:2021:715 , punto 46 e giurisprudenza citata]. 44 La circostanza che una normativa faccia riferimento a nozioni ampie che devono essere progressivamente chiarite non osta, in linea di principio, a che si possa ritenere che tale normativa preveda norme chiare e precise che consentono al singolo di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di sanzioni di natura penale. A tal riguardo, ciò che rileva è stabilire se la parvenza di ambiguità o di carattere vago di tali nozioni possa essere dissipata ricorrendo ai metodi ordinari di interpretazione del diritto (v. sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑623/22 , EU:C:2024:639 , punto 44 e giurisprudenza citata). 45 Infine, la Corte ha sottolineato che il grado di prevedibilità richiesto dipende in larga parte dal contenuto del testo di cui trattasi, dal settore interessato nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia portato a ricorrere a un illuminato parere legale al fine di valutare, in una misura ragionevole in base alle circostanze della causa di cui trattasi, le conseguenze che possono risultare da un atto determinato. Ciò vale in particolare per i professionisti, abituati a dover dare prova di grande prudenza nello svolgimento del loro lavoro. [OSCURATO:PERSONA], ci si può attendere da loro una cura particolare nel valutare i rischi che esso comporta (v. sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑623/22 , EU:C:2024:639 , punto 45 e giurisprudenza citata). 46 Nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti da 34 a 36, i metodi di interpretazione del diritto dell’Unione hanno consentito agli interessati di prevedere che un prodotto, come quello oggetto del procedimento principale, potesse essere classificato nella categoria del «tabacco da fumo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64, anche se non era qualificato come «tabacco da fumo» ai sensi del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della NC. Infatti, da un lato, dall’interpretazione teleologica di questi due quadri normativi, privi di natura penale, risultava che essi perseguivano obiettivi diversi. La NC è destinata a soddisfare al contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12 , EU:C:2013:824 , punto 10 ). La direttiva 2011/64, dal canto suo, ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute (sentenza del 6 aprile 2017, Eko-Tabak, C‑638/15 , EU:C:2017:277 , punto 17 ). D’altro lato, a causa del mancato rinvio nella direttiva 2011/64 ai codici della NC per definire i tabacchi lavorati che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, l’interpretazione letterale non consentiva di concludere che il regolamento di esecuzione 2017/1925 e le note esplicative della NC fossero destinati a determinare la classificazione dei prodotti nella categoria del «tabacco da fumo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. 47 Tale conclusione è stata corroborata dalla sentenza dell’11 aprile 2019, Skonis ir kvapas ( C‑638/17 , EU:C:2019:316 , punti 45 e 46 ), da cui risulta che le note esplicative della NC non possono avere alcuna incidenza sulla definizione di sigari o sigaretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. 48 Stante la giurisprudenza citata ai precedenti punti 44 e 45, non si può ritenere che la differenza di definizione del «tabacco da fumo» secondo la direttiva 2011/64 e secondo la NC non soddisfi i requisiti del principio generale della certezza del diritto e del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. 49 Pertanto, è senza violare tali principi che il legislatore dell’Unione ha adottato due normative in settori diversi che perseguono obiettivi distinti, in forza delle quali lo stesso prodotto può essere classificato, a seconda della normativa che trova applicazione, in categorie diverse. 50 Da quanto precede risulta che l’esame degli aspetti su cui è incentrata la terza questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità della direttiva 2011/64, del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della NC con riguardo al principio generale della certezza del diritto e al principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. Sulle spese 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione a cinque giudici) dichiara: 1) L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, deve essere interpretato nel senso che: per qualificare un prodotto come «tabacco da fumo» ai sensi di tale disposizione, non occorre basarsi sulle voci doganali della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, e sulle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea. 2) L’esame degli aspetti su cui è incentrata la terza questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità della direttiva 2011/64, del regolamento di esecuzione 2017/1925 e delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea con riguardo al principio generale della certezza del diritto e al principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 aprile 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lituano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 254/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris