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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 29832/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona haconfermato la condanna del 22 marzo 2024 resa, nei confronti di NasirMuhammad (CUI:04J4LBQ), dal Tribunale di Macerata alla pena di mesi otto diarresto ed euro 800 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2,legge n. 110 del 1975,[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione- primo motivo; violazione dell'art. 20-bis cod. pen., degli artt. 53, 58 e 59 leggen. 689 del 1981 – secondo motivo) è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] che i motivi sono manifestamente infondati e, comunque, nonconsentiti in sede di legittimità per essere, il primo, reiterativo del gravame e,peraltro, aspecifico rispetto alla puntuale motivazione della Corte territoriale laquale nega l’applicazione, al caso di specie, della causa di non punibilità invocataanche per aver già escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al terzocomma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (v. p. 4 della sentenza di secondogrado), nonché per aver reputato abituale il comportamento accertato, stantel’esistenza a carico dell’imputato di altri due precedenti specifici (v. nel senso chei mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entitàrelativamente al porto abusivo di un'arma impropria - nella specie, una mazza da"baseball" in legno lunga 70 cm. - impedisce la declaratoria di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Sez.1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 – 01).[OSCURATO:PERSONA] che la censura relativa al trattamento punitivo (secondomotivo) non tiene conto del fatto che la Corte territoriale ha negato la invocatasostituzione della pena non solo sulla base dei precedenti risultati a caricodell’imputato ma anche per la qualità di queste condanne reputate, conragionamento ineccepibile, ostative ad un giudizio favorevole all'adempimentodella pena pecuniaria sostitutiva.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona haconfermato la condanna del 22 marzo 2024 resa, nei confronti di NasirMuhammad (CUI:04J4LBQ), dal Tribunale di Macerata alla pena di mesi otto diarresto ed euro 800 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2,legge n. 110 del 1975,[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione- primo motivo; violazione dell'art. 20-bis cod. pen., degli artt. 53, 58 e 59 leggen. 689 del 1981 – secondo motivo) è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] che i motivi sono manifestamente infondati e, comunque, nonconsentiti in sede di legittimità per essere, il primo, reiterativo del gravame e,peraltro, aspecifico rispetto alla puntuale motivazione della Corte territoriale laquale nega l’applicazione, al caso di specie, della causa di non punibilità invocataanche per aver già escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al terzocomma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (v. p. 4 della sentenza di secondogrado), nonché per aver reputato abituale il comportamento accertato, stantel’esistenza a carico dell’imputato di altri due precedenti specifici (v. nel senso chei mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entitàrelativamente al porto abusivo di un'arma impropria - nella specie, una mazza da"baseball" in legno lunga 70 cm. - impedisce la declaratoria di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Sez.1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 – 01).[OSCURATO:PERSONA] che la censura relativa al trattamento punitivo (secondomotivo) non tiene conto del fatto che la Corte territoriale ha negato la invocatasostituzione della pena non solo sulla base dei precedenti risultati a caricodell’imputato ma anche per la qualità di queste condanne reputate, conragionamento ineccepibile, ostative ad un giudizio favorevole all'adempimentodella pena pecuniaria sostitutiva.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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