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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 38493/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, interamente riproduttivi dei corrispondenti motivi di appello, sono volti a riproporre una diversa valutazione del quadro probatorio, non consentita in sede di legittimità, in assenza di vizi della motivazione, a fronte di quanto la Corte ha desunto, fra l'altro, proprio dalle conversazioni telefoniche intercettate, attestanti il rapporto intercorrente con un malavitoso materano e ritenute non illogicamente tali da suffragare l'assunto della piena consapevolezza da parte del ricorrente della custodia dei quantitativi di droga e dei proiettili rinvenuti, a supporto dell'operato del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, essendo stata irrogata al ricorrente una pena pari al minimo edittale, con un minimo aumento per la continuazione della sola pena pecuniaria; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, interamente riproduttivi dei corrispondenti motivi di appello, sono volti a riproporre una diversa valutazione del quadro probatorio, non consentita in sede di legittimità, in assenza di vizi della motivazione, a fronte di quanto la Corte ha desunto, fra l'altro, proprio dalle conversazioni telefoniche intercettate, attestanti il rapporto intercorrente con un malavitoso materano e ritenute non illogicamente tali da suffragare l'assunto della piena consapevolezza da parte del ricorrente della custodia dei quantitativi di droga e dei proiettili rinvenuti, a supporto dell'operato del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, essendo stata irrogata al ricorrente una pena pari al minimo edittale, con un minimo aumento per la continuazione della sola pena pecuniaria; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 I
Sentenza Cassazione n. 38493/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris