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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21720/2026

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all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Messina n.2500/2023 depositata il 16/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia accoglieval’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE) avverso la sentenza di primogrado che aveva annullato, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso diaccertamento di rettifica della rendita catastale che il giudice di prime cureaveva fondato sulla carenza della motivazione di siffatto avviso, emessonell’ambito di una procedura DOCFA, relativamente ad unità immobiliarecostituita da un albergo sito a Taormina, con piscina e camere con vistamare.Numero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/20262.

In particolare, la CTR riteneva che la stima allegata all’avviso avessedato conto in modo adeguato dell’articolato processo logico che avevacondotto alla rideterminazione della rendita, affermando, pertanto, lapiena legittimità dello stesso.3.

Ricorre per cassazione contro tale pronuncia la contribuente che siaffida ad un unico motivo di ricorso.4.

ADE non ha depositato difese, restando intimata.5.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. inrelazione all’articolo 1, comma 335, della legge 301/2004 ed all’art. 3della legge n. 241 del 1990 nonché la violazione del principio di specificamotivazione dell’avviso di accertamento catastale, assumendo che i giudicidi secondo grado avessero erroneamente dichiarato sufficientementemotivato l’avviso di accertamento, ritenendo che si trattasse di una merarettifica dei dati dichiarati dal contribuente.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

In tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perNumero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/2026delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante Cass., Sez. 5°,31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5°, 16 giugno 2016, n. 12497;Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 7 ottobre2019, n. 25006; Cass., Sez. 5°, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez.5°, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5°, 9 febbraio 2021, nn. 3104,3106 e 3107; Cass., Sez. 6°-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez.6°5,22dicembre 2021,n.41179; Cass.,sez.5°7aprile 2022,n.11281; Cass.,Sez.

Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449; Cass.,Sez.

Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).1.3.

L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all'esito della verificafattane d'ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiatra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili.

Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato.

Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che l’eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente ( Cass., Sez. 5°,Numero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/20269 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2022, n. 3017;Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).1.4.

La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, tenuto conto che dall’atto di rettifica impugnato -debitamenteallegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza-si evince che i dati forniti dallacontribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutatidall'amministrazione finanziaria con riferimento alla sola attribuzione dellarendita, attraverso l’allegata relazione di stima, fermo restando che nellastessa motivazione dell’atto si precisa che le risultanze dell’accertamentoderivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato neldocumento DOCFA e sulla base degli elementi economici e quantitativiriportati in tale stima e l’avviso riporta l’intestazione catastaledell’immobile, specificamente identificato con il foglio, particella esubalterno nonchè il prospetto con il precedente classamento e rendita equelli nuovi accertati.1.5.

Del resto, qualora, come nel caso di specie, l'attribuzione dellarendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad una stimadiretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto,per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, cheintegra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso diaccertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valore economico deibeni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già dellalegittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sedecontenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa),costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmenteconoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di unprocedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenzache la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamentocatastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante Cass.,Numero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/2026Sez. 5°, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5°, 10 novembre 2006, n.24064; Cass., Sez. 5°, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6°-5, 9luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5°, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez.5°, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n.31554; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12giugno 2024, n. 16359).1.6.

In particolare, come già affermato da questa Corte, il riferimentostandardizzato a "i valori unitari applicati alla consistenza dell’immobiletenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valoririferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghecaratteristiche, anche attraverso la consultazione dei consolidati prontuaridi settore" o ad altre formule similari è sufficiente ai fini della motivazionedell'avviso di accertamento (vedi Cass.n.11551/2026).1.7.

A maggior ragione nel caso di specie, considerato che nella stimaallegata l’Ufficio ha espressamente fatto riferimento, a fini comparativi, aspecifiche unità immobiliari similari là dove ha evidenziato che “I valoritenuto conto di alcune strutture site nelle vicinanze con caratteristichetipologiche molto simili.

Infatti, sono stati analizzati alberghi concaratteristiche analoghe siti nello stesso foglio di mappa 4 e zonacensuaria (prima) dì cui al foglio 4 particella 58 sub 1 ([OSCURATO:PERSONA]),foglio 4 particella 409 e foglio 4 particella 156 sub 1.”.1.8.

Il che consente di escludere qualsivoglia difetto motivazionaledell’atto di rettifica impugnato dalla contribuente.2.

In definitiva il ricorso va rigettato.3.

Nulla per le spese di legittimità in difetto di deposito di difese daparte dell’intimata.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 24/6/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Messina n.2500/2023 depositata il 16/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia accoglieval’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE) avverso la sentenza di primogrado che aveva annullato, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso diaccertamento di rettifica della rendita catastale che il giudice di prime cureaveva fondato sulla carenza della motivazione di siffatto avviso, emessonell’ambito di una procedura DOCFA, relativamente ad unità immobiliarecostituita da un albergo sito a Taormina, con piscina e camere con vistamare.Numero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/20262. In particolare, la CTR riteneva che la stima allegata all’avviso avessedato conto in modo adeguato dell’articolato processo logico che avevacondotto alla rideterminazione della rendita, affermando, pertanto, lapiena legittimità dello stesso.3. Ricorre per cassazione contro tale pronuncia la contribuente che siaffida ad un unico motivo di ricorso.4. ADE non ha depositato difese, restando intimata.5. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. inrelazione all’articolo 1, comma 335, della legge 301/2004 ed all’art. 3della legge n. 241 del 1990 nonché la violazione del principio di specificamotivazione dell’avviso di accertamento catastale, assumendo che i giudicidi secondo grado avessero erroneamente dichiarato sufficientementemotivato l’avviso di accertamento, ritenendo che si trattasse di una merarettifica dei dati dichiarati dal contribuente.1.1. Il motivo è infondato.1.2. In tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perNumero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/2026delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante Cass., Sez. 5°,31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5°, 16 giugno 2016, n. 12497;Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 7 ottobre2019, n. 25006; Cass., Sez. 5°, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez.5°, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5°, 9 febbraio 2021, nn. 3104,3106 e 3107; Cass., Sez. 6°-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez.6°5,22dicembre 2021,n.41179; Cass.,sez.5°7aprile 2022,n.11281; Cass.,Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449; Cass.,Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).1.3. L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all'esito della verificafattane d'ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiatra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che l’eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente ( Cass., Sez. 5°,Numero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/20269 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2022, n. 3017;Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).1.4. La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, tenuto conto che dall’atto di rettifica impugnato -debitamenteallegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza-si evince che i dati forniti dallacontribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutatidall'amministrazione finanziaria con riferimento alla sola attribuzione dellarendita, attraverso l’allegata relazione di stima, fermo restando che nellastessa motivazione dell’atto si precisa che le risultanze dell’accertamentoderivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato neldocumento DOCFA e sulla base degli elementi economici e quantitativiriportati in tale stima e l’avviso riporta l’intestazione catastaledell’immobile, specificamente identificato con il foglio, particella esubalterno nonchè il prospetto con il precedente classamento e rendita equelli nuovi accertati.1.5. Del resto, qualora, come nel caso di specie, l'attribuzione dellarendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad una stimadiretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto,per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, cheintegra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso diaccertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valore economico deibeni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già dellalegittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sedecontenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa),costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmenteconoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di unprocedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenzache la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamentocatastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante Cass.,Numero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/2026Sez. 5°, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5°, 10 novembre 2006, n.24064; Cass., Sez. 5°, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6°-5, 9luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5°, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez.5°, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n.31554; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12giugno 2024, n. 16359).1.6. In particolare, come già affermato da questa Corte, il riferimentostandardizzato a "i valori unitari applicati alla consistenza dell’immobiletenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valoririferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghecaratteristiche, anche attraverso la consultazione dei consolidati prontuaridi settore" o ad altre formule similari è sufficiente ai fini della motivazionedell'avviso di accertamento (vedi Cass.n.11551/2026).1.7. A maggior ragione nel caso di specie, considerato che nella stimaallegata l’Ufficio ha espressamente fatto riferimento, a fini comparativi, aspecifiche unità immobiliari similari là dove ha evidenziato che “I valoritenuto conto di alcune strutture site nelle vicinanze con caratteristichetipologiche molto simili. Infatti, sono stati analizzati alberghi concaratteristiche analoghe siti nello stesso foglio di mappa 4 e zonacensuaria (prima) dì cui al foglio 4 particella 58 sub 1 ([OSCURATO:PERSONA]),foglio 4 particella 409 e foglio 4 particella 156 sub 1.”.1.8. Il che consente di escludere qualsivoglia difetto motivazionaledell’atto di rettifica impugnato dalla contribuente.2. In definitiva il ricorso va rigettato.3. Nulla per le spese di legittimità in difetto di deposito di difese daparte dell’intimata.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 20620/2023Numero sezionale 5110/2026Numero di raccolta generale 21720/2026Data pubblicazione 25/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 24/6/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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