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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24918/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34

2. lette/sep{ite le conclusioni del PG udito il7ifensore [OSCURATO:PERSONA]

1. E' proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Trento del 4 novembre 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del giudice [OSCURATO:PERSONA], avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 2...11.2021.

Con esso, dopo un excursus sulle precedenti istanze di ricusazione presentate sempre nei confronti del medesimo giudice, si lamenta il vizio di motivazione e il travisamento degli elementi posti a fondamento dell'istanza di ricusazione, nonché l'erronea applicazione della legge, assumendo che la corte territoriale abbia erroneamente escluso che il giudice ricusato abbia adottato provvedimenti di carattere procedinnentale nei quali ha indebitamente anticipato un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricusante.

Indi si conclude instando per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con declaratoria di nullità della sequenza dibattimentale svolta dal giudice ricusato e restituzione degli atti al Tribunale di Trento per nuovo giudizio

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per aspecificità e per manifesta infondatezza.

L'ordinanza impugnata, invero, dopo aver premesso che la dichiarazione di ricusazione in esame, ovvero quella del 02/11/2021, fa seguito ad altre due analoghe iniziative del ricorrente ed è in sostanza una mera reiterazione delle precedenti, ha spiegato come essa fosse in ogni caso manifestamente infondata.

In aderenza ai principi di diritto affermati da questa corte in relazione all' "indebita" manifestazione del proprio "convincimento" da parte del giudice nell'ambito delle valutazioni "pregiudicanti", ex art. 37 c.p.p., ha precisato come, in ogni caso, gli elementi indicati dal ricorrente sono inconferenti e inidonei a sostenere l'assunto del ricusante, non ricorrendo alcuna delle ipotesi normativamente indicate che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sono tassative, avendo natura eccezionale dal momento che derogano, a garanzia dell'imparzialità, al principio del giudice naturale, dovendosi perciò escludere qualsiasi applicazione estensiva o analogica.

In particolare, la corte territoriale ha escluso che il giudice ricusato abbia adottato provvedimenti di carattere procedimentale nei quali abbia in alcun modo indebitamente anticipato un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricusante, essendo dunque insussistente la prospettata causa di ricusazione di cui all'art. 37, primo comma, lett.

B, del codice di rito, non risultando comprensibile l'assunto del ricusante secondo cui la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato anticipatamente le intenzioni di volerlo condannare, "soprattutto per aver convalidato la consulenza della [OSCURATO:PERSONA]".

A fronte di tale provvedimento di inammissibilità, il ricorso si premura di passare in rassegna le precedenti istanze che, di là della loro sostanziale coincidenza contenutistica, avevano, comunque, riguardato distinte dichiarazioni di ricusazioni già oggetto di vaglio da parte della corte territoriale, sicchè da tale punto di vista l'impugnazione è priva di pregio perché, pur nell'ottica di smontare il profilo di inammissibilità affermato nel provvedimento impugnato per la ennesima riproposizione dell'istanza, finisce col far leva su aspetti destinati a rimanere fuori dall'ambito valutativo di competenza di questa Corte, che non può che avere ad oggetto l'ultima istanza di ricusazione avanzata e non le precedenti.

Sicchè il ricorso si sarebbe, piuttosto, dovuto concentrare sulle ragioni per le quali la dichiarazione di ricusazione non potesse ritenersi manifestamente infondata, laddove esso si limita al riguardo a rilevare, in via del tutto generica, il difetto e la contraddittorietà della motivazione, nonché a lamentare, in maniera ugualmente generica, la violazione ed errata applicazione delle "rispettive norme di diritto, come innanzi dettagliate" (così testualmente in ricorso, laddove le diverse disposizioni di legge indicate nel corpo del ricorso attengono precipuamente agli aspetti più vari rappresentati con la terza richiesta di ricusazione in riferimento a quanto si assume avvenuto nell'ambito del procedimento penale trattato dal giudice ricusato, e non alle norme che regolano la ricusazione e le sue cause).

