CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 11145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1769-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto di omologa n. RG 2674/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01769 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- R.G.1769/2021 [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Latina, in sede di giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha emesso decreto di omologa in favore di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando sussistere il requisito sanitario ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), a far data dal 14 giugno 2018; ha quindi condannato l'Inps al pagamento delle spese di lite; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, al quale [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., dell'art. 152 disp.att.c.p.c., dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 445 bis c.p.c."; contesta la statuizione di condanna del pagamento delle spese di lite, sostenendo che l'ASL di Latina sarebbe l'unica parte soccombente, quale soggetto competente a concedere la provvidenza, connessa all'accertamento dello stato d'invalidità; il Collegio, considerato che non sussistono i presupposti per la decisione in Sesta Sezione, rinvia la causa alla IV Sezione. P.Q.M. La Corte, rilevato che non sussistono i presupposti per la decisione in Sesta Sezione, dispone la trasmissione degli atti alla IV Sezione. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 2 dicembre /‘ [OSCURATO:PERSONA] rta Le