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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43327/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23 novembre 2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, con motivi comuni e reiterati nelle prodotte memorie, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione sono inammissibili; rilevato che le ragioni proposte a fondamento della richiesta sono manifestamente infondate tenuto conto che il termine massimo di prescrizione, con riferimento ai reati ascritti ai ricorrenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, capo AA1), commesso il 2 marzo 2009; capo AA2), commesso il 23 febbraio 2009; capo AA3), commesso il 30 maggio 2009; capo AA4), commesso il 13/15 marzo 2009; capo AA5) commesso nel mesi di maggio 2009); capo BB1), commesso il 8 maggio 2009; BB2), commesso il 7 marzo 2009; BB3), commesso il 25 marzo 2009; BB4) commesso il 28 aprile 2009; BB5) commesso il 16 maggio 2009; BB7), commesso il 1 aprile 2009) in ragione della contestata e ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale è pari ad anni undici, mesi uno e giorni dieci poiché la recidiva ritenuta comporta l'aumento anche del termine di prescrizione massima non calcolato in misura di un quarto (come nei ricorsi) ma di due terzi (art. 161 cod. proc. pen.); che il procedimento ha subito rinvii per astensione dei difensori e concomitante impegno difensivo per complessivi anni uno, mesi dieci e giorni 2 (rinvii per astensione dal 29 maggio al 30 ottobre 2013; dal 25 maggio al 26 ottobre 2016; dal 22 marzo al 10 maggio 2017; dal 27 giugno al 24 ottobre 2018; dal 10 maggio al 19 luglio 2019) dal 17 giugno al 23 settembre 2015, per legittimo impedimento, calcolato in giorni sessanta); che, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza impugnata (23 novembre 2011) non era prescritto alcun reato; che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n. :32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23 novembre 2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, con motivi comuni e reiterati nelle prodotte memorie, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione sono inammissibili; rilevato che le ragioni proposte a fondamento della richiesta sono manifestamente infondate tenuto conto che il termine massimo di prescrizione, con riferimento ai reati ascritti ai ricorrenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, capo AA1), commesso il 2 marzo 2009; capo AA2), commesso il 23 febbraio 2009; capo AA3), commesso il 30 maggio 2009; capo AA4), commesso il 13/15 marzo 2009; capo AA5) commesso nel mesi di maggio 2009); capo BB1), commesso il 8 maggio 2009; BB2), commesso il 7 marzo 2009; BB3), commesso il 25 marzo 2009; BB4) commesso il 28 aprile 2009; BB5) commesso il 16 maggio 2009; BB7), commesso il 1 aprile 2009) in ragione della contestata e ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale è pari ad anni undici, mesi uno e giorni dieci poiché la recidiva ritenuta comporta l'aumento anche del termine di prescrizione massima non calcolato in misura di un quarto (come nei ricorsi) ma di due terzi (art. 161 cod. proc. pen.); che il procedimento ha subito rinvii per astensione dei difensori e concomitante impegno difensivo per complessivi anni uno, mesi dieci e giorni 2 (rinvii per astensione dal 29 maggio al 30 ottobre 2013; dal 25 maggio al 26 ottobre 2016; dal 22 marzo al 10 maggio 2017; dal 27 giugno al 24 ottobre 2018; dal 10 maggio al 19 luglio 2019) dal 17 giugno al 23 settembre 2015, per legittimo impedimento, calcolato in giorni sessanta); che, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza impugnata (23 novembre 2011) non era prescritto alcun reato; che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n. :32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 43327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris