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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23313/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza del 01/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 01/10/2020 della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza in data 3/6/2020 del Tribunale di Avezzano, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata.

Deduce:

1.1. "Carente, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), codice di procedura penale) con travisamento delle prove, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attività criminosa di cui all'art. 628 commi primo e secondo c.p.".Con il primo motivo si assume che "la Corte territoriale ha [...] fondato il suo convincimento su prove che non esiste o comunque su risultati di prova incontestabilmente diversi da quelli reali omettendo di considerare altri elementi di prova inopinatamente e ingiustamente trascurati e disattesi", con travisamento della prova.

Sottolinea che "l'imputato dal momento in cui ha sottratto le due bottiglie dallo scaffale del supermercato del supermercato e fino a quando è stato fermato è stato sempre monitorato e controllato dagli addetti del supermercato medesimo", per come riferito da Esposito e Pelliccia.

Secondo il ricorrente, alla luce di tali emergenze, doveva considerarsi configurato il reato di tentativo di furto e non quello di rapina, alla luce dei principi di diritto fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e per la mancanza di una condotta minacciosa realizzata da [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno di tale ultimo assunto viene richiamato il contenuto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], poliziotto intervenuto sul posto.

1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 6, cod.pen.

In questo caso si denuncia l'omessa motivazione della Corte di appello circa la richiesta di applicazione dell'attenuante dell'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, avendo immediatamente restituito le due bottiglie ai dipendenti, spontaneamente, per come riferito dall'addetto alla sicurezza Pelliccia.

1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 99, cod.pen.

Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della omessa motivazione circa la recidiva, non avendo risposto allo specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché è meramente reiterativo delle medesime questioni sollevate con il gravame e risolte dalla Corte di appello con motivazione trascurata dal ricorso.

La Corte di appello, infatti, ha ribadito che [OSCURATO:PERSONA], nell'apprendere del sopraggiungere della polizia, ha usato violenza (spingendolo) e minaccia (dicendogli che sapeva chi era e dove abitava e lo avrebbe massacrato di botte) verso [OSCURATO:PERSONA], così che non poteva fondatamente sostenersi l'assenza di connotati minacciosi nella condotta di [OSCURATO:PERSONA];

1.2. Va ulteriormente annotato che la presenza della violenza e della minaccia consente la configurazione gli elementi costitutivi della rapina impropria, giacché dirette a procurarsi l'impunità, per come descritto nel capo di imputazione e comprovato all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Da qui l'ulteriore ragione della manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

1.3. Il motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva è inammissibile per carenza di interesse, ove si consideri che questa non ha inciso sulla misura della pena, visto che sono state riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti alla recidiva.

Va ribadito, infatti, che «È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti», (Sez. 1 - , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01).

1.4. deve ritenersi altresì inammissibile perché manifestamente infondato il motivo con cui si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di vedersi riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen.

La questione, invero, deve ritenersi respinta dalla Corte di appello, nella parte in cui, in relazione al trattamento sanzionatorio -nel cui ambito era stato esposto il motivo di gravame relativo all'attenuante in esame- ha fatto rinvio alla sentenza di primo grado, le cui argomentazioni ha dichiarato di condividere.

Il Tribunale, invero, ha negato l'attenuante in questione spiegando che «ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen., è necessario che il ravvedimento operoso sia spontaneo oltre che efficace e considerato che nel caso che ci occupa l'imputato restituiva la merce sottratta solo dopo essere stato fermato e dopo svariate richieste del direttore delle vendite nonché del vigilante.

Come emerso, infatti, in un primo momento l'imputato, nonostante la richiesta di restituzione dei prodotti, si rifiutava di restituirli e provvedeva in tal senso solo in un momento successivo mentre attendevano l'arrivo degli operanti».

Grazie al rinvio operato dalla Corte di appello, tale brano di motivazione deve considerarsi parte integrante della sentenza impugnata con il ricorso, dovendosi ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione», (Così, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza del 01/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 01/10/2020 della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza in data 3/6/2020 del Tribunale di Avezzano, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Carente, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), codice di procedura penale) con travisamento delle prove, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attività criminosa di cui all'art. 628 commi primo e secondo c.p.".Con il primo motivo si assume che "la Corte territoriale ha [...] fondato il suo convincimento su prove che non esiste o comunque su risultati di prova incontestabilmente diversi da quelli reali omettendo di considerare altri elementi di prova inopinatamente e ingiustamente trascurati e disattesi", con travisamento della prova. Sottolinea che "l'imputato dal momento in cui ha sottratto le due bottiglie dallo scaffale del supermercato del supermercato e fino a quando è stato fermato è stato sempre monitorato e controllato dagli addetti del supermercato medesimo", per come riferito da Esposito e Pelliccia. Secondo il ricorrente, alla luce di tali emergenze, doveva considerarsi configurato il reato di tentativo di furto e non quello di rapina, alla luce dei principi di diritto fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e per la mancanza di una condotta minacciosa realizzata da [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno di tale ultimo assunto viene richiamato il contenuto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], poliziotto intervenuto sul posto. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 6, cod.pen. In questo caso si denuncia l'omessa motivazione della Corte di appello circa la richiesta di applicazione dell'attenuante dell'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, avendo immediatamente restituito le due bottiglie ai dipendenti, spontaneamente, per come riferito dall'addetto alla sicurezza Pelliccia. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 99, cod.pen. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della omessa motivazione circa la recidiva, non avendo risposto allo specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è meramente reiterativo delle medesime questioni sollevate con il gravame e risolte dalla Corte di appello con motivazione trascurata dal ricorso. La Corte di appello, infatti, ha ribadito che [OSCURATO:PERSONA], nell'apprendere del sopraggiungere della polizia, ha usato violenza (spingendolo) e minaccia (dicendogli che sapeva chi era e dove abitava e lo avrebbe massacrato di botte) verso [OSCURATO:PERSONA], così che non poteva fondatamente sostenersi l'assenza di connotati minacciosi nella condotta di [OSCURATO:PERSONA]; 1.2. Va ulteriormente annotato che la presenza della violenza e della minaccia consente la configurazione gli elementi costitutivi della rapina impropria, giacché dirette a procurarsi l'impunità, per come descritto nel capo di imputazione e comprovato all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Da qui l'ulteriore ragione della manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 1.3. Il motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva è inammissibile per carenza di interesse, ove si consideri che questa non ha inciso sulla misura della pena, visto che sono state riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti alla recidiva. Va ribadito, infatti, che «È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti», (Sez. 1 - , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01). 1.4. deve ritenersi altresì inammissibile perché manifestamente infondato il motivo con cui si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di vedersi riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen. La questione, invero, deve ritenersi respinta dalla Corte di appello, nella parte in cui, in relazione al trattamento sanzionatorio -nel cui ambito era stato esposto il motivo di gravame relativo all'attenuante in esame- ha fatto rinvio alla sentenza di primo grado, le cui argomentazioni ha dichiarato di condividere. Il Tribunale, invero, ha negato l'attenuante in questione spiegando che «ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen., è necessario che il ravvedimento operoso sia spontaneo oltre che efficace e considerato che nel caso che ci occupa l'imputato restituiva la merce sottratta solo dopo essere stato fermato e dopo svariate richieste del direttore delle vendite nonché del vigilante. Come emerso, infatti, in un primo momento l'imputato, nonostante la richiesta di restituzione dei prodotti, si rifiutava di restituirli e provvedeva in tal senso solo in un momento successivo mentre attendevano l'arrivo degli operanti». Grazie al rinvio operato dalla Corte di appello, tale brano di motivazione deve considerarsi parte integrante della sentenza impugnata con il ricorso, dovendosi ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione», (Così, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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