CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 120,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4 e 6, cod.pen. (tentato furto con destrezza di una borsa, in un esercizio commerciale, in data 21 settembre 2012). In particolare il ricorrente ha lamentato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, atteso che nella sentenza non viene fornita esauriente spiegazione logica o argomentazione specifica in grado di supportare la decisione adottata. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che è del tutto a-specifico, non confrontandosi affatto con i passaggi motivazionali e con le argomentazioni della decisione impugnata e non descrivendo neppure i fatti oggetto di accertamento. Invero, il ricorso si limita all'illustrazione, del tutto astratta e generica, di alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità, senza alcun concreto riferimento o collegamento alla specifica vicenda processuale. Peraltro, in sede di appello, il ricorrente si era limitato ad invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ed a chiedere una ulteriore riduzione della pena, senza contestare la propria responsabilità. Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MriCiampi DEPOSg VAT