CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 21554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto l'istanza avanzata da IANNELLI Fabrizio tesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47ter, comma iter ord.pen. in luogo del differimento dell'esecuzione della pena, per gravi motivi di salute. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - IANNELLI Fabrizio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia, pervenuta in data 1.12.2022 . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere