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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18652/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 giugno 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa in data 18 luglio 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Asti che aveva condannato l'imputato per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.

All'imputato era contestato di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di dottori commercialisti, e con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il quale era intervenuta sentenza di assoluzione, nella presentazione di una dichiarazione IVA infedele per l'anno d'imposta 2018 per conto della predetta società, indicando un credito IVA inesistente per un importo di euro 2.005.020,00.1.1 La vicenda processuale trae origine dalla presentazione di una dichiarazione IVA per l'anno 2018 della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che esponeva un ingente credito d'imposta, derivante dalla costruzione e gestione di un parco fotovoltaico, rivelatosi però fittizio in quanto la società non aveva più la disponibilità dell'impianto fotovoltaico avendolo ceduto nel 2011 ad altra società per cui non aveva potuto realizzare l'attività che aveva generato il credito.

La Corte territoriale ha ricostruito il contributo concorsuale dei due professionisti come segue: [OSCURATO:PERSONA], commercialista della società, predisponeva la dichiarazione IVA infedele e tentava una prima trasmissione in data 21 febbraio 2019, apponendovi il proprio visto di conformità.

Tale invio veniva rifiutato dal sistema telematico poiché l'imputato era stato sospeso dall'albo dei certificatori; [OSCURATO:PERSONA], allora, non potendo procedere in autonomia, coinvolgeva il coimputato [OSCURATO:PERSONA], altro professionista, al fine di utilizzare il suo nominativo per l'apposizione del visto e la trasmissione della dichiarazione.

Dopo un ulteriore tentativo di invio fallito, la dichiarazione veniva validamente trasmessa in data 24 settembre 2019 a cura di [OSCURATO:PERSONA] e con visto di conformità da questi rilasciato.

La Corte d'appello ha ritenuto provato il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA], consistito nell'ideazione e predisposizione materiale della dichiarazione fraudolenta e nella ricerca attiva di un altro professionista per superare l'impedimento formale alla trasmissione. [OSCURATO:PERSONA], il contributo è stato individuato nell'aver apposto il visto di conformità e aver curato la trasmissione finale, rendendo così possibile la presentazione della dichiarazione infedele all'ente impositore.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico, articolato motivo, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la prova del dolo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, da elementi di fatto che l'imputato non era tenuto a conoscere né ad approfondire nell'ambito dei controlli previsti per il rilascio del c.d.

"visto leggero" ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Si argomenta che tale tipo di visto implica un controllo meramente formale sulla corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con la documentazione contabile, del tutto simile a quello previsto dagli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, senza imporre valutazioni di merito o indagini sostanziali sulla veridicità delle operazioni sottostanti, tipiche invece del c.d.

"visto pesante", che 2comporta un penetrante controllo "sulla corretta applicazione delle norme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazione ed il versamento dell'imposta".

La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe "apodittica", laddove fa discendere la prova del dolo dalla mera entità del credito IVA ("un volume d'affari di quasi 10 milioni di euro e un credito iva di oltre 2 milioni di euro") ed errata, nella parte in cui sembra ancorare la prova del dolo alla successiva scoperta, da parte degli organi ispettivi, dell'inesistenza della documentazione contabile e dell'inoperatività della società.

Tali circostanze, apprese solo ex post a seguito di indagini ben più penetranti, non potevano essere conosciute dal professionista al momento della predisposizione della dichiarazione.

In sintesi, si lamenta che la Corte abbia preteso dal professionista un livello di approfondimento non richiesto dalla normativa sul visto di conformità "leggero" e abbia illogicamente tratto la "quasi certezza" della falsità della dichiarazione da dati dimensionali, trasformando un'eventuale negligenza in una piena adesione psicologica all'evento delittuoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazione contestata e, comunque, articolato in censure non consentite in sede di legittimità in quanto volte a postulare una rivalutazione di elementi probatori già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.

Va, anche, precisato che le sentenze rese nelle fasi di merito integrano una tipica ipotesi di c.d.

«doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), la sentenza impugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado, per effetto sia dei ripetuti richiami a quest'ultima sia per l'adozione degli stessi criteri nella valutazione delle prove, per cui, costituendo un unico corpo decisionale, per l'esame delle censure difensive si procederà a una lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado.

2. Il Tribunale ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, l'entità del credito IVA risultante dalla dichiarazione e l'obbligo, gravante sull'imputato, di "esaminare la documentazione contabile a sostegno di quanto dichiarato", obbligo che lo stesso imputato aveva dichiarato non aver adempiuto, ammettendo di non 3aver di non averla mai esaminata.

Il Tribunale ha anche disatteso l'argomento difensivo secondo cui l'apposizione del visto cd. leggero, ex art. 35 comma 2 lett. a) del d.lgs. 241/1997, si esauriva "nella mera verifica di rispondenza di quanto dichiarato ad una delle fattispecie astratte cui consegue il credito IVA" implicando "l'attestazione della conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione".

3. Su tale argomentazione si innesta le risposte date dalla Corte territoriale al gravame che ha sottolineato che il credito IVA risultante dalla dichiarazione era così ingente che, a fronte di una "documentazione contabile inesistente o comunque non fornita", un commercialista esperto quale [OSCURATO:PERSONA], cui competeva di attestare la conformità dei dati della dichiarazione alla contabilità, non poteva non avere la "quasi certezza" della non veridicità del credito.

L'aver deciso di procedere comunque, avvalendosi del contributo di [OSCURATO:PERSONA], integra, secondo un ragionamento immune da vizi, l'accettazione del rischio concreto che tale condotta contribuisse alla realizzazione di un'evasione fiscale, configurando così il dolo eventuale richiesto per la fattispecie in esame.

La sentenza, quindi, offre una motivazione congrua, logica e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, quanto meno nella forma del dolo eventuale.

4. A tale percorso argomentativo il ricorso oppone nuovamente l'argomento circa la presunta irrilevanza dei controlli omessi in ragione della natura "leggera" del visto di conformità, senza però confrontarsi con quanto, al riguardo, rilevato dai giudici di merito, che, muovendo proprio dal dato normativo, costituito dal combinato disposto dell'art. 35 comma 1 d.lgs. n. 241 del 1997 e dall'art. 2 comma 2 d.m. n. 164 del 31/5/1999, hanno rilevato che il rilascio del visto di conformità avrebbe imposto il controllo della corrispondenza dei dati della dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Tale motivazione può essere integrata ricordando che in caso di compensazione di un credito IVA superiore a orizzontale C 5000,00 o di un rimborso di un credito superiore a C 30.000,00 per l'apposizione del visto di conformità sono necessari ulteriori controlli, siccome precisato dalla Circolari dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7/E e 23/12/2009, n. 57/E. 4.1 Non è poi vero, come si legge nel ricorso, che la sentenza desume il dolo eventuale dalla sola entità del credito IVA, risultando la prova ricavata da un ragionamento probatorio che associata il dato assolutamente anomalo, per l'entità del credito utilizzato, con la mancanza della documentazione che ne attestava• l'esistenza, cosicché risultava assai probabile, se non certo, che il visto di conformità potesse essere apposto su una dichiarazione non veridica. 4.2 La valutazione della Corte d'appello, che ha ritenuto la condotta dei professionisti sintomatica di una volontaria adesione a un comune progetto criminoso, costituisce, pertanto, un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, e come tale insindacabile in sede di legittimità. 4.3 In conclusione, il ricorso si palesa privo di un effettivo confronto con la motivazione contestata e, comunque, finalizzato a ottenere da questa Corte una non consentita rilettura del merito della vicenda.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione dì ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 giugno 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa in data 18 luglio 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Asti che aveva condannato l'imputato per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. All'imputato era contestato di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di dottori commercialisti, e con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il quale era intervenuta sentenza di assoluzione, nella presentazione di una dichiarazione IVA infedele per l'anno d'imposta 2018 per conto della predetta società, indicando un credito IVA inesistente per un importo di euro 2.005.020,00.1.1 La vicenda processuale trae origine dalla presentazione di una dichiarazione IVA per l'anno 2018 della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che esponeva un ingente credito d'imposta, derivante dalla costruzione e gestione di un parco fotovoltaico, rivelatosi però fittizio in quanto la società non aveva più la disponibilità dell'impianto fotovoltaico avendolo ceduto nel 2011 ad altra società per cui non aveva potuto realizzare l'attività che aveva generato il credito. La Corte territoriale ha ricostruito il contributo concorsuale dei due professionisti come segue: [OSCURATO:PERSONA], commercialista della società, predisponeva la dichiarazione IVA infedele e tentava una prima trasmissione in data 21 febbraio 2019, apponendovi il proprio visto di conformità. Tale invio veniva rifiutato dal sistema telematico poiché l'imputato era stato sospeso dall'albo dei certificatori; [OSCURATO:PERSONA], allora, non potendo procedere in autonomia, coinvolgeva il coimputato [OSCURATO:PERSONA], altro professionista, al fine di utilizzare il suo nominativo per l'apposizione del visto e la trasmissione della dichiarazione. Dopo un ulteriore tentativo di invio fallito, la dichiarazione veniva validamente trasmessa in data 24 settembre 2019 a cura di [OSCURATO:PERSONA] e con visto di conformità da questi rilasciato. La Corte d'appello ha ritenuto provato il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA], consistito nell'ideazione e predisposizione materiale della dichiarazione fraudolenta e nella ricerca attiva di un altro professionista per superare l'impedimento formale alla trasmissione. [OSCURATO:PERSONA], il contributo è stato individuato nell'aver apposto il visto di conformità e aver curato la trasmissione finale, rendendo così possibile la presentazione della dichiarazione infedele all'ente impositore. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico, articolato motivo, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la prova del dolo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, da elementi di fatto che l'imputato non era tenuto a conoscere né ad approfondire nell'ambito dei controlli previsti per il rilascio del c.d. "visto leggero" ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997. Si argomenta che tale tipo di visto implica un controllo meramente formale sulla corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con la documentazione contabile, del tutto simile a quello previsto dagli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, senza imporre valutazioni di merito o indagini sostanziali sulla veridicità delle operazioni sottostanti, tipiche invece del c.d. "visto pesante", che 2comporta un penetrante controllo "sulla corretta applicazione delle norme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazione ed il versamento dell'imposta". La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe "apodittica", laddove fa discendere la prova del dolo dalla mera entità del credito IVA ("un volume d'affari di quasi 10 milioni di euro e un credito iva di oltre 2 milioni di euro") ed errata, nella parte in cui sembra ancorare la prova del dolo alla successiva scoperta, da parte degli organi ispettivi, dell'inesistenza della documentazione contabile e dell'inoperatività della società. Tali circostanze, apprese solo ex post a seguito di indagini ben più penetranti, non potevano essere conosciute dal professionista al momento della predisposizione della dichiarazione. In sintesi, si lamenta che la Corte abbia preteso dal professionista un livello di approfondimento non richiesto dalla normativa sul visto di conformità "leggero" e abbia illogicamente tratto la "quasi certezza" della falsità della dichiarazione da dati dimensionali, trasformando un'eventuale negligenza in una piena adesione psicologica all'evento delittuoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazione contestata e, comunque, articolato in censure non consentite in sede di legittimità in quanto volte a postulare una rivalutazione di elementi probatori già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato. Va, anche, precisato che le sentenze rese nelle fasi di merito integrano una tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), la sentenza impugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado, per effetto sia dei ripetuti richiami a quest'ultima sia per l'adozione degli stessi criteri nella valutazione delle prove, per cui, costituendo un unico corpo decisionale, per l'esame delle censure difensive si procederà a una lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado. 2. Il Tribunale ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, l'entità del credito IVA risultante dalla dichiarazione e l'obbligo, gravante sull'imputato, di "esaminare la documentazione contabile a sostegno di quanto dichiarato", obbligo che lo stesso imputato aveva dichiarato non aver adempiuto, ammettendo di non 3aver di non averla mai esaminata. Il Tribunale ha anche disatteso l'argomento difensivo secondo cui l'apposizione del visto cd. leggero, ex art. 35 comma 2 lett. a) del d.lgs. 241/1997, si esauriva "nella mera verifica di rispondenza di quanto dichiarato ad una delle fattispecie astratte cui consegue il credito IVA" implicando "l'attestazione della conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione". 3. Su tale argomentazione si innesta le risposte date dalla Corte territoriale al gravame che ha sottolineato che il credito IVA risultante dalla dichiarazione era così ingente che, a fronte di una "documentazione contabile inesistente o comunque non fornita", un commercialista esperto quale [OSCURATO:PERSONA], cui competeva di attestare la conformità dei dati della dichiarazione alla contabilità, non poteva non avere la "quasi certezza" della non veridicità del credito. L'aver deciso di procedere comunque, avvalendosi del contributo di [OSCURATO:PERSONA], integra, secondo un ragionamento immune da vizi, l'accettazione del rischio concreto che tale condotta contribuisse alla realizzazione di un'evasione fiscale, configurando così il dolo eventuale richiesto per la fattispecie in esame. La sentenza, quindi, offre una motivazione congrua, logica e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, quanto meno nella forma del dolo eventuale. 4. A tale percorso argomentativo il ricorso oppone nuovamente l'argomento circa la presunta irrilevanza dei controlli omessi in ragione della natura "leggera" del visto di conformità, senza però confrontarsi con quanto, al riguardo, rilevato dai giudici di merito, che, muovendo proprio dal dato normativo, costituito dal combinato disposto dell'art. 35 comma 1 d.lgs. n. 241 del 1997 e dall'art. 2 comma 2 d.m. n. 164 del 31/5/1999, hanno rilevato che il rilascio del visto di conformità avrebbe imposto il controllo della corrispondenza dei dati della dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Tale motivazione può essere integrata ricordando che in caso di compensazione di un credito IVA superiore a orizzontale C 5000,00 o di un rimborso di un credito superiore a C 30.000,00 per l'apposizione del visto di conformità sono necessari ulteriori controlli, siccome precisato dalla Circolari dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7/E e 23/12/2009, n. 57/E. 4.1 Non è poi vero, come si legge nel ricorso, che la sentenza desume il dolo eventuale dalla sola entità del credito IVA, risultando la prova ricavata da un ragionamento probatorio che associata il dato assolutamente anomalo, per l'entità del credito utilizzato, con la mancanza della documentazione che ne attestava• l'esistenza, cosicché risultava assai probabile, se non certo, che il visto di conformità potesse essere apposto su una dichiarazione non veridica. 4.2 La valutazione della Corte d'appello, che ha ritenuto la condotta dei professionisti sintomatica di una volontaria adesione a un comune progetto criminoso, costituisce, pertanto, un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, e come tale insindacabile in sede di legittimità. 4.3 In conclusione, il ricorso si palesa privo di un effettivo confronto con la motivazione contestata e, comunque, finalizzato a ottenere da questa Corte una non consentita rilettura del merito della vicenda. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione dì ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichia P.Q.M