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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 26349/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'ordinanza ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 febbraio 2021, di sospensione dei termini di custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento in corso a suo carico. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

L. Cianferoni, denunciando violazione dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

Si deduce che la prognosi circa la particolare complessità del dibattimento va, attualmente, condotta alla stregua del principio della ragionevole durata, con riferimento alla tecnologia entrata in vigore, incidente senz'altro sui tempi di celebrazione del processo, come sancito dalla Corte Europea n. 75115/17 del 28 luglio 2017.

Se, dunque, la durata dei procedimenti, anche in ossequio alle previsioni del d.

Igs. n. 150 del 2022 deve essere ridotta di un quarto, ciò, a parere della difesa, dovrebbe incidere sulla durata dei termini di custodia cautelare in misura proporzionale, anche per reati gravi e con riferimento a dibattimenti particolarmente complessi.

Si evidenzia che il processo procede con serrata calendarizzazione (tre/quattro udienze a settimana) ed è già pervenuto alla fase dell'esame degli imputati, con conclusione dell'istruttoria entro breve termine. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante la mancata richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5- duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.1.1.

Va premesso che il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere, quindi non con riguardo all'attività di studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da espletare, nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020; Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054; Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Leo, Rv. 256063). 1.2.In tale caso l'ordinanza che ha disposto la sospensione della durata dei termini di custodia cautelare per tutti gli imputati, ha indicato molteplici elementi, confermati dal Tribunale del riesame con il provvedimento impugnato, idonei a giustificare la conclusione adottata, nel senso della particolare complessità del dibattimento in corso dinanzi al Tribunale, quali il numero dei reati e degli imputati, la qualità delle imputazioni da accertare, la complessità dell'istruttoria da espletare.

Si tratta di motivazione in linea con il costante indirizzo di questa Corte secondo il quale, deve essere considerata adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il giudice procedente, nel disporre, sulla base dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Riviezzi, Rv. 259828; Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, Russo, Rv. 228174).

Si tratta, dunque, di circostanze che giustificano la decisione adottata, non smentite da elementi di segno contrario, tenuto conto, anzi, che i giudici procedenti, evidentemente proprio per assicurare l'osservanza del richiamato principio di ragionevole durata del processo, hanno reputato necessaria la calendarizzazione delle udienze, all'uopo destinate, con lo svolgimento di tre/quattro udienze alla settimana, come indicato dallo stesso difensore.

Del resto, osserva il Collegio che, ovviamente, la sospensione a mente dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., che può condurre fino al raddoppio del termine di fase di durata della custodia, fissato dal sesto comma del predetto art. 304 cod. proc. pen., è pronuncia i cui effetti cessano al momento della conclusione del procedimento qualificato complesso. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in 3 PA-1 dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, in ragione dei motivi devoluti, non ricorrendo le condizioni di cui alla pronuncia della Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000.

Non conseguendo alla presente pronuncia la liberazione dell'imputato, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. a cura della Cancelleria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'ordinanza ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 febbraio 2021, di sospensione dei termini di custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento in corso a suo carico. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza l'imputato, per il tramite del difensore, avv. L. Cianferoni, denunciando violazione dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Si deduce che la prognosi circa la particolare complessità del dibattimento va, attualmente, condotta alla stregua del principio della ragionevole durata, con riferimento alla tecnologia entrata in vigore, incidente senz'altro sui tempi di celebrazione del processo, come sancito dalla Corte Europea n. 75115/17 del 28 luglio 2017. Se, dunque, la durata dei procedimenti, anche in ossequio alle previsioni del d. Igs. n. 150 del 2022 deve essere ridotta di un quarto, ciò, a parere della difesa, dovrebbe incidere sulla durata dei termini di custodia cautelare in misura proporzionale, anche per reati gravi e con riferimento a dibattimenti particolarmente complessi. Si evidenzia che il processo procede con serrata calendarizzazione (tre/quattro udienze a settimana) ed è già pervenuto alla fase dell'esame degli imputati, con conclusione dell'istruttoria entro breve termine. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante la mancata richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5- duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.1.1. Va premesso che il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere, quindi non con riguardo all'attività di studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da espletare, nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020; Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054; Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Leo, Rv. 256063). 1.2.In tale caso l'ordinanza che ha disposto la sospensione della durata dei termini di custodia cautelare per tutti gli imputati, ha indicato molteplici elementi, confermati dal Tribunale del riesame con il provvedimento impugnato, idonei a giustificare la conclusione adottata, nel senso della particolare complessità del dibattimento in corso dinanzi al Tribunale, quali il numero dei reati e degli imputati, la qualità delle imputazioni da accertare, la complessità dell'istruttoria da espletare. Si tratta di motivazione in linea con il costante indirizzo di questa Corte secondo il quale, deve essere considerata adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il giudice procedente, nel disporre, sulla base dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Riviezzi, Rv. 259828; Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, Russo, Rv. 228174). Si tratta, dunque, di circostanze che giustificano la decisione adottata, non smentite da elementi di segno contrario, tenuto conto, anzi, che i giudici procedenti, evidentemente proprio per assicurare l'osservanza del richiamato principio di ragionevole durata del processo, hanno reputato necessaria la calendarizzazione delle udienze, all'uopo destinate, con lo svolgimento di tre/quattro udienze alla settimana, come indicato dallo stesso difensore. Del resto, osserva il Collegio che, ovviamente, la sospensione a mente dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., che può condurre fino al raddoppio del termine di fase di durata della custodia, fissato dal sesto comma del predetto art. 304 cod. proc. pen., è pronuncia i cui effetti cessano al momento della conclusione del procedimento qualificato complesso. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in 3 PA-1 dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, in ragione dei motivi devoluti, non ricorrendo le condizioni di cui alla pronuncia della Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000. Non conseguendo alla presente pronuncia la liberazione dell'imputato, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. a cura della Cancelleria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così