CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso (in tali termini correttamente qualificata l'impugnazione proposta) e i due connessi motivi che lo compongono, congiuntamente esaminabili; Ritenuto che i motivi svolgono, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discreziorialità che la legge, in materia di misure alternative alla detenzione, attribuisce ala magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato; che il tema della detenzione domiciliare non formava oggetto di cognizione in sede di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il