CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 gennaio 2023
Cassazione n. 08138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza del Tribunale di Patti in data 25 novembre 2021, che ha confermato la condanna loro inflitta, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace di Brolo in data 3 febbraio 2020 per il delitto di minaccia in concorso commesso in Naso il 25 aprile 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il comune atto di impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 468 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, e denuncia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale. A sostegno è dedotto che il Tribunale non aveva considerato che i testimoni della difesa, dei quali era stata immotivatamente revocata l'audizione - giacché nulla era stato argomentato dal Giudice di Pace in ordine alla loro superfluità -, erano stati addotti a prova contraria, ai sensi dell'art. 468, comma 4, cod. proc. pen., di modo che non era necessario indicare le circostanze sulle quali avrebbero dovuto deporre. - Il secondo motivo denuncia inosservanza o errata applicazione dell'art. 612 cod. pen., sul rilievo che entrambi i giudici di merito avevano omesso di rendere una motivazione specifica sulla concreta capacità intinnidatoria delle espressioni proferite nei riguardi della persona offesa, integrando, le stesse, mere «maledizioni e/o imprecazioni». - Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., omessa motivazione in punto di concorso degli imputati nella realizzazione del fatto. 3. Con requisitoria in data 3 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Con memoria in data 23 dicembre 2022, il difensore della parte civile costituita ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso o per la loro declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte rappresentata, come da nota allegata. 5. Con memoria in data 18 gennaio 2023, il difensore dei ricorrenti ha concluso per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo è generico. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, determinatasi per avere il Giudice di Pace dichiarato gli imputati decaduti dalla prova in ragione dell'omessa citazione dei testimoni, rilevando, come, pur accogliendo l'orientamento interpretativo fatto proprio con il gravame - secondo cui la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva (Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, Rv. 279922; Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018, dep. 2019, Rv. 275593; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Rv. 271143) - si doveva affermare la legittimità del provvedimento di decadenza, vista la superfluità delle prove richieste e il ritardo determinato dalla volontaria omissione della citazione dei testimoni; questo perché «nessuno dei testimoni sentiti in udienza faceva riferimento alla presenza dei due testimoni indicati in lista ai fatti» (così pag. 6, primo capoverso, della sentenza impugnata) e perché la palese infondatezza dell'istanza di rinvio, depositata dal difensore degli imputati soltanto in data 10 aprile 2019, quando i testimoni avrebbero dovuto essere citati entro il 4 marzo 2019, non avrebbe potuto far «maturare alcun legittimo affidamento in ordine al suo accoglimento». Ne viene che le censure articolate avverso la riportata statuizione si appalesano del tutto aspecifiche, ossia prive di qualsivoglia confronto critico con il tenore delle argomentazioni a sostegno (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 2. Il secondo e il terzo motivo sono generici e non consentiti in questa sede. Dalle conformi sentenze di merito, nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), emerge, per un verso, come la concreta idoneità delle espressioni utilizzate all'indirizzo della parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], («non arriverete a domani nessuno dei due») fosse comprovata dall'esistenza di rapporti molto tesi tra le parti, coinvolte in una controversia originata dallo sversamento di acque reflue in prossimità dell'abitazione della Germanà — della quale vi era riscontro tramite la documentazione acquisita in atti -; per altro verso, come, al di là della circostanza che le espressioni fossero state pronunciate dalla sola Saggese, non vi era dubbio che [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto un consapevole e volontario contributo, quantomeno morale, alla condotta intimidatoria della coniuge, essendosi i due imputati portati insieme davanti alle scale dell'abitazione della parte offesa ed avendo entrambi urlato a gran voce all'indirizzo di costei, tanto risultando, del resto, anche dallo stralcio delle dichiarazioni rese dalla Germanà in data 1 febbraio 2016, riportato in ricorso. Ne viene che le doglianze afferenti all'integrazione del delitto di minaccia in concorso sono aspecifiche e dissimulano censure per vizio di motivazione, che non è consentito articolare con il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, secondo quanto stabilito dagli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). 3. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel grado, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che