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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29140/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata in punto di pena, nonché di dichiarare irrevocabile l'affermazione di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona impugna la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe indicata, che ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate (artt. 337 e 582, 585, cod. pen.), con recidiva reiterata e qualificata.

Il ricorso lamenta l'erronea determinazione della pena, sotto i seguenti profili: a) individuazione della violazione più grave — ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. — nel delitto di lesioni aggravate, anziché in quello di resistenza a pubblico ufficiale, punito con una pena edittale più elevata nel massimo; b) calcolo in cinque mesi di reclusione dell'aumento di pena di due terzi per la ritenuta recidiva qualificata su una pena-base di otto mesi, anziché in cinque mesi e dieci giorni; c) violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., per aver applicato un aumento di pena per continuazione nella, misura di dieci giorni di reclusione, non potendo esso essere inferiore, invece, ad un terzo della pena stabilita per la violazione più grave.

2. Il Procuratore generale in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata in punto di pena, nonché di dichiarare irrevocabile l'affermazione di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è fondata, ravvisandosi tutti gli errori denunciati dall'autorità giudiziaria ricorrente.

In particolare, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, vale a dire in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (per tutte: Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347).

Nello specifico, tale deve perciò ritenersi la resistenza, punita con la reclusione fino a cinque anni, anziché le lesioni, ancorché aggravate, la cui pena massima si ferma a quattro anni e sei mesi di reclusione.

Per il resto, si tratta di un errato calcolo aritmetico e di una palese ed immotivata inosservanza dell'inequivoco disposto del suddetto art. 81, quarto comma - ;

2. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata, rendendosi altresì necessario il rinvio al giudice di merito per le sue determinazioni, poiché discrezionali e non obbligate, quanto meno per quel che riguarda la pena-base (differenti essendo la fattispecie incriminatrice di riferimento e la relativa pena edittale) e la conseguente misura dell'aumento per continuazione.

Trattandosi di ricorso proposto "per saltum", il processo dev'essere trasmesso alla Corte di appello di Ancona, a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen..

5. In applicazione dell'art. 624, cod. proc. pen., invece, non essendo controverso il relativo capo della decisione impugnata, va dichiarata irrevocabile la statuizione di colpevolezza dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad •altra sezione della Corte di appello di Ancona.

Visto l'art. 624, c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata in punto di pena, nonché di dichiarare irrevocabile l'affermazione di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona impugna la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe indicata, che ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate (artt. 337 e 582, 585, cod. pen.), con recidiva reiterata e qualificata. Il ricorso lamenta l'erronea determinazione della pena, sotto i seguenti profili: a) individuazione della violazione più grave — ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. — nel delitto di lesioni aggravate, anziché in quello di resistenza a pubblico ufficiale, punito con una pena edittale più elevata nel massimo; b) calcolo in cinque mesi di reclusione dell'aumento di pena di due terzi per la ritenuta recidiva qualificata su una pena-base di otto mesi, anziché in cinque mesi e dieci giorni; c) violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., per aver applicato un aumento di pena per continuazione nella, misura di dieci giorni di reclusione, non potendo esso essere inferiore, invece, ad un terzo della pena stabilita per la violazione più grave. 2. Il Procuratore generale in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata in punto di pena, nonché di dichiarare irrevocabile l'affermazione di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è fondata, ravvisandosi tutti gli errori denunciati dall'autorità giudiziaria ricorrente. In particolare, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, vale a dire in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (per tutte: Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347). Nello specifico, tale deve perciò ritenersi la resistenza, punita con la reclusione fino a cinque anni, anziché le lesioni, ancorché aggravate, la cui pena massima si ferma a quattro anni e sei mesi di reclusione. Per il resto, si tratta di un errato calcolo aritmetico e di una palese ed immotivata inosservanza dell'inequivoco disposto del suddetto art. 81, quarto comma - ; 2. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata, rendendosi altresì necessario il rinvio al giudice di merito per le sue determinazioni, poiché discrezionali e non obbligate, quanto meno per quel che riguarda la pena-base (differenti essendo la fattispecie incriminatrice di riferimento e la relativa pena edittale) e la conseguente misura dell'aumento per continuazione. Trattandosi di ricorso proposto "per saltum", il processo dev'essere trasmesso alla Corte di appello di Ancona, a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.. 5. In applicazione dell'art. 624, cod. proc. pen., invece, non essendo controverso il relativo capo della decisione impugnata, va dichiarata irrevocabile la statuizione di colpevolezza dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad •altra sezione della Corte di appello di Ancona. Visto l'art. 624, c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Co