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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05178/2024

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ugale conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Depositata in Canetiei ia Oggi rEP, 2524 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Sassari, con la quale è stato rigettata la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui dell' art. 73, comma primo, 80 d.P.R.309/1990, per aver detenuto, nel cofano posteriore dell'auto, gr. 2 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e nella portiera anteriore, lato passeggieri, 15 kilogrammi di cocaina, sostanza rinvenuta a seguito di un controllo, con l'aiuto dell'unità cinofila, al momento dello sbarco dell'auto presso il porto di Olbia.

Con il riesame il ricorrente chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, da eseguirsi presso l'abitazione dei genitori.

2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., evidenziando di non disporre attualmente, a seguito del sequestro del telefono cellulare, di ulteriori strumenti informatici, che non potrebbe neppure reperire, attraverso i quali potrebbe mettersi in contatto con gli altri complici.

Erroneamente il giudice ha invece affermato tale disponibilità di strumenti informatici di collegamento, pur non essendo stata effettuata alcuna perquisizione presso l'abitazione in Tezze sul Brenta, ove egli ha la residenza anagrafica, ma solo all'interno dell'auto ove veniva rinvenuto lo stupefacente.

Pertanto, sotto questo profilo, non è fondato il ritenuto pericolo di turbamento del processo formativo della prova e il rischio di intralcio della prosecuzione delle indagini.

Il giudice ha tratto considerazioni erronee anche dalle risposte fornite dall'indagato in sede di interrogatorio, ritenute generiche e poco rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, e non ha considerato neppure il comportamento collaborativo dell'indagato, che si è reso disponibile a comunicare spontaneamente le informazioni di cui era al corrente, peraltro, senza neppure essere sollecitato dal Giudice.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in quanto il giudice, nel valutare la sussistenza del requisito limite di cui al secondo comma dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., ha fatto richiamo, erroneamente alla pena irrogabile, all'esito del giudizio, di anni cinque di reclusione, senza considerare l'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche né l'eventuale scelta di un rito alternativo.

La pena in astratto irrogabile, anche considerando l'aumento per l'ingente quantità, potrebbe essere contenuta in anni quattro di reclusione.

Tale doglianza, contenuta nel paragrafo 14 del riesame, non è stata vagliata dal giudice a quo.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in ordine al pericolo di reiterazione del reato, in quanto il giudice ha fatto riferimento alle modalità del fatto e di occultamento della stupefacente trasportato in auto, collocato sul posto del passeggero "in modo visibile", omettendo tuttavia di valutare la personalità del prevenuto.

Il richiamo alle modalità del fatto, invero, coincide con la descrizione del titolo di reato, per cui non si comprende su quali elementi fattuali il giudice abbia fondato il proprio convincimento.

Anche il riferimento al fatto che lo stupefacente era "malamente occultato", oltre che illogico, è poco descrittivo di tali modalità.

Infine, con motivazione astratta e poco concreta, il giudice ha affermato che il ricorrente possa essere avvicinato dai suoi complici.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3 e comma 3 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice omesso di esplicitare l'iter motivazionale inerente al criterio di scelta della misura cautelare più adeguata, in relazione alle esigenze cautelari riferite al profilo dell' inquinamento probatorio.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, evidenzia di aver indicato la residenza di famiglia di origine, nella provincia di Salerno, come luogo ove effettuare la detenzione domiciliare, residenza che si trova in luogo assai distante rispetto alla sua residenza.

Tale profilo non è stato valutato adeguatamente dal giudice che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura carceraria, senza considerare cheniogo di detenzione domiciliare è assai lontano dal contesto locale ove è realizzato il reato in contestazione; non risulta quindi fondata l'affermazione del pericolo di reiterazione dei reato. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci).

Al riguardo, con riferimentoOpericolo di inquinamento della prova, il Tribunale ha evidenziato che, anche prescindendo dalla impossibilità per l'indagato, a seguito del sequestro del cellulare, di poter alterare il risultato delle indagini sull'apparecchio telefonico, ben potrebbe il ricorrente acquisire la disponibilità di altri mezzi di comunicazione e contattare i suoi complici, di cui conosce l'identità, sebbene non sia stata questa rivelata nel corso dell'interrogatorio, essendosi egli accordato per il trasporto dell'auto contenente lo stupefacente.

Trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto ancorata a specifiche circostanze di fatto dalle quali il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova viene desunto (Sez.3, 03/12/2003 n. 306/04, Scotti).

Il pericolo de quo deve infatti essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile inferire, secondo la regola dell' id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le fonti, senza che sia necessario che il giudice indichi con precisione gli atti da espletare o gli accertamenti da svolgere (Sez.5, 12/03/2004 n. 20146/04, Tanzí). i

2. Non coglie nel segno la doglianza secondo cui il giudice del riesame non avrebbe fornito risposta alla censura formulata con la richiesta dì riesame nel paragrafo 14, ove ha posto al giudice a quo la questione della valutazione prognostica sul quantum di pena applicabile.

Al riguardo, dall'apparato argomentativo della ordinanza impugnata si evince che il giudice a quo ha specificamente evidenziato il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, rigettando la richiesta di revoca della misura custodiale carceraria, stante la rilevanza del quantitativo di stupefacente, indicato 15 kg di cocaina.

In punto di diritto, poi, si osserva che l'art. 274 cod. proc. pen., nella parte in cui circoscrive l'applicabilità della custodia in carcere, qualora vi sia pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie per cui si procede, concerne esclusivamentelp( delitti "per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni", riferendosi, evidentemente, ai limiti edittali, e non alla pena concretamente irrogabile.

Pertanto, la valutazione del pericolo di reiterazione del reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti di grosse quantità attiene alla previsione della pena edittale prevista in astratto, e prescinde dalla pena concretamente irrogabile per il reato per cui si procede, variabile in relazione ad eventuali ed ipotetiche scelte processuali o in relazione alla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e al ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

3. Con specifico riferimento alla terza doglianza, anch'essa inerente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., si osserva che il giudice a quo ha assolto all'obbligo di individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass 24/05/1996, Aloè, C.E.D.

Cass. n. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass 19/09/95, Lorenzetti) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, C.E.D.

Cass. n. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, C.E.D.

Cass. n. 202259).

Sotto il profilo del pericolo di reiterazione della condotta, il Tribunale ha fatto richiamo alle modalità del fatto e all'ingente quantità di sostanza stupefacente trasportata, pari a 15 kg.

Pertanto, il giudice a quo ha formulato un giudizio prognostico positivo in ordine al pericolo concreto che il ricorrente possa riallacciare i contatti con il contesto criminale, in cui è certamente bene inserito, considerato il cospicuo valore economico della sostanza trasportata, difficilmente affidabile ad un corriere occasionale non radicato nell'ambiente del traffico di stupefacenti.

Si osserva che il giudice a quo ha, dunque, ritenuto poco credibili e generìche le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede dì interrogatorio, ove egli ha affermato di essere stato avvicinato da soggetti sconosciuti per il trasporto dell'auto già carica dì stupefacente, che avrebbe dovuto lasciare in un parcheggio di Olbia.

4. Nemmeno il quarto e il quinto motivo di ricorso rientrano nel novero delle censure deducibili nel giudizio di legittimità.

Infatti, nel caso in cui venga richiesta la revoca o la o OD sostituzione della misura intramurale, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/1992, Giardino, n. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, n. 199030).

In presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice di merito sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha sottolineato la possibilità che il ricorrente, se libero e privo di un controllo continuativo, possa riprendere i contatti con soggetti appartenenti al mercato illecito degli stupefacenti e perpetrare reati della stessa specie in altre forme, non necessariamente mediante il trasporto materiale dello stupefacente.

Trattasi di motivazione immune da vizi logico giuridici, in quanto aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., appena richiamate.

L'apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259).

3. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM i Rigetta il ricorso e condanna ja'ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ugale conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Depositata in Canetiei ia Oggi rEP, 2524 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Sassari, con la quale è stato rigettata la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui dell' art. 73, comma primo, 80 d.P.R.309/1990, per aver detenuto, nel cofano posteriore dell'auto, gr. 2 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e nella portiera anteriore, lato passeggieri, 15 kilogrammi di cocaina, sostanza rinvenuta a seguito di un controllo, con l'aiuto dell'unità cinofila, al momento dello sbarco dell'auto presso il porto di Olbia. Con il riesame il ricorrente chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, da eseguirsi presso l'abitazione dei genitori. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., evidenziando di non disporre attualmente, a seguito del sequestro del telefono cellulare, di ulteriori strumenti informatici, che non potrebbe neppure reperire, attraverso i quali potrebbe mettersi in contatto con gli altri complici. Erroneamente il giudice ha invece affermato tale disponibilità di strumenti informatici di collegamento, pur non essendo stata effettuata alcuna perquisizione presso l'abitazione in Tezze sul Brenta, ove egli ha la residenza anagrafica, ma solo all'interno dell'auto ove veniva rinvenuto lo stupefacente. Pertanto, sotto questo profilo, non è fondato il ritenuto pericolo di turbamento del processo formativo della prova e il rischio di intralcio della prosecuzione delle indagini. Il giudice ha tratto considerazioni erronee anche dalle risposte fornite dall'indagato in sede di interrogatorio, ritenute generiche e poco rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, e non ha considerato neppure il comportamento collaborativo dell'indagato, che si è reso disponibile a comunicare spontaneamente le informazioni di cui era al corrente, peraltro, senza neppure essere sollecitato dal Giudice. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in quanto il giudice, nel valutare la sussistenza del requisito limite di cui al secondo comma dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., ha fatto richiamo, erroneamente alla pena irrogabile, all'esito del giudizio, di anni cinque di reclusione, senza considerare l'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche né l'eventuale scelta di un rito alternativo. La pena in astratto irrogabile, anche considerando l'aumento per l'ingente quantità, potrebbe essere contenuta in anni quattro di reclusione. Tale doglianza, contenuta nel paragrafo 14 del riesame, non è stata vagliata dal giudice a quo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in ordine al pericolo di reiterazione del reato, in quanto il giudice ha fatto riferimento alle modalità del fatto e di occultamento della stupefacente trasportato in auto, collocato sul posto del passeggero "in modo visibile", omettendo tuttavia di valutare la personalità del prevenuto. Il richiamo alle modalità del fatto, invero, coincide con la descrizione del titolo di reato, per cui non si comprende su quali elementi fattuali il giudice abbia fondato il proprio convincimento. Anche il riferimento al fatto che lo stupefacente era "malamente occultato", oltre che illogico, è poco descrittivo di tali modalità. Infine, con motivazione astratta e poco concreta, il giudice ha affermato che il ricorrente possa essere avvicinato dai suoi complici. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3 e comma 3 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice omesso di esplicitare l'iter motivazionale inerente al criterio di scelta della misura cautelare più adeguata, in relazione alle esigenze cautelari riferite al profilo dell' inquinamento probatorio. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, evidenzia di aver indicato la residenza di famiglia di origine, nella provincia di Salerno, come luogo ove effettuare la detenzione domiciliare, residenza che si trova in luogo assai distante rispetto alla sua residenza. Tale profilo non è stato valutato adeguatamente dal giudice che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura carceraria, senza considerare cheniogo di detenzione domiciliare è assai lontano dal contesto locale ove è realizzato il reato in contestazione; non risulta quindi fondata l'affermazione del pericolo di reiterazione dei reato. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci). Al riguardo, con riferimentoOpericolo di inquinamento della prova, il Tribunale ha evidenziato che, anche prescindendo dalla impossibilità per l'indagato, a seguito del sequestro del cellulare, di poter alterare il risultato delle indagini sull'apparecchio telefonico, ben potrebbe il ricorrente acquisire la disponibilità di altri mezzi di comunicazione e contattare i suoi complici, di cui conosce l'identità, sebbene non sia stata questa rivelata nel corso dell'interrogatorio, essendosi egli accordato per il trasporto dell'auto contenente lo stupefacente. Trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto ancorata a specifiche circostanze di fatto dalle quali il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova viene desunto (Sez.3, 03/12/2003 n. 306/04, Scotti). Il pericolo de quo deve infatti essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile inferire, secondo la regola dell' id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le fonti, senza che sia necessario che il giudice indichi con precisione gli atti da espletare o gli accertamenti da svolgere (Sez.5, 12/03/2004 n. 20146/04, Tanzí). i 2. Non coglie nel segno la doglianza secondo cui il giudice del riesame non avrebbe fornito risposta alla censura formulata con la richiesta dì riesame nel paragrafo 14, ove ha posto al giudice a quo la questione della valutazione prognostica sul quantum di pena applicabile. Al riguardo, dall'apparato argomentativo della ordinanza impugnata si evince che il giudice a quo ha specificamente evidenziato il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, rigettando la richiesta di revoca della misura custodiale carceraria, stante la rilevanza del quantitativo di stupefacente, indicato 15 kg di cocaina. In punto di diritto, poi, si osserva che l'art. 274 cod. proc. pen., nella parte in cui circoscrive l'applicabilità della custodia in carcere, qualora vi sia pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie per cui si procede, concerne esclusivamentelp( delitti "per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni", riferendosi, evidentemente, ai limiti edittali, e non alla pena concretamente irrogabile. Pertanto, la valutazione del pericolo di reiterazione del reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti di grosse quantità attiene alla previsione della pena edittale prevista in astratto, e prescinde dalla pena concretamente irrogabile per il reato per cui si procede, variabile in relazione ad eventuali ed ipotetiche scelte processuali o in relazione alla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e al ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 3. Con specifico riferimento alla terza doglianza, anch'essa inerente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., si osserva che il giudice a quo ha assolto all'obbligo di individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass 24/05/1996, Aloè, C.E.D. Cass. n. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass 19/09/95, Lorenzetti) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, C.E.D. Cass. n. 202259). Sotto il profilo del pericolo di reiterazione della condotta, il Tribunale ha fatto richiamo alle modalità del fatto e all'ingente quantità di sostanza stupefacente trasportata, pari a 15 kg. Pertanto, il giudice a quo ha formulato un giudizio prognostico positivo in ordine al pericolo concreto che il ricorrente possa riallacciare i contatti con il contesto criminale, in cui è certamente bene inserito, considerato il cospicuo valore economico della sostanza trasportata, difficilmente affidabile ad un corriere occasionale non radicato nell'ambiente del traffico di stupefacenti. Si osserva che il giudice a quo ha, dunque, ritenuto poco credibili e generìche le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede dì interrogatorio, ove egli ha affermato di essere stato avvicinato da soggetti sconosciuti per il trasporto dell'auto già carica dì stupefacente, che avrebbe dovuto lasciare in un parcheggio di Olbia. 4. Nemmeno il quarto e il quinto motivo di ricorso rientrano nel novero delle censure deducibili nel giudizio di legittimità. Infatti, nel caso in cui venga richiesta la revoca o la o OD sostituzione della misura intramurale, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/1992, Giardino, n. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, n. 199030). In presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice di merito sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha sottolineato la possibilità che il ricorrente, se libero e privo di un controllo continuativo, possa riprendere i contatti con soggetti appartenenti al mercato illecito degli stupefacenti e perpetrare reati della stessa specie in altre forme, non necessariamente mediante il trasporto materiale dello stupefacente. Trattasi di motivazione immune da vizi logico giuridici, in quanto aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., appena richiamate. L'apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM i Rigetta il ricorso e condanna ja'ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ademp
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