CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14606/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che il 13/4/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Tivoli il 13/4/2021 in ordine al delitto di ricettazione di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per non essere stata riconosciuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., pur in presenza della ricettazione di un'autovettura che si assume "immatricolata nel lontano 1996". 2. Con requisitoria scritta del 23/11/2022 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su argomenti che attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, mentre esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudic:e di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni de suo convincimento. La sentenza del Tribunale di Tivoli, infatti, ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. sul rilievo che la "lieve entità" del fatto non appariva compatibile con la ricettazione di un'automobile, della quale nemmeno si conoscevano le condizioni di conservazione e, a fronte del secondo motivo del ricorso in appello, con il quale la difesa aveva insistito nella richiesta di riconoscere l'attenuante in parola, la Corte territoriale ha ribadito l'incompatibilità di questa con il valore di un'autovettura. Il ricorrente contesta tali argomentazioni, asserendo che, trattandosi di un'autovettura del 1996 (della quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenuto in possesso nel 2013), avrebbe dovuto comunque riconoscersi la lieve entità del fatto: questa, però, non può essere desunta dai soli anni che si assumono trascorsi dalla sua immatricolazione ,ette, nel capo in esame), in assenza di elementi indicativi anche di condizioni di manutenzione tali da comportare un notevole deprezzamento del bene e, peraltro, nel caso di cui si tratta da nessuna delle due sentenze di merito nemmeno emerge l'anno di immatricolazione del veicolo, né tale omissione risulta ritualmente contestata come vizio di travisamento della prova. Tale vizio, infatti, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle • risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018 - dep. 05/02/2018, L e altro, Rv. 272018), ipotesi che certo non ricorrono nel caso di specie. 4. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]