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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33903/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello stesso foro, per GADALETA [OSCURATO:PERSONA], il quale , concordando con le conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di quella città, ha dichiarato GADALETA [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di MILANI Alessandro, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché, alla guida di un autoarticolato (trattore con semirimorchio), mentre era intento in una manovra di svolta all'altezza di un'intersezione canalizzata, lungo un tratto rettilineo a tre corsie e senza anomalie, con limite di velocità pari a 50 Km/h, per colpa generica e specifica, questa consistita nell'effettuare la manovra di svolta in maniera non corretta, cioè senza incanalarsi con congruo anticipo nella corsia di destra, era entrato in collisione laterale con il corpo della persona offesa e, quindi, con il motociclo a bordo del quale questa viaggiava, che stava percorrendo, a velocità superiore a quella consentita, la corsia destra, avendo la vittima contribuito alla verificazione del sinistro (in Bari, il 22 settembre 2013).

2. Il primo giudice aveva assolto l'imputato all'esito di un'istruttoria nella quale erano confluiti consulenze tecniche, documenti e annotazioni della polizia municipale.

In particolare, quel giudice aveva ritenuto il compendio raccolto inidoneo ad affermare, con ragionevole certezza, la responsabilità del GADALETA.

A fronte delle doglianze veicolate con il gravarne del PG e delle parti civili (la cui costituzione è stata poi revocata in appello), la Corte d'appello ha richiamato la ricostruzione della dinamica operata dagli organi accertatori (in base alla quale il GADALETA avrebbe viaggiato a velocità moderata, entrando in collisione con il motociclo all'altezza della corsia di canalizzazione destra che permetteva di svoltare verso la tangenziale, mentre era intento in manovra di svolta, dopo avere rallentato).

Il punto d'urto non era stato localizzato per assenza di elementi, le modalità di collisione essendo state ricostruite attraverso l'esame dei danni riportati dai mezzi.

La Corte ha ritenuto più precisa la ricostruzione del tecnico del PM, ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dall'analisi dei fotogrammi e dal sopralluogo effettuato, traeva la conclusione che l'imputato avesse, nell'occorso, tenuto una velocità di poco superiore a quella indicata, ma comunque irrilevante rispetto alla manovra posta in essere, la quale, invece, era stata scorretta, poiché il conducente, invece di incanalarsi nella corsia di destra destinata ai mezzi che devono svoltare a destra, aveva occupato la corsia di sinistra della semi-carreggiata.

La manovra, in altri termini, avrebbe dovuto essere effettuata più lentamente, ciò che avrebbe consentito al conducente di evitare l'allargamento sulla sinistra.

A parere di quel tecnico, quindi, vi era stata violazione, tra gli altri, degli artt. 146, 141 e 142 codice strada, profili di colpa specifica contestati nella imputazione.

Quanto al giudizio controfattuale, poi, il tecnico aveva affermato che, ove l'imputato si fosse incanalato sulla corsia correttamente, anche il motociclista si sarebbe incolonnato nella stessa corsia e l'incidente non sarebbe avvenuto, avendo nell'occorso la vittima, accortasi della manovra in atto da parte del GADALETA, effettuato una brusca frenata che gli aveva fatto perdere l'equilibrio in maniera "scomposta", scivolando sul fianco sinistro nel tratto finale del rettilineo, ricoroscendo dunque un concorso di colpa della vittima, a causa della velocità non pruclenziale impressa al motociclo che ne aveva impedito il controllo.

L'ausiliario, poi, aveva respinto l'ipotesi del tamponamento formulata dagli organi accertatori e avallata da un consulente della difesa dell'imputato.

Il consulente della parte civile, dal canto suo, aveva ritenuto che la causa dell'incidente fosse da ravvisarsi nella repentina manovra di svolta effettuata dal mezzo pesante, convenendo con l'ing. [OSCURATO:PERSONA] quanto alla scorrettezza della manovra approntata dal GADALETA e alla violazione delle norme del codice della strada contestata nella imputazione, ma dissentendo in ordine alla diretta conseguenza di tale condotta che aveva determinato un impatto tra i due mezzi e non uno sbandamento del motociclista, come dimostrato, per quel tecnico, dai danni impressi ai mezzi e, in particolare, da un'abrasione mista a trasferimento di vernice rossa nella parte posteriore sinistra del motociclo, compatibile con un urto con l'angolo superiore destro del trattore di colore rosso.

Così ricostruiti i pareri tecnici e le conclusioni degli organi accertatori, la Corte ha ritenuto, contrariamente a quanto aveva fatto il Tribunale, di poter decidere senza margini di incertezza, proprio all'esito del riesame di quegli elementi probatori che avevano portato il Tribunale a ritenere incerto il quadro fattuale.

Secondo la Corte territoriale, la velocità impressa al mezzo dall'imputato era entrata nel determinismo causale, sul punto dissentendo dal consulente del PM che, invece, l'aveva esclusa: la manovra scorretta, con allargamento a sinistra, sarebbe stata conseguenza della velocità del mezzo che, altrimenti, avrebbe sbandato, a causa del raggio della curva.

La Corte del gravame ha, in definitiva, disatteso le conclusioni del consulente della difesa, ritenendole non condivisibili, anche quanto alla velocità del mezzo pesante (da quel tecnico ricondotta al di sotto dei limiti), poiché era stata trascurata la scorrettezza di partenza della manovra e la necessità che la stessa fosse eseguita, proprio per le caratteristiche del mezzo, in maniera particolarmente prudente; ma anche le conclusioni del Tribunale, secondo cui il quadro probatorio lasciava incertezze non superabili.

Al contrario, per la Corte d'appello, la dinamica dell'incidente era chiara, divergendo solo le affermazioni di responsabilità in ordine alla causazione del sinistro: le conclusioni dell'organo accertatore e del CT di parte civile, da un lato, e quelle del CT del PM, dall'altro, divergevano solo sull'alternativa tamponamento/sbilanciamento, ma non sulla scorrettezza della manovra approntata dall'imputato (spostamento sulla corsia di sinistra e rapido rientro a destra per affrontare la curva), solo l'acritica accettazione delle conclusioni del CT dell'imputato potendo, secondo il giudice d'appello, far ritenere incerto il quadro probatorio.

Infine, la manovra del motociclista non poteva considerarsi un tentativo di sorpasso a destra, né la manovra di rientro dell'imputato esser letta come un comportamento passivo rispetto alla causazione dell'incidente, poiché il mezzo pesante aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita e tale stima non era stata scalfita dalle prospettazioni del CT della difesa, l'incertezza in ordine al punto d'urto, anche ove esistente, non potendo incidere sul giudizio di colpevolezza, atteso che anche uno sbandamento del motociclista sarebbe stato correlato causalmente alla scorretta manovra dell'imputato.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge, con riferimento alla regola fissata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello ribaltato il verdetto assolutorio senza procedere a rinnovazione dell'istruttoria, segnatamente, all'esame dei consulenti, i cui elaborati erano stati acquisiti al processo a seguito del relativo esame dibattimentale, non essendo emerso che la loro acquisizione fosse avvenuta altrimenti.

La Corte avrebbe disatteso anche il diritto vivente, incorrendo nella palese violazione della norma novellata, accogliendo alcune prove resistite da altre, senza procedere, come richiesto anche dal Procuratore generale appellante, ad approfondimento istruttorio con riesame dei consulenti e/o espletamento di perizia.

Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità: la Corte territoriale avrebbe ripercorso gli eventi ricostruiti dalla polizia municipale e dai consulenti delle parti pubblica e privata, per poi minimizzarne gli esiti, quanto ai primi, che pure erano intervenuti nell'immediatezza, sposando aprioristicamente quelle dei secondi e ignorando le conclusioni del CT della difesa.

Si censura, inoltre, il metodo utilizzato, avendo la Corte d'appello riportato le conclusioni dissonanti, non avendole superate in maniera argomentata e giudicate come non condivisibili e, pur essendo stati forniti dati tecnici, la Corte non si sarebbe confrontata cori essi, liquidandoli frettolosamente.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo.

2. Va, innanzitutto, esaminata la preliminare questione posta con il primo motivo, avuto riguardo alla valutazione del compendio probatorio di natura dichiarativa e alle conseguenze della mancata riassunzione delle testimonianze da parte del giudice d'appello che addivenga a un ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado.

L'art. 1 comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, ha inserito all'art. 603 del codice di rito il comma 3-bis, in base al quale, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Il legislatore ha, in sostanza, recepito il diritto vivente che, all'esito di un percorso già avviato dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza della Corte E.D.U. 5/7/2011 nel caso Dan c/ Moldavia, aveva ritenuto affetta da vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c:od. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermasse la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non era stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267491-01; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01, in cui, in motivazione, si è evidenziata la stretta correlazione tra il dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione, in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, il canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", il dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in peius, affermandosi che l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado travalica ogni pretesa di simmetria tra il primo e il secondo grado di giudizio, implicando l'esistenza di una base probatoria che induce «quantomeno il dubbio sulla effettiva valenza delle prove dichiarative ...».

Tuttavia, la Corte ha avvertito che tali principi valgono - sia per il giudizio ordinario che per quello abbreviato - solo nei casi in cui di differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta dai errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante.I principi sopra richiamati sono stati successivamente calibrati (Sez.

U, n.14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430): la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio, si è affermato, impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione.

Esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio; per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali).

Infine, giovi ricordare, stante la natura delle prove che hanno sorretto le due decisioni, con esiti contrastanti, che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, sempreché decisive, fondi la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (Sez.

U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112-01).

3. Di tali principi la Corte territoriale non ha fatto buon governo nel caso all'esame.

È corretto affermare che, in caso di divergenti conclusioni in punto di corretto inquadramento della fattispecie, questo resta sempre compito precipuo del giudice, anche alla luce di pareri tecnici difformi.

Ma, nella specie, non ci troviamo di fronte, come pur sembra adombrare il giudice d'appello, alla mera correzione di un error in iudicando nel quale sarebbe incorso il primo giudice. indiscusso che le due sentenze si siano fondate sulla ricostruzione dei fatti operata sia dagli accertatori, la cui annotazione è stata però acquisita agli atti, come precisa la Corte in motivazione, ma soprattutto sul confronto tra i vari pareri acquisiti (previo esame dei tecnici, come emerge dai chiari riferimenti ai verbali del dibattimento di primo grado, contenuti in più passaggi della motivazione della sentenza impugnata), dei quali è la stessa Corte d'appello a mettere in evidenza la diversità degli apprezzamenti quanto alla velocità impressa dal GADALETA al proprio mezzo e alla conseguenza della manovra (tamponamento del motociclo o sbandamento del motociclista).

Trattasi di elementi certamente decisivi ai fini dell'esatta ricostruzione dei fatti e come tali essi sono stati recepiti nel ragionamento svolto da entrambi i giudici del merito.

La decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione istruttoria, rei termini peraltro sollecitati dalla stessa parte pubblica appellante, è stata giustificata alla stregua di un ritenuto travisamento probatorio da parte del Tribunale.

Tuttavia, così facendo, la Corte ha sostanzialmente ammesso la "rivalutazione" delle prove dichiarative in questione, essendo pacificamente entrata nel suo ragionamento probatorio una diversa lettura di esse, nel loro complesso e in relazione alla maggior forza persuasiva attribuita all'una, piuttosto che all'altra.

Una volta veicolate nel processo attraverso la deposizione, anche le affermazioni dei tecnici finiscono, però, con il rappresentare, nonostante il loro contenuto scientifico, una percezione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale è, dunque, necessaria la verifica diretta del giudice del gravame nelle forme del contradditorio, coerentemente alla ratio della norma citata e ai principi fissati dal diritto vivente.

Nel caso in esame, poi, è la stessa Corte d'appello a mettere in evidenza le divergenti conclusioni dei consulenti e, sul punto, è già stato chiarito da questa Corte di legittimità che, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, il giudice d'appello che pervenga a una riforma di sentenza assolutoria è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse (sez. 1, n. 41358 del 29/4/2022, Ciancio, Rv. 283678-01).

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, alla luce dei principi sopra affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello stesso foro, per GADALETA [OSCURATO:PERSONA], il quale , concordando con le conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di quella città, ha dichiarato GADALETA [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di MILANI Alessandro, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché, alla guida di un autoarticolato (trattore con semirimorchio), mentre era intento in una manovra di svolta all'altezza di un'intersezione canalizzata, lungo un tratto rettilineo a tre corsie e senza anomalie, con limite di velocità pari a 50 Km/h, per colpa generica e specifica, questa consistita nell'effettuare la manovra di svolta in maniera non corretta, cioè senza incanalarsi con congruo anticipo nella corsia di destra, era entrato in collisione laterale con il corpo della persona offesa e, quindi, con il motociclo a bordo del quale questa viaggiava, che stava percorrendo, a velocità superiore a quella consentita, la corsia destra, avendo la vittima contribuito alla verificazione del sinistro (in Bari, il 22 settembre 2013). 2. Il primo giudice aveva assolto l'imputato all'esito di un'istruttoria nella quale erano confluiti consulenze tecniche, documenti e annotazioni della polizia municipale. In particolare, quel giudice aveva ritenuto il compendio raccolto inidoneo ad affermare, con ragionevole certezza, la responsabilità del GADALETA. A fronte delle doglianze veicolate con il gravarne del PG e delle parti civili (la cui costituzione è stata poi revocata in appello), la Corte d'appello ha richiamato la ricostruzione della dinamica operata dagli organi accertatori (in base alla quale il GADALETA avrebbe viaggiato a velocità moderata, entrando in collisione con il motociclo all'altezza della corsia di canalizzazione destra che permetteva di svoltare verso la tangenziale, mentre era intento in manovra di svolta, dopo avere rallentato). Il punto d'urto non era stato localizzato per assenza di elementi, le modalità di collisione essendo state ricostruite attraverso l'esame dei danni riportati dai mezzi. La Corte ha ritenuto più precisa la ricostruzione del tecnico del PM, ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dall'analisi dei fotogrammi e dal sopralluogo effettuato, traeva la conclusione che l'imputato avesse, nell'occorso, tenuto una velocità di poco superiore a quella indicata, ma comunque irrilevante rispetto alla manovra posta in essere, la quale, invece, era stata scorretta, poiché il conducente, invece di incanalarsi nella corsia di destra destinata ai mezzi che devono svoltare a destra, aveva occupato la corsia di sinistra della semi-carreggiata. La manovra, in altri termini, avrebbe dovuto essere effettuata più lentamente, ciò che avrebbe consentito al conducente di evitare l'allargamento sulla sinistra. A parere di quel tecnico, quindi, vi era stata violazione, tra gli altri, degli artt. 146, 141 e 142 codice strada, profili di colpa specifica contestati nella imputazione. Quanto al giudizio controfattuale, poi, il tecnico aveva affermato che, ove l'imputato si fosse incanalato sulla corsia correttamente, anche il motociclista si sarebbe incolonnato nella stessa corsia e l'incidente non sarebbe avvenuto, avendo nell'occorso la vittima, accortasi della manovra in atto da parte del GADALETA, effettuato una brusca frenata che gli aveva fatto perdere l'equilibrio in maniera "scomposta", scivolando sul fianco sinistro nel tratto finale del rettilineo, ricoroscendo dunque un concorso di colpa della vittima, a causa della velocità non pruclenziale impressa al motociclo che ne aveva impedito il controllo. L'ausiliario, poi, aveva respinto l'ipotesi del tamponamento formulata dagli organi accertatori e avallata da un consulente della difesa dell'imputato. Il consulente della parte civile, dal canto suo, aveva ritenuto che la causa dell'incidente fosse da ravvisarsi nella repentina manovra di svolta effettuata dal mezzo pesante, convenendo con l'ing. [OSCURATO:PERSONA] quanto alla scorrettezza della manovra approntata dal GADALETA e alla violazione delle norme del codice della strada contestata nella imputazione, ma dissentendo in ordine alla diretta conseguenza di tale condotta che aveva determinato un impatto tra i due mezzi e non uno sbandamento del motociclista, come dimostrato, per quel tecnico, dai danni impressi ai mezzi e, in particolare, da un'abrasione mista a trasferimento di vernice rossa nella parte posteriore sinistra del motociclo, compatibile con un urto con l'angolo superiore destro del trattore di colore rosso. Così ricostruiti i pareri tecnici e le conclusioni degli organi accertatori, la