CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdat-e-a.N7"945-e-al-1-e-Rafti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. La ricorrente articola diversi motivi di ricorso nei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. La sentenza della Corte di appello, emessa in data 8/2/2021, è stata depositata nel termine di 90 giorni indicato in dispositivo. In virtù del combinato disposto dagli artt. 544, comma 3, cod. proc. pen., 585 comma 1 lett. c) e comma 2, lett. c) cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza è di 45 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito. Il termine per impugnare la sentenza scadeva dunque in data 23/6/2021 ed il ricorso è stato depositato in data 9/7/2021, come da attestazione dell'ufficio. La inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dai 3 agosto 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]