CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3E YASSIR [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. La difesa deduce vizio di motivazione in merito al diniego di sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, T.U. Stup. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello, sviluppando un percorso argomentativo immune da aporie di ordine logico, ha ritenuto che costituissero elementi ostativi alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il numero rilevante di clienti, il carattere continuativo dell'attività illecita di cessione delle sostanze stupefacenti e la modalità professionale dell'attività illecita. Si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità (Sez. U, n. 51063/2018). Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento dell'ammenda che si stima equo stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]