Corte ha ritenuto, contrariamente a quanto aveva fatto il Tribunale, di poter decidere senza margini di incertezza, proprio all'esito del riesame di quegli elementi probatori che avevano portato il Tribunale a ritenere incerto il quadro fattuale. Secondo la Corte territoriale, la velocità impressa al mezzo dall'imputato era entrata nel determinismo causale, sul punto dissentendo dal consulente del PM che, invece, l'aveva esclusa: la manovra scorretta, con allargamento a sinistra, sarebbe stata conseguenza della velocità del mezzo che, altrimenti, avrebbe sbandato, a causa del raggio della curva. La Corte del gravame ha, in definitiva, disatteso le conclusioni del consulente della difesa, ritenendole non condivisibili, anche quanto alla velocità del mezzo pesante (da quel tecnico ricondotta al di sotto dei limiti), poiché era stata trascurata la scorrettezza di partenza della manovra e la necessità che la stessa fosse eseguita, proprio per le caratteristiche del mezzo, in maniera particolarmente prudente; ma anche le conclusioni del Tribunale, secondo cui il quadro probatorio lasciava incertezze non superabili. Al contrario, per la Corte d'appello, la dinamica dell'incidente era chiara, divergendo solo le affermazioni di responsabilità in ordine alla causazione del sinistro: le conclusioni dell'organo accertatore e del CT di parte civile, da un lato, e quelle del CT del PM, dall'altro, divergevano solo sull'alternativa tamponamento/sbilanciamento, ma non sulla scorrettezza della manovra approntata dall'imputato (spostamento sulla corsia di sinistra e rapido rientro a destra per affrontare la curva), solo l'acritica accettazione delle conclusioni del CT dell'imputato potendo, secondo il giudice d'appello, far ritenere incerto il quadro probatorio. Infine, la manovra del motociclista non poteva considerarsi un tentativo di sorpasso a destra, né la manovra di rientro dell'imputato esser letta come un comportamento passivo rispetto alla causazione dell'incidente, poiché il mezzo pesante aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita e tale stima non era stata scalfita dalle prospettazioni del CT della difesa, l'incertezza in ordine al punto d'urto, anche ove esistente, non potendo incidere sul giudizio di colpevolezza, atteso che anche uno sbandamento del motociclista sarebbe stato correlato causalmente alla scorretta manovra dell'imputato. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, con riferimento alla regola fissata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello ribaltato il verdetto assolutorio senza procedere a rinnovazione dell'istruttoria, segnatamente, all'esame dei consulenti, i cui elaborati erano stati acquisiti al processo a seguito del relativo esame dibattimentale, non essendo emerso che la loro acquisizione fosse avvenuta altrimenti. La Corte avrebbe disatteso anche il diritto vivente, incorrendo nella palese violazione della norma novellata, accogliendo alcune prove resistite da altre, senza procedere, come richiesto anche dal Procuratore generale appellante, ad approfondimento istruttorio con riesame dei consulenti e/o espletamento di perizia. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità: la Corte territoriale avrebbe ripercorso gli eventi ricostruiti dalla polizia municipale e dai consulenti delle parti pubblica e privata, per poi minimizzarne gli esiti, quanto ai primi, che pure erano intervenuti nell'immediatezza, sposando aprioristicamente quelle dei secondi e ignorando le conclusioni del CT della difesa. Si censura, inoltre, il metodo utilizzato, avendo la Corte d'appello riportato le conclusioni dissonanti, non avendole superate in maniera argomentata e giudicate come non condivisibili e, pur essendo stati forniti dati tecnici, la Corte non si sarebbe confrontata cori essi, liquidandoli frettolosamente. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo. 2. Va, innanzitutto, esaminata la preliminare questione posta con il primo motivo, avuto riguardo alla valutazione del compendio probatorio di natura dichiarativa e alle conseguenze della mancata riassunzione delle testimonianze da parte del giudice d'appello che addivenga a un ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado. L'art. 1 comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, ha inserito all'art. 603 del codice di rito il comma 3-bis, in base al quale, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il legislatore ha, in sostanza, recepito il diritto vivente che, all'esito di un percorso già avviato dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza della Corte E.D.U. 5/7/2011 nel caso Dan c/ Moldavia, aveva ritenuto affetta da vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c:od. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermasse la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non era stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267491-01; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01, in cui, in motivazione, si è evidenziata la stretta correlazione tra il dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione, in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, il canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", il dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in peius, affermandosi che l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado travalica ogni pretesa di simmetria tra il primo e il secondo grado di giudizio, implicando l'esistenza di una base probatoria che induce «quantomeno il dubbio sulla effettiva valenza delle prove dichiarative ...». Tuttavia, la Corte ha avvertito che tali principi valgono - sia per il giudizio ordinario che per quello abbreviato - solo nei casi in cui di differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta dai errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante.I principi sopra richiamati sono stati successivamente calibrati (Sez. U, n.14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430): la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio, si è affermato, impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione. Esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio; per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali). Infine, giovi ricordare, stante la natura delle prove che hanno sorretto le due decisioni, con esiti contrastanti, che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, sempreché decisive, fondi la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112-01). 3. Di tali principi la Corte territoriale non ha fatto buon governo nel caso all'esame. È corretto affermare che, in caso di divergenti conclusioni in punto di corretto inquadramento della fattispecie, questo resta sempre compito precipuo del giudice, anche alla luce di pareri tecnici difformi. Ma, nella specie, non ci troviamo di fronte, come pur sembra adombrare il giudice d'appello, alla mera correzione di un error in iudicando nel quale sarebbe incorso il primo giudice. indiscusso che le due sentenze si siano fondate sulla ricostruzione dei fatti operata sia dagli accertatori, la cui annotazione è stata però acquisita agli atti, come precisa la Corte in motivazione, ma soprattutto sul confronto tra i vari pareri acquisiti (previo esame dei tecnici, come emerge dai chiari riferimenti ai verbali del dibattimento di primo grado, contenuti in più passaggi della motivazione della sentenza impugnata), dei quali è la stessa Corte d'appello a mettere in evidenza la diversità degli apprezzamenti quanto alla velocità impressa dal GADALETA al proprio mezzo e alla conseguenza della manovra (tamponamento del motociclo o sbandamento del motociclista). Trattasi di elementi certamente decisivi ai fini dell'esatta ricostruzione dei fatti e come tali essi sono stati recepiti nel ragionamento svolto da entrambi i giudici del merito. La decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione istruttoria, rei termini peraltro sollecitati dalla stessa parte pubblica appellante, è stata giustificata alla stregua di un ritenuto travisamento probatorio da parte del Tribunale. Tuttavia, così facendo, la Corte ha sostanzialmente ammesso la "rivalutazione" delle prove dichiarative in questione, essendo pacificamente entrata nel suo ragionamento probatorio una diversa lettura di esse, nel loro complesso e in relazione alla maggior forza persuasiva attribuita all'una, piuttosto che all'altra. Una volta veicolate nel processo attraverso la deposizione, anche le affermazioni dei tecnici finiscono, però, con il rappresentare, nonostante il loro contenuto scientifico, una percezione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale è, dunque, necessaria la verifica diretta del giudice del gravame nelle forme del contradditorio, coerentemente alla ratio della norma citata e ai principi fissati dal diritto vivente. Nel caso in esame, poi, è la stessa Corte d'appello a mettere in evidenza le divergenti conclusioni dei consulenti e, sul punto, è già stato chiarito da questa Corte di legittimità che, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, il giudice d'appello che pervenga a una riforma di sentenza assolutoria è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse (sez. 1, n. 41358 del 29/4/2022, Ciancio, Rv. 283678-01). 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, alla luce dei principi sopra affermati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov
Sentenza Cassazione n. 33903/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris