CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 settembre 2026
Cassazione n. 24919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 502/2025 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 07/02/2025 R.G.N. 2518/2024;Numero registro generale 8663/2025Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 24919/2026Data pubblicazione 02/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 502/2025, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il dirittodell’odierna controricorrente, dipendente dell’Azienda ComplessoOspedaliero “[OSCURATO:PERSONA]Addolorata” quale collaboratore sanitarioprofessionale infermiere, al riconoscimento del servizio mensa o delservizio sostitutivo della medesima per i turni di lavoro continuativi svolticon orario superiore alle sei ore giornaliere nel periodo 11 maggio 2014 –31 gennaio 2023 e, per l’effetto, condannato l’azienda sanitaria resistenteal risarcimento del danno, liquidato in euro 7.260,54, oltre alla maggiorsomma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art.22, comma 36, legge n. 724/1994.2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che il riconoscimento delbuono pasto presentava funzione assistenziale e non retributiva, per cui siponeva fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 2948 cod. civ. operanteper le pretese retributive. Inoltre, ai fini del riconoscimento delle pretesedella lavoratrice, dipendente turnista dell’[OSCURATO:PERSONA] citata e chenon aveva fruito del servizio mensa o sostitutivo a spese dell’azienda neiperiodi superiori alle sei ore di lavoro, hanno richiamato la giurisprudenzadi legittimità in materia.3. Avverso la sentenza di secondo grado l’Azienda ComplessoOspedaliero “[OSCURATO:PERSONA]Addolorata” ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., in relazioneagli artt. 1219 e 2943 cod. civ., per avere il giudice d’appelloRGN 8663/2025Pag.2Numero registro generale 8663/2025Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 24919/2026Data pubblicazione 02/09/2026erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a unacomunicazione epistolare priva di riferimento specifico alla quantificazionedel credito o almeno a parametri fattuali dai quali essa potesse evincersi.2. Il motivo è infondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per avere effettointerruttivo della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiaraindicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa el’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene nonrichieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti- sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del creditodi far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, conl’effetto sostanziale di costituirlo in mora, sicché non è ravvisabile talerequisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione edell’espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 18546/2020,n. 15714/2018, n. 17123/2015).Non è dunque necessario che l’atto contenga una quantificazione dellasomma richiesta, né che esso individui in modo specifico i parametri cuiancorare il calcolo del dovuto, specie quando, come nella specie, ilcreditore abbia indicato il titolo della pretesa e gli elementi per procedereal calcolo analitico della somma eventualmente spettante siano nelladisponibilità del debitore, trattandosi di crediti collegati all’esercizio diun’attività lavorativa in una struttura pubblica.3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione ovvero falsa o comunque erroneaapplicazione dell’art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-2018 e dell’omologoart. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021, applicabili ratione temporis edincidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori,anche in relazione agli art. 1362 e 1363 cod. civ. per avere la Corteterritoriale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistemadelineato dalla disciplina negoziale collettiva, erroneamente ignorato cheRGN 8663/2025Pag.3Numero registro generale 8663/2025Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 24919/2026Data pubblicazione 02/09/2026l’articolazione oraria prevista per l’attribuzione del diritto alla fruizione delservizio di mensa era differente da quella allegata dalle parti originariericorrenti, laddove, in particolare, la sovrapposizione tra la pausalavorativa e l’interruzione dell’orario di lavoro per lo spostamento inmensa era negozialmente ed espressamente prevista per i soli lavoratorinon turnisti e, tra questi, per i lavoratori che operavano con orariogiornaliero fisso e scisso in due segmenti separati da un intervallo,collocato fuori dall’orario di lavoro, ed era invece incompatibile con losvolgimento del lavoro infermieristico in turno, oltre che non prevista conriferimento alla prestazione non in turno ma ad orario giornaliero fisso eininterrotto.4. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazionedell’art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-2018 e dell’omologo art. 43,comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021, nonché degli art. 106, commi 1 e 3, delc.c.n.l. per il triennio 2019-2021, dell’art. 86, comma 12, del c.c.n.l. per iltriennio 2016-2018 e dell’art. 44, commi 3 e 11, del c.c.n.l. del 1995, tuttianche in relazione agli art. 1218, 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente attribuito il diritto alla fruizione della mensaanche in riferimento allo svolgimento di turni notturni, in distonia: conl’individuazione negoziale dell’articolazione oraria connotante l’attribuzionedel diritto alla fruizione del servizio di mensa a carico; con laconfigurazione dell’istituzione del servizio e dei relativi limiti quale oggettodell’autonomia aziendale, cui è dunque rimessa la determinazione anchesull’istituzione o non istituzione del servizio di mensa in orario notturno;con la previsione delle indennità contrattuali volte a compensarel’inutilizzabilità in tempo notturno di servizi normalmente disponibili inorario diurno.5. I suddetti due motivi, da trattare congiuntamente per la loro strettaconnessione, sono infondati.RGN 8663/2025Pag.4Numero registro generale 8663/2025Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 24919/2026Data pubblicazione 02/09/2026L’Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idonei a confutarel’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, quirichiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., relativoall’interpretazione delle norme della contrattazione collettiva del compartosanitario in materia di diritto alla fruizione, da parte del lavoratore, delservizio mensa o delle modalità sostitutive eventualmente previste.Tale orientamento ha affermato i seguenti principi.L’attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattereassistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, èdiretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane deldipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario perproseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda aquello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.Essa è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a suavolta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore,osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia dirittoad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tali intervallie il fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni (v., a partire da Cass.,Sez. L, Sentenza n. 5547 del 01/03/2021, tra le altre Cass., Sez. L,Ordinanza n. 32113 del 31/10/2022, Ordinanza n. 9206 del 03/04/2023,Ordinanza n. 22478 del 08/08/2024).Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l’art. 29 del c.c.n.l. delcomparto Sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall’art. 4 delc.c.n.l. comparto Sanità del 31 luglio 2009 e che deve essere mantenutofermo anche per i segmenti di attività lavorativa prestata sotto la vigenzadell’art. 27, comma 4, c.c.n.l. comparto Sanità 2016-2018 del 21 maggio2018 e dell’art. 43, comma 4, c.c.n.l. 2019 2021 del 2 novembre 2022.La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultime previsioni non puòessere condivisa.RGN 8663/2025Pag.5Numero registro generale 8663/2025Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 24919/2026Data pubblicazione 02/09/2026È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratori turnisti a fruire diuna pausa di trenta minuti, conservando loro la durata della pausa di solidieci minuti, ma in tal modo esse non hanno certo inteso escludere per iturnisti il diritto alla fruizione del servizio mensa; esso, infatti, matura nonin funzione della durata della pausa, ma dell’orario di lavoro, che, ovesuperi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, dà dirittoa una pausa e dunque a fruire del servizio mensa, anche eventualmente inuna delle modalità sostitutive stabilite dall’Azienda, prima dell’iniziodell’orario o dopo la sua cessazione.Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poiché l’esistenza diun obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori certe pause, non significa dicerto che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandoninocontestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza; è infattievidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascun servizio sanitariofare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciò non siverifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli orari degliaddetti (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23370 del 16/08/2025).Ciò vale evidentemente a disattendere anche il terzo motivo, poiché iprincipi così affermati, nell’attribuire il diritto alla fruizione del serviziomensa a prescindere dal momento in cui, prima, durante o dopo il turno,esso possa essere fruito, si estendono ai turnisti notturni.Né può essere condivisa l’affermazione per cui l’indennità specifica dicui godono i dipendenti in turno notturno sia funzionale a compensare nonsoltanto la maggiore gravosità del lavoro in quelle ore, ma anche la«normale assenza, nel periodo notturno, della disponibilità di serviziordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello disomministrazione dei pasti».Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni dellacontrattazione collettiva citate dal ricorrente, le quali si limitano, e nonsempre, a far riferimento al disagio derivante al personale turnista comeRGN 8663/2025Pag.6Numero registro generale 8663/2025Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 24919/2026Data pubblicazione 02/09/2026tale dalla particolare articolazione di lavoro e a prevedere un’indennitàaggiuntiva quando il turno sia notturno, ma non menzionano l’impossibilitàdi fruire del servizio mensa.Quanto al richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro, è evidenteche, nel contesto di disposizioni dedicate ai turni e al lavoro notturno efestivo, esso va inteso in termini diversi da quello operato nelledisposizioni relative al servizio mensa, dove esso vuole riferirsisemplicemente alla durata del turno, non inferiore a sei ore continuative,e non alla sua distribuzione nell’arco della giornata o della settimana.Né l’indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altri precedentidi questa Corte, citati dal ricorrente, i quali avevano affermato il diversoprincipio per cui né la legge né la contrattazione collettiva attribuiscono ailavoratori un diritto alla istituzione della mensa da parte del datore dilavoro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16736 del 02/01/2012, Sentenza n.25192 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l’indirizzo qui ribadito,il quale presuppone come avvenuta da parte dell’azienda la (eventuale enon obbligatoria) istituzione del servizio mensa, con le sue modalitàsostitutive.La sentenza impugnata deve dirsi, pertanto, anche sotto questoprofilo, conforme a diritto.6. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, si denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la violazione ovvero falsao comunque erronea applicazione degli art. 1223 e 1226 cod. civ., anchein relazione all’art. 29, comma 3, del c.c.n.l. del 2001, non modificatosuccessivamente, atteso che la Corte territoriale, nell’individuare equantificare il contenuto dell’eventuale spettanza risarcitoria, avrebbedovuto procedere all’elisione della porzione di retribuzione percepita daciascuna parte odierna intimata per il periodo di incontroversa fruizionedella pausa, di cui si assumeva la dovuta destinazione alla consumazioneRGN 8663/2025Pag.7Numero registro generale 8663/2025Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 24919/2026Data pubblicazione 02/09/2026del pasto in mensa, detta destinazione presupponendo la collocazionefuori dall’orario di lavoro retribuito, sicché la correlata retribuzione,erogata per dato incontroverso e documentato, non sarebbe spettata sedetta frazione di orario fosse stata destinata allo spostamento e allapermanenza in mensa.7. Il motivo è infondato.Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta, come si è detto, atutti i lavoratori che svolgano la loro attività lavorativa per almeno sei orecontinuative e che, per tale ragione, abbiano diritto a un intervallo nonlavorato.La fruizione di tale intervallo - che, come detto, non è retribuito ed èdestinato alla consumazione del pasto all’interno o all’esterno dell’azienda,con la possibilità, per i lavoratori turnisti che abbiano una pausa nonsufficiente a tale scopo, di farlo prima o dopo il turno - non priva illavoratore turnista del diritto a godere delle più brevi pause retribuiteeventualmente previste dalla contrattazione collettiva e destinateprecipuamente al recupero delle energie lavorative nel contesto del lavoroarticolato in turni.Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile tra voci(indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzione della pausaintralavorativa) che hanno natura e funzioni disomogenee.8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.10. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 perRGN 8663/2025Pag.8Numero registro generale 8663/2025Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 24919/2026Data pubblicazione 02/09/2026compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario nellamisura del 15% da attribuirsi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 8663/2025Pag.9