CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa il 29/4/2021 dal Tribunale di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto ed C 750,00 di ammenda in relazione al reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.b), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. La sentenza di appello ha rilevato che i fatti posti alla base della sentenza di condanna emessa dal Giudice di primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, erano da ritenersi incontestati essendo emerso che l'imputato - a seguito di un controllo effettuato dagli agenti del nucleo radiomobile di Palermo - era stato sottoposto a test mediante etilometro, dal quale era risultato un tasso alcolemico pari a 0,89 g/I all'esito del primo controllo e di 0,94 g/I all'esito del secondo. La Corte territoriale ha quindi ritenuto infondato il motivo di impugnazione attinente all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen.; dopo avere evocato i principi espressi da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità medesima, sulla base delle concrete modalità del fatto e dell'elevato pericolo per l'incolumità altrui insito nelle stesse; in applicazione del vigente testo dell'art.442, comma 2, cod.proc.pen. - come novellato dalla I. 23 maggio 2017, n.103 - ha peraltro rideterminato la diminuzione spettante per la scelta del rito abbreviato, irrogando quindi la pena nella misura suddetta. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per errata applicazione degli artt. 131-bis e 133 cod.pen. e la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al mancato riconoscimento della relativa causa di non punibilità; ha argomentato che tale causa era da ritenersi applicabile alla fattispecie in esame in presenza di un modesto disvalore del fatto e - trattandosi di illecito di pericolo presunto - sulla base del concreto impatto pregiudizievole rispetto al bene giuridico tutelato; ha quindi ritenuto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi rappresentati dal positivo comportamento tenuto dopo il fatto nell'immediatezza dell'accertamento etilometrico, la persistente capacità di autodeterminazione, la mancanza di danni o di pericolo concreto alla circolazione e la presenza di un tasso alcolemico prossimo alla soglia minima. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'erronea quantificazione della pena. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine al motivo di appello inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in ordine alla quale deduceva comunque la carenza di elementi ostativi. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.1 Sul punto, come rilevato da Sez. U, 25/2/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590 - il cui apparato argomentativo è stato ampiamente richiamato nella sentenza impugnata - deve rilevarsi che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.pen.; si richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni 3 Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131-bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto. 2.2 Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod.pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.). Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita e alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). 2.3 Peraltro - anche in considerazione della fattispecie concreta posta al suo esame - la sentenza Tushaj ha operato alcune pregnanti considerazioni inerenti al reato di guida in stato di ebbrezza, a propria volta rientrante nel genus dei reati di pericolo presunto, in ordine ai quali la Corte ha rilevato che «accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l'offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole del bene tutelato»; concludendone, in relazione alla fattispecie in esame, che sussiste la necessità di un doveroso apprezzamento in ordine alla eventuale sussistenza, in conseguenza del fatto, di un contesto «concretamente e significativamente pericoloso». Dovendosi aggiungere, come diretto corollario delle considerazioni contenute nell'arresto delle Sezioni Unite, che - in tema di reati di pericolo - la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico ex ante, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione (Sez. 3, n. 23184 del 23/06/2020, Runco, Rv. 280158), così come va specificato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente post delictum, atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555). 2.4 Ciò posto, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia ben confrontata con i predetti principi, di cui ha fatto adeguato governo. Specificamente, la Corte - con motivazione non manifestamente illogica - ha escluso la necessaria tenuità dell'offesa sulla base del concreto contesto nell'ambito del quale era stata posta in essere la condotta e specificamente, dal fatto (emergente dal materiale di indagine valutato) che l'imputato fosse stato sottoposto a controllo dopo essersi posto alla guida in un'arteria stradale ad altro traffico e dopo avere effettuato alcune azzardate manovre di sorpasso, rendendo l'entità del pericolo di consistenza tale da escluderne la necessaria esiguità. 3. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado per l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è fondato. Difatti, a fronte di specifico motivo di appello formulato sul punto, la Corte distrettuale ha del tutto omesso di esaminare il relativo profilo di doglianza. Sul punto, deve rilevarsi che non appare utilmente richiamabile la giurisprudenza di legittimità che ha rilevato come la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche debba ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) e tanto in specifico ed eventuale riferimento alle suddette argomentazioni poste alla base del rigetto della richiesta formulata ai sensi dell'art.131-bis cod. pen.. Sul punto - con motivazione logicamente applicabile anche all'ipotesi speculare - è stato infatti rilevato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire "implicita" motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307). 4. Per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, con dichiarazione di irrevocabilità - ai sensi dell'art.624 cod.proc.pen. - dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Deve altresì rilevarsi che, in riferimento alla data di consumazione del reato (10/9/2017) non possono ritenersi maturati i termini massimi di prescrizione previsti dalla normativa applicabile ratione temporis; essendo - in considerazione della data medesima - applicabile alla fattispecie concreta in esame il disposto dell'art.1, comma 11, lett.b), della I. 23/6/2017, n.103, in vigore a far data dal 3/8/2017 e sino all'entrata in vigore della disciplina contenuta nella I. 9/1/2019, n.3; in base al quale era previsto che «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». P.Q.M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Vis