Per l'esattezza, a sostegno della richiesta di annullamento ci si limita ad argomentare che « Il reale tema che sottende al provvedimento in esame è quelle del raggiungimento della massima imparzialità del giudice nel processo penale, quindi, in una qualunque fase, stato e grado del processo, anche prima del dibattimento.

Tensione questa fatta propria dall'attuale difesa dell'imputato, che dimostra e precisa, quindi, che le lamentele sopra riportate trovano fondati riscontri oggettivi che non vanno interpretati come gratuiti attacchi al potere giudiziario ma quale concreta fondatezza dell'indebita anticipazione di colpevolezza dell'imputato»; e quanto alle nuove lamentele esse investono non tanto i comportamenti del giudice ricusato (ritenuto, ancora una volta, incompatibile per l'asserita duplice veste, di organo giudicante e persona offesa, che avrebbe rivestito, già oggetto di denuncia nella precedente istanza secondo quanto riporta lo stesso ricorso, e, comunque, reo di non aver considerato le richieste avanzate dalla difesa del ricorrente) quanto piuttosto circostanze che riguardano persone diverse dal giudice (il difensore denunciato per patrocinio infedele).

Evidente è, quindi, la genericità intrinseca ed estrinseca del ricorso, che è in ogni caso manifestamente infondato.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte prima (Sez.

Un. n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232061) e la giurisprudenza successiva, poi, formatasi anche alla luce della pronuncia delle predette, hanno definitivamente chiarito sul versante della manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale - di una questione procedurale - che essa rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato.

E' stato quindi correttamente osservato al riguardo da questa Corte che la proposizione di un'istanza di ricusazione ex art. 37, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento comporterebbe, peraltro, la frammentazione dello stesso e consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 6, sent. n. 42975 del 22/09/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227619; Sez. 6, sent. n. 16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576).

Ciò di cui si duole la difesa trova, dunque, piuttosto, la sua adeguata sede nell'ambito dei rimedi impugnatori che la legge assicura all'imputato che assume di essere stato leso da illegittimi provvedimenti del giudice.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34 2. lette/sep{ite le conclusioni del PG udito il7ifensore [OSCURATO:PERSONA] 1. E' proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Trento del 4 novembre 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del giudice [OSCURATO:PERSONA], avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 2...11.2021. Con esso, dopo un excursus sulle precedenti istanze di ricusazione presentate sempre nei confronti del medesimo giudice, si lamenta il vizio di motivazione e il travisamento degli elementi posti a fondamento dell'istanza di ricusazione, nonché l'erronea applicazione della legge, assumendo che la corte territoriale abbia erroneamente escluso che il giudice ricusato abbia adottato provvedimenti di carattere procedinnentale nei quali ha indebitamente anticipato un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricusante. Indi si conclude instando per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con declaratoria di nullità della sequenza dibattimentale svolta dal giudice ricusato e restituzione degli atti al Tribunale di Trento per nuovo giudizio 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per aspecificità e per manifesta infondatezza. L'ordinanza impugnata, invero, dopo aver premesso che la dichiarazione di ricusazione in esame, ovvero quella del 02/11/2021, fa seguito ad altre due analoghe iniziative del ricorrente ed è in sostanza una mera reiterazione delle precedenti, ha spiegato come essa fosse in ogni caso manifestamente infondata. In aderenza ai principi di diritto affermati da questa corte in relazione all' "indebita" manifestazione del proprio "convincimento" da parte del giudice nell'ambito delle valutazioni "pregiudicanti", ex art. 37 c.p.p., ha precisato come, in ogni caso, gli elementi indicati dal ricorrente sono inconferenti e inidonei a sostenere l'assunto del ricusante, non ricorrendo alcuna delle ipotesi normativamente indicate che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sono tassative, avendo natura eccezionale dal momento che derogano, a garanzia dell'imparzialità, al principio del giudice naturale, dovendosi perciò escludere qualsiasi applicazione estensiva o analogica. In particolare, la corte territoriale ha escluso che il giudice ricusato abbia adottato provvedimenti di carattere procedimentale nei quali abbia in alcun modo indebitamente anticipato un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricusante, essendo dunque insussistente la prospettata causa di ricusazione di cui all'art. 37, primo comma, lett. B, del codice di rito, non risultando comprensibile l'assunto del ricusante secondo cui la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato anticipatamente le intenzioni di volerlo condannare, "soprattutto per aver convalidato la consulenza della [OSCURATO:PERSONA]". A fronte di tale provvedimento di inammissibilità, il ricorso si premura di passare in rassegna le precedenti istanze che, di là della loro sostanziale coincidenza contenutistica, avevano, comunque, riguardato distinte dichiarazioni di ricusazioni già oggetto di vaglio da parte della corte territoriale, sicchè da tale punto di vista l'impugnazione è priva di pregio perché, pur nell'ottica di smontare il profilo di inammissibilità affermato nel provvedimento impugnato per la ennesima riproposizione dell'istanza, finisce col far leva su aspetti destinati a rimanere fuori dall'ambito valutativo di competenza di questa Corte, che non può che avere ad oggetto l'ultima istanza di ricusazione avanzata e non le precedenti. Sicchè il ricorso si sarebbe, piuttosto, dovuto concentrare sulle ragioni per le quali la dichiarazione di ricusazione non potesse ritenersi manifestamente infondata, laddove esso si limita al riguardo a rilevare, in via del tutto generica, il difetto e la contraddittorietà della motivazione, nonché a lamentare, in maniera ugualmente generica, la violazione ed errata applicazione delle "rispettive norme di diritto, come innanzi dettagliate" (così testualmente in ricorso, laddove le diverse disposizioni di legge indicate nel corpo del ricorso attengono precipuamente agli aspetti più vari rappresentati con la terza richiesta di ricusazione in riferimento a quanto si assume avvenuto nell'ambito del procedimento penale trattato dal giudice ricusato, e non alle norme che regolano la ricusazione e le sue cause). Per l'esattezza, a sostegno della richiesta di annullamento ci si limita ad argomentare che « Il reale tema che sottende al provvedimento in esame è quelle del raggiungimento della massima imparzialità del giudice nel processo penale, quindi, in una qualunque fase, stato e grado del processo, anche prima del dibattimento. Tensione questa fatta propria dall'attuale difesa dell'imputato, che dimostra e precisa, quindi, che le lamentele sopra riportate trovano fondati riscontri oggettivi che non vanno interpretati come gratuiti attacchi al potere giudiziario ma quale concreta fondatezza dell'indebita anticipazione di colpevolezza dell'imputato»; e quanto alle nuove lamentele esse investono non tanto i comportamenti del giudice ricusato (ritenuto, ancora una volta, incompatibile per l'asserita duplice veste, di organo giudicante e persona offesa, che avrebbe rivestito, già oggetto di denuncia nella precedente istanza secondo quanto riporta lo stesso ricorso, e, comunque, reo di non aver considerato le richieste avanzate dalla difesa del ricorrente) quanto piuttosto circostanze che riguardano persone diverse dal giudice (il difensore denunciato per patrocinio infedele). Evidente è, quindi, la genericità intrinseca ed estrinseca del ricorso, che è in ogni caso manifestamente infondato. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte prima (Sez. Un. n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232061) e la giurisprudenza successiva, poi, formatasi anche alla luce della pronuncia delle predette, hanno definitivamente chiarito sul versante della manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale - di una questione procedurale - che essa rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. E' stato quindi correttamente osservato al riguardo da questa Corte che la proposizione di un'istanza di ricusazione ex art. 37, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento comporterebbe, peraltro, la frammentazione dello stesso e consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 6, sent. n. 42975 del 22/09/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227619; Sez. 6, sent. n. 16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576). Ciò di cui si duole la difesa trova, dunque, piuttosto, la sua adeguata sede nell'ambito dei rimedi impugnatori che la legge assicura all'imputato che assume di essere stato leso da illegittimi provvedimenti del giudice. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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