CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 04322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell’8 ottobre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il delitto contestatogli di furto pluriaggravato. 2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: -la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.; -il mancato rilievo dell’erroneo calcolo della pena per avere il giudice, come da accordo fra le parti, riconosciuto la sussistenza della recidiva nonostante non ve ne fossero i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”. I motivi addotti nel presente ricorso sono pertanto inammissibili: non rientra nei casi di ricorso previsti né la mancata verifica della sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. né la verifica della sussistenza dei presupposti della recidiva (la cui invocata esclusione è peraltro priva di qualsivoglia argomentazione). 2. L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]