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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01747/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ,--Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; mint gli atti P H provvedimento impugnato; rienuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di iegittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con ,1.-gornenti puntuali e iineari sul piano della logica giuridica in relazione alla ritenuta responsabilità vedano le considerazioni, sintetiche ma più che adeguate, spese nel rimarcare la finalità iilecita della detenzione riscontrata), dei tutto generici nel lamentare la mancata concessione delle attenuanti atipiche, H2iendte anche in questo grado senza addurre elementi positivi, vaiorizzabili al fine, etii=iii.rnessi dai diudici del merito; evc che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ail'art. 616 cod.

OC.

P.Q.M. ha inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della siiomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ,--Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; mint gli atti P H provvedimento impugnato; rienuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di iegittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con ,1.-gornenti puntuali e iineari sul piano della logica giuridica in relazione alla ritenuta responsabilità vedano le considerazioni, sintetiche ma più che adeguate, spese nel rimarcare la finalità iilecita della detenzione riscontrata), dei tutto generici nel lamentare la mancata concessione delle attenuanti atipiche, H2iendte anche in questo grado senza addurre elementi positivi, vaiorizzabili al fine, etii=iii.rnessi dai diudici del merito; evc che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ail'art. 616 cod. OC. P.Q.M. ha inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della siiomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022
Sentenza Cassazione n. 01747/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris