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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 00402/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto PEA Anzelika colpevole delle contravvenzioni di cui agli art.186 comma sette e 187 comma 8 C.d.S. per essersi rifiutata di sottoporsi ai richiesti accertamenti alcolimetrici e tossicologici al fine dell'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica e di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti e la condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della PEA articolando un unico motivo di ricorso.

Denuncia violazione di legge e vizio motivazionale relativamente alla sussistenza del fatto reato in assenza di un ragionevole motivo per procedersi all'accertamento sui liquidi biologici della conducente relativamente all'accertamento della condizione di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti in ragione dell'equivocità dei sintomi riscontrati, tenuto conto dell'emotività della donna e dell'agitazione dovuta al fatto di versare in una condizione di ebbrezza alcolica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto ripropositivo di censura in precedenza sviluppata nei gradi di merito ed adeguatamente considerata e disattesa in entrambe le fasi.

Il ricorso non si confronta infatti con gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata che, richiamando le argomentazioni logico giuridiche del primo giudice ha valorizzato la annotazione della polizia stradale la quale, nell'evidenziare il particolare stato di agitazione della PEA, invitata a sottoporsi agli accertamenti sulla condizione di alterazione, pure abbinata allo stato di ebbrezza alcolica, serbava una serie di condotte, specificamente indicate dal primo giudice (il denudarsi, la manifestazione di propositi suicidiari, una fortissima agitazione, urla inconsulte ecc.) che destavano l'allarme negli operanti e fornivano l'indicazione di estendere gli accertamenti all'alterazione da stupefacenti.

2. Sul punto poi il giudice distrettuale ha applicato correttamente l'art.187 comma 2 bis C.d.S. ed ha fornito coerente argomentazione logico giuridica in ordine alla ricorrenza del giustificato motivo che legittimava gli agenti della polizia stradale ad invitare il conducente a sottoporsi agli esami sulla persona ai fini dell'accertamento di una condizione di alterazione da assunzione di sostanza stupefacente.

Invero a tale fine non é obbligatorio che il personale di PG abbia proceduto, anche con apparecchiature portatili, ad eseguire dei saggi qualitativi non invasivi di una siffatta condizione, ma è sufficiente una valutazione discrezionale fondata su elementi fattuali, aventi oggettivo rilievo sintomatico di una condizione di alterazione, situazione ampiamente evidenziata dai giudici di merito a fronte del comportamento anomalo, sopra evidenziato, tenuto dal conducente a seguito del controllo (sez.4, N.12197 del 11.1.2017, Taglialatela, 269394; N.24914 DEL 19.2.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276363).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Ugo B [OSCURATO:PERSONA] ampi DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto PEA Anzelika colpevole delle contravvenzioni di cui agli art.186 comma sette e 187 comma 8 C.d.S. per essersi rifiutata di sottoporsi ai richiesti accertamenti alcolimetrici e tossicologici al fine dell'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica e di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti e la condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della PEA articolando un unico motivo di ricorso. Denuncia violazione di legge e vizio motivazionale relativamente alla sussistenza del fatto reato in assenza di un ragionevole motivo per procedersi all'accertamento sui liquidi biologici della conducente relativamente all'accertamento della condizione di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti in ragione dell'equivocità dei sintomi riscontrati, tenuto conto dell'emotività della donna e dell'agitazione dovuta al fatto di versare in una condizione di ebbrezza alcolica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto ripropositivo di censura in precedenza sviluppata nei gradi di merito ed adeguatamente considerata e disattesa in entrambe le fasi. Il ricorso non si confronta infatti con gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata che, richiamando le argomentazioni logico giuridiche del primo giudice ha valorizzato la annotazione della polizia stradale la quale, nell'evidenziare il particolare stato di agitazione della PEA, invitata a sottoporsi agli accertamenti sulla condizione di alterazione, pure abbinata allo stato di ebbrezza alcolica, serbava una serie di condotte, specificamente indicate dal primo giudice (il denudarsi, la manifestazione di propositi suicidiari, una fortissima agitazione, urla inconsulte ecc.) che destavano l'allarme negli operanti e fornivano l'indicazione di estendere gli accertamenti all'alterazione da stupefacenti. 2. Sul punto poi il giudice distrettuale ha applicato correttamente l'art.187 comma 2 bis C.d.S. ed ha fornito coerente argomentazione logico giuridica in ordine alla ricorrenza del giustificato motivo che legittimava gli agenti della polizia stradale ad invitare il conducente a sottoporsi agli esami sulla persona ai fini dell'accertamento di una condizione di alterazione da assunzione di sostanza stupefacente. Invero a tale fine non é obbligatorio che il personale di PG abbia proceduto, anche con apparecchiature portatili, ad eseguire dei saggi qualitativi non invasivi di una siffatta condizione, ma è sufficiente una valutazione discrezionale fondata su elementi fattuali, aventi oggettivo rilievo sintomatico di una condizione di alterazione, situazione ampiamente evidenziata dai giudici di merito a fronte del comportamento anomalo, sopra evidenziato, tenuto dal conducente a seguito del controllo (sez.4, N.12197 del 11.1.2017, Taglialatela, 269394; N.24914 DEL 19.2.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276363). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Ugo B [OSCURATO:PERSONA] ampi DEPOS
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