CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 31380/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di Viterbo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che con il provvedimento impugnato il MagistratoSorveglianza di Viterbo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso il rapporto disciplinare redatto nelle date del 31marzo 2025 e del 1° aprile 2025;che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dalcondannato presentato personalmente dallo stesso all’ufficio matricola dellaCasa Circondariale di Viterbo;che che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23giugno 2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto diricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da undifensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]