CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso della parte civile; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto di quello dell'imputato; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 10/12/2020, il Tribunale di Campobasso dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A: fatto commesso il 26/08/2014) e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile; la medesima sentenza mandava assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia grave (capo B), per non aver commesso il fatto, e dal reato di porto ingiustificato di un coltello (capo C), perché il fatto non sussiste, nonché il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dai reati sub A) e B), per non aver commesso il fatto. Investita dagli appelli dell'imputato e della parte civile, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza deliberata il 04/04/2022, ha accolto l'appello della parte civile quanto alla rideterminazione delle spese liquidate per il giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I due motivi denunciano inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione. I giudici di merito hanno attribuito alla parte civile una singolare attendibilità parziale, evidenziando che la testimonianza di Iadisernia non è stata lineare e sincera, giungendo a negare di conoscere il figlio del ricorrente che lo ha denunciato per minacce. Del tutto illogica è la sentenza che, nel dare atto che sul corpo della persona offesa non sono state rinvenute dai sanitari ferite da arma da taglio (come riferito dallo stesso Iadisernia), valorizza invece il lieve trauma cranico e toracico, in evidente assenza di escoriazioni, ferite lacero-contuse o ecchimosi. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I due motivi denunciano vizi di motivazione e violazione degli artt. 576, 568 e 652 cod. proc. pen. La sentenza impugnata non ha esaminato l'appello proposto a norma dell'art. 576 cod. proc. pen. dalla parte civile relativo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub C) con la formula "perché il fatto non sussiste", argomentando erroneamente sulla base del rilievo che alla data della sentenza di primo grado la contravvenzione sarebbe già stata estinta per prescrizione. Il difensore della parte civile ha anche trasmesso un memoria con la quale chiede l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'imputato deve essere accolto. 1.2. La sentenza impugnata dà atto che la testimonianza di Iadisernia non è stata costantemente lineare e sincera, giungendo fino a negare di conoscere il figlio dell'imputato, sicché non tutte le sue dichiarazioni sono state ritenute veridiche, ma solo quelle obiettivamente riscontrate, ossia quelle relative all'imputazione di lesioni volontarie perché acclarate nel referto medico. Precisa inoltre la Corte di appello che detto referto non dà conto di ferite da arma da taglio (di cui, come si evince dalla sentenza di primo grado, aveva parlato sempre la persona offesa), sicché le risultanze di cui al referto sono compatibili con la colluttazione di [OSCURATO:PERSONA], di cui ha sostanzialmente riferito il teste Marra. A proposito del teste Marra, la sentenza di primo grado (che lo descrive come estraneo e disinteressato al giudizio) ha valorizzato le sue dichiarazioni in plurime direzioni: il teste aveva confermato di aver sentito [OSCURATO:PERSONA] discutere a voce alta con la persona alta (un "alterco"), precisando che sul posto non vi erano altri soggetti, il che conduceva all'assoluzione di Scinocca, la cui presenza sul posto (riferita dalla persona offesa) non è risultata accertata. 1.3. Le doglianze proposte dal ricorso dell'imputato colgono nel segno. Il giudizio di attendibilità sia pure frazionata della parte civile non risulta esente dai vizi motivazionali denunciati, in quanto, per un verso, la sentenza impugnata mette in luce le plurime smentite che il racconto della persona offesa ha incontrato (soprattutto alla luce della deposizione del teste Marra), mentre, per altro verso, lo stesso referto sanitario in parte smentisce il racconto della persona offesa, sicché la sua valorizzazione a sostegno del racconto nella parte relativa alle lesioni subìte richiedeva una puntuale motivazione di cui la sentenza impugnata è priva. Pertanto, essendosi perfezionata - considerate le sospensioni - il 30/04/2022 la fattispecie estintiva del reato per prescrizione, la sentenza impugnata, relativamente al capo A), deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, e, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2. Il ricorso della parte civile, invece, è infondato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di appello della parte civile, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunziata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuizioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado (Sez. 2, n. 39397 del 05/07/2019, Scalia, Rv. 277104; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894); infatti, come chiarito da Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918, «il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell' art. 576 cod.proc. pen., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare», sicché se «si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art. 622 cod. proc. pen.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - oggi per allora - alla condanna di cui all'art. 538 cod. proc. pen., che non venne non pronunziata per errore» e ciò «anche nel caso in cui sia sopravvenuta l'estinzione del reato per prescrizione, laddove se la prescrizione si sarebbe dovuta pronunziare in primo grado, in luogo della formula più liberatoria, allora, e solo in questo caso, il giudice dell'impugnazione, sebbene adito ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non può provvedere agli effetti civili, per effetto dell'art. 538 cod. proc. pen.». Ricorre questa seconda ipotesi nel caso di specie, avendo la Corte distrettuale accertato il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato di porto ingiustificato di un coltello prima della sentenza di primo grado. Ne consegue l'infondatezza del ricorso. Del resto, come chiarito da Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953, nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione: erroneità non denunciata dal ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di cui all'art. 582 cod. pen., senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione e, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il rico