CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46471/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso sono assolutamente generici e privi di idonea capacità di confutazione rispetto alla motivazione della sentenza di appello, sia in ordine alla sussistenza del reato (di cui all'art. 334 cp), che all'esclusione della particolare tenuità del fatto, nonché al trattamento sanzionatorio, posto che il ricorrente non enuclea con precisione in quale parte la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente