Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:583
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0260
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 luglio 2023 (
1
)
Causa C‑260/22
Seven.[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]H
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera e) – Diritto di riproduzione delle fissazioni delle proprie emissioni conferito agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Condizioni per l’equo compenso – Prelievo sui supporti vergini – Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento – Princìpi del primato del diritto dell’Unione e dell’efficacia diretta – Emanazioni dello Stato»
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) trae origine da un procedimento relativo a un contratto di gestione esclusiva dei diritti d’autore (in prosieguo: il «contratto») stipulato tra la Seven.[OSCURATO:PERSONA] GmbH, un organismo di diffusione radiotelevisiva che produce e trasmette «SAT.1 Gold» (
2
) in Germania (in prosieguo: la «ricorrente»), e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, una società di gestione collettiva che tutela e fa valere gli interessi relativi ai diritti d’autore delle emittenti televisive e radiofoniche private (in prosieguo: la «convenuta»). In base al contratto, la convenuta ha assunto l’obbligo di far valere il diritto della ricorrente di ricevere un equo compenso per le riproduzioni di fissazioni delle sue trasmissioni effettuate da persone fisiche per uso privato. La convenuta sostiene di non essere tenuta a far valere tale diritto in quanto, sebbene la legge nazionale sul diritto d’autore consenta la copia privata di fissazioni di trasmissioni, essa esclude un corrispondente diritto a compenso.
2.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera e), e dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (
3
). L’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 conferisce agli organismi di diffusione radiotelevisiva un diritto esclusivo di riproduzione sulle fissazioni delle loro trasmissioni. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere di limitare i diritti esclusivi di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva prevedendo un’eccezione per copia privata. Tale eccezione si applica alle riproduzioni su qualsiasi supporto che una persona fisica effettua per uso privato (
4
), a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) intende accertare se la normativa nazionale possa introdurre un’eccezione per copia privata in relazione alla riproduzione di fissazioni di trasmissioni radiotelevisive, escludendo al contempo gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto di ricevere un equo compenso. Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se l’esclusione dell’equo compenso possa essere giustificata dal fatto che, in qualità di produttori di programmi televisivi, alcuni organismi di diffusione radiotelevisiva hanno diritto a un compenso per la copia privata dei loro programmi televisivi «originali» (
5
).
II.
Quadro normativo
A.
Diritto dell’Unione europea
3.
L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a)
agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b)
agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c)
ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d)
ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
e)
agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
4.
L’articolo 5, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così dispone:
«(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:
(...)
b)
le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso (...)».
B.
Diritto tedesco
5.
L’articolo 53, paragrafo 1, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (
6
), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), figura nella sezione 6 della parte 1 dell’UrhG e dispone che:
«La realizzazione di singole copie di un’opera effettuata da una persona fisica su qualsiasi supporto e per uso privato è lecita a condizione che le copie non perseguano, direttamente o indirettamente, uno scopo commerciale e non siano realizzate sulla base di un esemplare ottenuto o reso accessibile al pubblico in modo manifestamente illegale. La persona abilitata a realizzare copie può anche farle realizzare da un terzo nei limiti in cui tale realizzazione sia fatta a titolo gratuito o si tratti di copie realizzate su carta o su un supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi».
6.
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, dell’UrhG:
«Se, a motivo della natura di un’opera, ci si può aspettare che essa sia lecitamente riprodotta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 53, paragrafi 1 o 2, o degli articoli da 60a a 60f, l’autore dell’opera ha diritto al pagamento di un equo compenso da parte del produttore di dispositivi e di supporti di memorizzazione il cui tipo viene utilizzato, da solo o in combinazione con altri dispositivi, supporti o accessori, per effettuare tali riproduzioni».
7.
Ai sensi dell’articolo 87 dell’UrhG:
«1) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva hanno il diritto esclusivo di
1.
ritrasmettere la loro trasmissione e metterla a disposizione del pubblico,
2.
effettuare registrazioni video o audio della loro trasmissione, di scattare fotografie della loro trasmissione, nonché di riprodurre e distribuire le registrazioni video e audio o le fotografie, ad eccezione del diritto di noleggio,
(...)
4) L’articolo 10, paragrafo 1, e le disposizioni della parte I, sesta sezione, ad eccezione dell’articolo 47, paragrafo 2, seconda frase, e dell’articolo 54, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis.
(...)».
III.
Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali
8.
La ricorrente sostiene che la convenuta deve far valere il diritto della ricorrente, previsto dal contratto, a un «prelievo sui supporti vergini» come compenso del pregiudizio causato dalla copia privata, in virtù dell’eccezione di cui all’articolo 53, paragrafo 1, dell’UrhG. La ricorrente sostiene di essere «colpita in misura significativa» dalla copia privata, in particolare dalla registrazione del suo programma per mezzo di videoregistratori (online). La convenuta replica che non può soddisfare la pretesa della ricorrente in quanto l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal prelievo sui supporti vergini previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, dell’UrhG.
9.
Il giudice del rinvio afferma che, in forza dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 e dell’articolo 87, paragrafo 1, punto 2, dell’UrhG, gli organismi di diffusione radiotelevisiva dispongono del diritto esclusivo di riproduzione delle fissazioni delle loro trasmissioni. L’articolo 87, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’UrhG limitano il suddetto diritto di riproduzione applicando un’eccezione per copia privata senza prevedere alcun diritto a compenso. L’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG (
7
) potrebbe, per questo motivo, essere incompatibile con l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Il giudice del rinvio cita la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale un’eccezione per copia privata adottata in base alla legislazione nazionale può limitare il diritto esclusivo di riproduzione solo se al titolare del diritto viene corrisposto un equo compenso (
8
). Se l’esclusione del diritto all’equo compenso ai sensi del diritto nazionale fosse compatibile con la direttiva 2001/29, il «prelievo sui supporti vergini» non sarebbe dovuto ai sensi del contratto e il giudice del rinvio dovrebbe respingere il ricorso presentato. Tuttavia, se tale esclusione fosse incompatibile con la direttiva 2001/29, la ricorrente avrebbe diritto all’accoglimento del suo ricorso, poiché il contratto impone alla convenuta di riscuotere il prelievo sui supporti vergini per conto della ricorrente.
10.
Il giudice del rinvio ritiene quindi che l’esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto all’equo compenso sia ingiustificata. Il fatto che detti organismi possono avere diritto a un equo compenso in qualità di produttori cinematografici ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 non giustifica tale esclusione. Il giudice del rinvio osserva che molti programmi televisivi di emittenti private sono costituiti principalmente da produzioni su commissione e che il diritto del produttore cinematografico spetta di solito alle società di produzione piuttosto che agli organismi di diffusione radiotelevisiva. In ogni caso, le emittenti di programmi radiofonici non producono film. Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che l’esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dal prelievo sui supporti vergini possa essere contraria al principio di parità di trattamento di cui all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Si pone inoltre la questione se tale esclusione sia contraria all’articolo 11 della Carta sul diritto alla libertà di espressione, in quanto limita la libertà della radiodiffusione.
11.
Date siffatte circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se la direttiva [2001/29] debba essere interpretata nel senso che gli organismi di diffusione radiotelevisiva beneficiano direttamente e originariamente del diritto all’equo compenso previsto nell’ambito della cosiddetta eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva.
2.
Con riguardo al diritto conferito dall’articolo 2, lettera e), della direttiva [2001/29], se gli organismi di diffusione radiotelevisiva possano essere esclusi dal diritto all’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2001/29], in quanto un siffatto diritto può essere attribuito ai sensi di detta disposizione anche nella loro qualità di produttori cinematografici.
3.
Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla seconda questione:
Se sia lecita l’esclusione in via generale degli organismi di diffusione radiotelevisiva, pur se questi ultimi, a seconda della loro specifica programmazione, in talune occasioni acquisiscono i diritti dei produttori cinematografici solo in misura molto limitata (in particolare, trasmissioni televisive con un’elevata quota di programmi concessi in licenza da terzi), mentre in altre non ottengono alcuno dei menzionati diritti (in particolare, le emittenti di programmi radiofonici)».
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
12.
La ricorrente, i governi tedesco, italiano e austriaco nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. La ricorrente, la convenuta, i governi tedesco e austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto argomentazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza del 29 marzo 2023.
V.
Analisi
13.
Le questioni del giudice del rinvio mirano ad accertare se l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostino a che uno Stato membro preveda un’eccezione per copia privata al diritto esclusivo di riproduzione degli organismi di diffusione radiotelevisiva sulle fissazioni delle loro trasmissioni, escludendo al contempo il diritto a un equo compenso per tale copia.
A.
Sintesi delle osservazioni presentate
14.
La ricorrente, la convenuta e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che gli organismi di diffusione radiotelevisiva non possono essere esclusi dal diritto a un equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in quanto la copia privata arreca loro un pregiudizio più che minimo. La ricorrente e la convenuta osservano che la copia privata di trasmissioni tramite dispositivi fissi e servizi online è molto diffusa e arreca un pregiudizio considerevole agli organismi di diffusione radiotelevisiva. I servizi di consultazione delle mediateche offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva o dai loro licenziatari commerciali sono meno attraenti, poiché gli utenti possono utilizzare le loro copie private senza pagare. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva perdono anche gli introiti pubblicitari, poiché gli spettatori che registrano le trasmissioni spesso non le guardano in diretta. La ricorrente e la convenuta hanno indicato in udienza che la legge tedesca non esclude nessun’altra categoria di titolari dal diritto di ricevere un equo compenso. Inoltre, i titolari dei diritti che ricevono un compenso non sono tenuti a dimostrare l’esistenza di un danno in termini monetari o a quantificarlo. La convenuta aggiunge che, a suo avviso, la copia privata arreca di per sé un pregiudizio agli organismi di diffusione radiotelevisiva.
15.
La ricorrente ritiene che il diritto di riproduzione dei produttori, di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, e quello degli organismi di diffusione radiotelevisiva, di cui all’articolo 2, lettera e), della stessa, siano distinti. In molti casi gli organismi di diffusione radiotelevisiva, in particolare le emittenti radiofoniche, non producono film. Il fatto che in rari casi gli organismi di diffusione radiotelevisiva producano anche film non giustifica l’esclusione del diritto al compenso per la copia privata delle trasmissioni. L’esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dal prelievo su supporti privati costituisce quindi una discriminazione ingiustificata. Inoltre, essa viola la libertà di espressione e di informazione che l’articolo 11 della Carta riconosce e il diritto di proprietà che l’articolo 17 della Carta protegge.
16.
I governi tedesco e austriaco sostengono che una categoria di titolari di diritti può essere esclusa dal diritto al compenso per copia privata qualora, a causa delle caratteristiche intrinseche dei membri di tale categoria o delle modalità di sfruttamento dei suddetti diritti, i titolari subiscano un pregiudizio minimo (
9
). Essi sottolineano che l’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 protegge la «prestazione tecnica e organizzativa insita nella radiodiffusione» e che il contenuto delle emissioni radiotelevisive non costituisce l’oggetto del diritto degli organismi di diffusione radiotelevisiva ai sensi di tale disposizione. La riproduzione di tale contenuto deve essere quindi distinta dalla riproduzione dell’emissione o dal segnale con cui essa è trasmessa (
10
). Secondo tali governi, l’attività principale o il modello commerciale tradizionale degli organismi di diffusione radiotelevisiva consiste nel mettere a disposizione del pubblico le fissazioni delle loro emissioni. Essi deducono che gli organismi di diffusione radiotelevisiva non subiscono una perdita economica diretta dalla copia delle emissioni radiotelevisive, in quanto tale copia non limita la ricezione delle emissioni e quindi il loro impatto pubblicitario. Detti governi ritengono inoltre che non vi siano prove credibili di un pregiudizio diretto arrecato ai servizi di biblioteche multimediali forniti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. Il governo austriaco ha sostenuto in udienza che, con l’avvento dei servizi di streaming, il volume di copia delle emissioni è diminuito.
17.
Il governo italiano osserva che l’esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto all’equo compenso, qualora essi non forniscano alcun contributo creativo allo sviluppo di un’opera originale, non è discriminatoria e può essere giustificata con riferimento ai considerando 9 e 35 e agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29. Tuttavia, detto governo ritiene che un compenso sia dovuto quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva, nonostante l’assenza di un contributo creativo, svolgono un ruolo decisivo nello stimolare la produzione di un’opera audiovisiva, in particolare finanziandone la produzione. Al contrario, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva acquisiscono i diritti di riproduzione mediante negoziazione, l’equo compenso non è dovuto in quanto essi non forniscono un contributo determinante alla creazione di un’opera.
B.
Articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 – Diritto esclusivo di riproduzione
18.
L’articolo 2 della direttiva 2001/29 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di concedere agli autori e ai titolari di determinati diritti connessi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere o degli altri materiali protetti (
11
). Come emerge dal titolo, la direttiva 2001/29 armonizza taluni aspetti del diritto d’autore stricto sensu e dei diritti connessi al fine, tra l’altro, di proteggere e stimolare lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nella società dell’informazione (
12
).
19.
Ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono riconoscere agli organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle fissazioni delle loro trasmissioni. Il diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 protegge le «fissazioni», non i contenuti, delle trasmissioni. Al riguardo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
13
) la Corte ha affermato che gli autori possono far valere il loro diritto d’autore su opere sfruttate nell’ambito di emissioni televisive (
14
). Il diritto degli organismi di diffusione radiotelevisiva di riprodurre le fissazioni delle loro trasmissioni ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 deve essere distinto dal loro diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni (
15
) ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE (
16
). Inoltre, come la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato nel corso dell’udienza, il diritto di riproduzione degli organismi di diffusione radiotelevisiva di cui all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 è separato e distinto dal diritto di mettere a disposizione del pubblico le fissazioni delle proprie trasmissioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della stessa direttiva.
20.
Ne consegue che tutti questi diritti coesistono parallelamente e che una limitazione o un’eccezione a un diritto non implica necessariamente una limitazione di un altro (
17
). Ad esempio, l’eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non si applica al diritto degli organismi di diffusione radiotelevisiva di mettere a disposizione del pubblico le fissazioni delle loro trasmissioni (
18
).
21.
Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 87, paragrafo 1, punto 2, dell’UrhG recepisce il diritto esclusivo di riproduzione degli organismi di diffusione radiotelevisiva per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29. La correttezza di tale recepimento e l’applicazione di tale disposizione nazionale non sono in discussione nel presente procedimento, che si concentra invece sul recepimento nel diritto tedesco dell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 al diritto esclusivo di riproduzione previsto dall’articolo 2, lettera e), della stessa. L’articolo 54, paragrafo 1, dell’UrhG prevede il pagamento di un «equo compenso» sotto forma di un «prelievo su supporti privati» a carico dei produttori di dispositivi e supporti di memorizzazione utilizzati per effettuare riproduzioni consentite, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’UrhG (
19
). Come indicato in precedenza, l’articolo 53, paragrafo 1, dell’UrhG prevede un’eccezione per copia privata per quanto riguarda, tra l’altro, le fissazioni di emissioni. L’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG, tuttavia, esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto a un equo compenso.
C.
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 – Esclusione degli organismi di diffusione radiotelevisiva dall’equo compenso
22.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno facoltà di disporre un’eccezione o una limitazione ai diritti esclusivi di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per le riproduzioni effettuate da persone fisiche per uso privato, a condizione che i titolari di tale diritto esclusivo ricevano un equo compenso. Tale circostanza è spesso descritta come «eccezione per copia privata».
23.
Secondo una giurisprudenza consolidata, sebbene l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia facoltativo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che decidono di attuarlo devono garantire ai titolari dei diritti una riscossione effettiva dell’equo compenso (
20
). L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 prevede che l’eccezione per copia privata si applichi «a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso». Tale disposizione non distingue tra le cinque categorie di titolari dei diritti (
21
) descritte all’articolo 2 della direttiva 2001/29 (
22
). L’interpretazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, si traduce nel diritto a un equo compenso a beneficio di tutte e cinque le categorie di titolari dei diritti elencate all’articolo 2 della stessa, senza alcuna distinzione tra di esse.
24.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non stabilisce tuttavia i parametri (
23
) per la corresponsione dell’equo compenso e gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono di un’ampia discrezionalità nel fissare tali parametri (
24
). Come risulta dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29 (
25
), è tuttavia vero che, in linea di principio, l’esistenza di un pregiudizio arrecato ai titolari di diritti fa sorgere un diritto a compensazione (
26
). L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 stabilisce inoltre che l’introduzione dell’eccezione per copia privata non deve arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (
27
). Un compenso che sopravvaluti (
28
) o sottovaluti il pregiudizio arrecato dalla copia privata ai titolari dei diritti è quindi incompatibile con il giusto equilibrio da mantenere tra gli interessi dei titolari dei diritti, garantiti dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e gli interessi e i diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, in particolare la libertà di espressione e di informazione che l’articolo 11 della Carta protegge, insieme all’interesse pubblico (
29
). [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a garantire la disponibilità di un compenso qualora il danno causato ai titolari dei diritti sia minimo (
30
). L’obbligo di pagamento e l’entità dell’equo compenso sono quindi intrinsecamente legati all’esistenza e al grado di pregiudizio che la copia privata arreca al titolare del diritto (
31
).
25.
Secondo una giurisprudenza consolidata, quindi, il soggetto che esegue la copia privata deve, in linea di principio, risarcire il pregiudizio arrecato al titolare del diritto. Inoltre, conformemente all’articolo 3, lettera h), della direttiva 2014/26/UE (
32
), le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti in virtù di un diritto al compenso costituiscono proventi dei diritti d’autore o dei diritti connessi.
26.
Sebbene la Corte riconosca che i sistemi di remunerazione per la copia privata possono essere imprecisi (
33
) e che il compenso può essere prestato sotto forma indiretta (
34
), ciò non giustifica l’esclusione di un’intera categoria di titolari dal diritto a un equo compenso se questi subiscono un pregiudizio (
35
). L’esistenza e l’entità di un siffatto danno è una questione di fatto che non può, in linea di principio, essere esclusa o ignorata di diritto, a meno che non vi siano prove convincenti del fatto che tale categoria di titolari di diritti subisce solo un pregiudizio minimo a causa della copia privata. Spetta al giudice del rinvio verificare se organismi di diffusione radiotelevisiva, quali la ricorrente, subiscano effettivamente un pregiudizio dalla copia privata delle fissazioni delle loro emissioni.
27.
La ricorrente e la convenuta sostengono che gli organismi di diffusione radiotelevisiva subiscono un pregiudizio, tra l’altro, dalla copia privata, in quanto si trovano ad affrontare una concorrenza sleale nel mercato per i loro servizi di biblioteche multimediali e gli introiti pubblicitari ne risentono (
36
). I governi tedesco e austriaco contestano fortemente questa tesi. Al riguardo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto da tali governi, la valutazione del pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva non si limita alla cosiddetta «attività principale» di messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro trasmissioni, tutelata dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29. Anche se gli organismi di diffusione radiotelevisiva possono avere un’«attività principale», vista da una prospettiva commerciale, essi godono comunque dell’intera gamma di diritti che la direttiva 2001/29 riconosce loro, sempre fatte salve le eccezioni e le limitazioni di cui all’articolo 5 della direttiva medesima. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva godono di diritti distinti ai sensi dell’articolo 2, lettera e), e dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, rispettivamente. Data l’espressa volontà del legislatore dell’Unione di prevedere questi diritti distinti e autonomi, non è possibile attenuarne la distinzione.
28.
I termini inequivocabili con cui l’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 conferisce i diritti non possono essere alterati o compromessi da un’applicazione o estensione errata (
37
) dell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva (
38
). Il diritto a un equo compenso per gli organismi di diffusione radiotelevisiva non può neppure essere pregiudicato da una classificazione o delimitazione artificiosa delle modalità di sfruttamento dei diritti che l’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 concede loro.
29.
Contrariamente alle osservazioni del governo italiano, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non subordina la corresponsione dell’equo compenso all’«originalità» o alla «creatività» dell’oggetto che l’articolo 2 della direttiva protegge (
39
). L’equo compenso è subordinato sia al fatto che sia consentita la copia privata di materiale protetto ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, sia all’esistenza di un danno per il titolare del diritto. Il diritto di riproduzione degli autori per quanto riguarda le loro opere, di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, richiede che l’oggetto di cui trattasi sia originale e sia espressione della creazione intellettuale propria del suo autore (
40
). Non è imposto alcun requisito di tale tipo per quanto riguarda i diritti connessi degli organismi di diffusione radiotelevisiva ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29, né per i produttori di fonogrammi o di pellicole ai sensi dell’articolo 2, lettere c) e d), della stessa. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve pertanto essere applicato rispettando il principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta, secondo il quale situazioni paragonabili non possono essere trattate in maniera diversa e situazioni diverse non possono essere trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (
41
).
30.
Anche il fatto che gli organismi di diffusione radiotelevisiva possano ricevere un equo compenso per la copia privata dei film da loro prodotti è irrilevante. Ciascuno dei diritti esclusivi di cui all’articolo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2001/29 è distinto e separato. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, un equo compenso è, in linea di principio, dovuto per la copia privata dei materiali protetti da ciascuno di tali diritti. La riproduzione di una fissazione di una trasmissione può quindi dar luogo a diritti all’equo compenso diversi e indipendenti per gli organismi di diffusione radiotelevisiva ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (
42
).
D.
Applicazione dell’articolo 2, lettera e), e dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 al presente procedimento – Controversia tra due società – Principi del primato del diritto dell’Unione e dell’efficacia diretta – Emanazioni dello Stato
31.
Poiché il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di una direttiva nell’ambito di una controversia tra due società a responsabilità limitata (
43
), è necessario esaminare, alla luce delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] (
44
), l’applicabilità di un’eventuale sentenza della Corte.
32.
Il principio del primato del diritto dell’Unione richiede, tra l’altro, che i giudici nazionali interpretino, per quanto possibile, il loro diritto nazionale in modo da renderlo conforme al diritto dell’Unione. Spetta pertanto al giudice del rinvio esaminare, in particolare, se l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG possa essere oggetto di un’interpretazione conforme all’articolo 2, lettera e), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Tale esigenza è tuttavia limitata dai principi generali del diritto, tra i quali figura quello secondo cui le disposizioni nazionali non devono essere interpretate contra legem (
45
).
33.
Senza volere anticipare l’interpretazione finale del giudice del rinvio in merito al diritto nazionale, nella domanda di pronuncia pregiudiziale si afferma che «la normativa nazionale sul diritto d’autore dispone che gli organismi di diffusione radiotelevisiva sono del tutto esclusi dal diritto a compenso». Sembra quindi poco probabile che il giudice del rinvio sia in grado di interpretare le disposizioni di diritto nazionale pertinenti, in particolare l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG, in modo da renderle conformi all’articolo 2, lettera e), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.
34.
Qualora il giudice del rinvio non sia in grado di adottare un’interpretazione conforme del diritto nazionale, il principio del primato del diritto dell’Unione gli impone, in una causa pendente, di disapplicare qualsiasi disposizione del diritto nazionale contrastante con una disposizione applicabile della direttiva 2001/29 che abbia efficacia diretta (
46
).
35.
A mio avviso, sia l’articolo 2, lettera e), sia l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 hanno siffatta efficacia diretta.
36.
Il diritto di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 è definito in termini chiari e inequivocabili (
47
). Esso è generico e la sua attuazione e i suoi effetti non sono condizionati né subordinati all’adozione di misure in forma particolare da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ne consegue che l’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 costituisce una misura di armonizzazione completa del diritto esclusivo degli organismi di diffusione radiotelevisiva di riprodurre le fissazioni delle loro trasmissioni e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno alcun potere discrezionale nell’attuazione di tale disposizione (
48
).
37.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 impone inequivocabilmente agli [OSCURATO:PERSONA] membri che scelgono di attuare l’eccezione per copia privata ai sensi di detta disposizione un obbligo incondizionato e preciso di garantire che ai titolari dei diritti sia corrisposto un equo compenso (
49
). Sebbene la direttiva 2001/29 non fornisca ulteriori dettagli sui vari elementi del sistema di equo compenso, e gli [OSCURATO:PERSONA] membri godano di un’ampia discrezionalità al riguardo, l’obbligo di garantire ai titolari dei diritti un equo compenso ha efficacia diretta. Il titolare del diritto di riproduzione deve «beneficiare ipso iure, direttamente e originariamente, del diritto ad un equo compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in base all’eccezione detta “per copia privata”» e «deve “necessariamente” percepire il versamento di detto [equo] compenso» (
50
).
38.
La questione che si pone nel caso di specie è se la ricorrente possa invocare l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in un procedimento contro la convenuta al fine di ottenere la disapplicazione di una normativa nazionale contrastante con tali disposizioni. L’articolo 288, terzo comma, TFUE stabilisce che le direttive non possono di per sé creare obblighi a carico di soggetti di diritto e quindi non possono essere fatte valere in quanto tali nei confronti di soggetti di diritto dinanzi a un giudice nazionale. Anche se chiare, precise e incondizionate, le disposizioni di una direttiva, come quelle di cui all’articolo 2, lettera e), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non consentono al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad esse contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un soggetto di diritto (
51
).
39.
Una direttiva può comunque essere invocata nei confronti di uno Stato membro, a prescindere dalla veste in cui quest’ultimo agisce. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva laddove quest’ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all’autorità o al controllo dello Stato o a cui uno Stato membro abbia demandato l’assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (
52
).
40.
All’udienza, sia la convenuta che il governo tedesco hanno confermato che la convenuta è una società di gestione collettiva a cui la legge ha conferito poteri speciali e che deve agire nell’interesse pubblico. Ne consegue che, qualora il giudice del rinvio si trovi nell’impossibilità di interpretare l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG in modo conforme agli articoli 2, lettera e), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, la ricorrente può avvalersi di queste ultime disposizioni nella sua controversia con la convenuta per cercare di persuadere tale giudice a disapplicare l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG.
VI.
Conclusione
41.
Alla luce delle suesposte considerazioni propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) come segue:
L’articolo 2, lettera e), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro preveda un’eccezione per copia privata al diritto esclusivo di riproduzione degli organismi di diffusione radiotelevisiva nelle fissazioni delle loro trasmissioni, escludendo al contempo il diritto a un equo compenso per tale copia qualora essa arrechi loro un pregiudizio più che minimo. Il fatto che gli organismi di diffusione radiotelevisiva possono avere diritto a un equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in qualità di produttori cinematografici è irrilevante.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) SAT.1 Gold è un canale televisivo privato finanziato attraverso la pubblicità.
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
GU 2001, L 167, pag. 10
), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (
GU 2019, L 130, pag. 92
).
(
4
) E per fini né direttamente, né indirettamente commerciali.
(
5
) Articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/29.
(
6
) BGBl. 1965 I, pag. 1273.
(
7
) Il quale esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto di ricevere un equo compenso.
(
8
) Sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan (
C‑467/08
,
EU:C:2010:620
, punto
36
); del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie (
C‑462/09
,
EU:C:2011:397
, punto
34
), e del 9 giugno 2016, EGEDA e a. (
C‑470/14
,
EU:C:2016:418
, punto
21
).
(
9
) Il governo tedesco ritiene che spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri fissare tale soglia.
(
10
) Il governo tedesco ritiene che «quando un’emissione radiotelevisiva viene registrata da un privato, debba essere operata una distinzione tra la registrazione dell’emissione e la registrazione dei contenuti trasmessi. L’emittente non subisce alcuna perdita economica diretta a causa della registrazione del programma trasmesso».
(
11
) Sentenza del 27 giugno 2013, VG Wort e a. (
da C‑457/11 a C‑460/11
,
EU:C:2013:426
, punto
61
).
(
12
) La dicotomia tra il diritto d’autore stricto sensu e i diritti connessi o limitrofi si riflette a livello internazionale nella protezione distinta garantita, tra l’altro, dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971, nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979), e dalla Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «convenzione di Roma»). L’articolo 13, lettera b), punto i), della convenzione di Roma stabilisce che gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o vietare le fissazioni, effettuate senza il loro consenso, delle loro trasmissioni. Ai sensi dell’articolo 13, lettera c), punto i), della medesima convenzione, essi godono del diritto di autorizzare o vietare la riproduzione della fissazione delle loro trasmissioni.
(
13
) Sentenza del 4 ottobre 2011 (
C‑403/08 e C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, punti da
148
a
150
).
(
14
) Ad esempio, sia il regista principale, in qualità di autore dell’opera cinematografica, sia il produttore, in quanto responsabile degli investimenti necessari alla produzione dell’opera, sono titolari del diritto di riproduzione relativamente a un film trasmesso. V. articolo 2, lettere a) e d), della direttiva 2001/29, nonché sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan (
C‑277/10
,
EU:C:2012:65
, punto
92
).
(
15
) Siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
(
16
) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (
GU 2006, L 376, pag. 28
). Per una panoramica dei diversi diritti connessi degli organismi di diffusione radiotelevisiva nell’Unione europea, v. sentenza dell’8 settembre 2022, RTL Television (
C‑716/20
,
EU:C:2022:643
, punto
58
).
(
17
) Sentenza del 29 novembre 2017, VCAST (
C‑265/16
,
EU:C:2017:913
, punti
40
e
52
). Sembrerebbe, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che l’articolo 87 dell’UrhG rifletta questa distinzione. V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.
(
18
) V., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Szpunar nella causa Ocilion / IPTV Technologies (
C‑426/21
,
EU:C:2022:999
, paragrafi da
42
a
44
).
(
19
) Tenuto conto delle difficoltà pratiche per identificare gli utenti privati e obbligarli a indennizzare i titolari del diritto, nonché in considerazione del fatto che ciascun uso privato, singolarmente considerato, può arrecare un pregiudizio minimo senza far sorgere un obbligo di pagamento, è consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri istituire un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che fabbricano apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e li mettono a disposizione di utenti privati, oppure rendono loro un servizio di riproduzione. Nell’ambito di un siffatto sistema, i soggetti che dispongono di dette apparecchiature versano un prelievo per copia privata, onere che a loro volta essi ripercuotono sul prezzo richiesto per la messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione o sul prezzo del servizio di riproduzione fornito. L’utente privato si fa quindi carico, in ultima analisi, dell’onere del prelievo. Sentenza del 24 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑433/20
,
EU:C:2022:217
, punto
45
) e dell’8 settembre 2022, Ametic (
C‑263/21
,
EU:C:2022:644
, punti
37
e
38
).
(
20
) Sentenze del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie (
C‑462/09
,
EU:C:2011:397
, punto
34
) e dell’8 settembre 2022, Ametic (
C‑263/21
,
EU:C:2022:644
, punto
69
e giurisprudenza ivi citata).
(
21
) Secondo costante giurisprudenza, inoltre, le diverse eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione previste all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, in quanto deroghe, devono essere interpretate restrittivamente. Sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a. (
C‑435/12
,
EU:C:2014:254
, punti
21
e
22
).
(
22
) V. sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑521/11
,
EU:C:2013:515
, punti
17
e
18
). V., per analogia, sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan (
C‑277/10
,
EU:C:2012:65
, punti da
90
a
94
).
(
23
) Come la forma, le modalità e l’entità di tale compenso.
(
24
) Sentenze del 9 giugno 2016, EGEDA e a. (
C‑470/14
,
EU:C:2016:418
, punti
21
e
22
e giurisprudenza ivi citata), e del 24 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (
C‑433/20
,
EU:C:2022:217
, punti da
36
a
38
).
(
25
) Il considerando 35 della direttiva 2001/29 prevede che «[i]n taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte (...). In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento». Il considerando 38 della direttiva 2001/29 prevede che «[s]i dovrebbe consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso (...)».
(
26
) Sentenza del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑110/15
,
EU:C:2016:717
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
(
27
) L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 si applica ai titolari di diritti in generale. Esso non distingue tra titolari di diritti d’autore e titolari di diritti connessi.
(
28
) Il compenso non deve superare l’eventuale pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti e non può essere richiesto per le copie realizzate a fini commerciali. V., per analogia, sentenza del 24 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (
C‑433/20
,
EU:C:2022:217
, punti
50
e
53
). V., altresì, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic (
C‑263/21
,
EU:C:2022:644
, punti da
39
a
43
).
(
29
) Il considerando 3 della direttiva 2001/29 enuncia che «l’armonizzazione (...) riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale». Secondo il considerando 31 della direttiva 2001/29, «[d]eve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti».
(
30
) Sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑463/12
,
EU:C:2015:144
, punto
59
). V., per analogia, sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild‑Kunst (
C‑392/19
,
EU:C:2021:181
, punto
54
e giurisprudenza ivi citata).
(
31
) Sentenza del 21 ottobre 2010Padawan (
C‑467/08
,
EU:C:2010:620
, punti da
39
a
42
). Al punto 42 di detta sentenza, la Corte ha affermato che «l’equo compenso dev’essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette per effetto dell’introduzione dell’eccezione per copia privata». Il considerando 35 della direttiva 2001/29 vi fa parimenti riferimento.
(
32
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (
GU 2014, L 84, pag. 72
). V., altresì, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic (
C‑263/21
,
EU:C:2022:644
, punto
46
).
(
33
) Il governo austriaco ha indicato all’udienza che l’equo compenso è generalmente regolato in modo astratto, in quanto il compenso non può essere valutato in ogni singolo caso. La Corte ha affermato che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non esclude la presunzione relativa che i supporti vergini o di registrazione siano utilizzati per scopi privati quando sono commercializzati a persone fisiche, a condizione che tale presunzione non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente per scopi commerciali. V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e altri (
C‑521/11
,
EU:C:2013:515
, punto
45
).
(
34
) Sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑521/11
,
EU:C:2013:515
, punti
49
e
51
).
(
35
) Che ecceda il pregiudizio minimo.
(
36
) L’avvocato generale Szpunar ha osservato che «la registrazione di un’emissione televisiva consente, in primo luogo, di guardare tale emissione al di fuori della fascia oraria nella quale è stata programmata e, in secondo luogo, di conservarne una copia per guardarla una seconda volta o per trasferirla su un apparecchio diverso dal televisore, ad esempio su un apparecchio portatile. Ciò costituisce dunque un servizio aggiuntivo rispetto alla radiodiffusione iniziale. Gli organismi televisivi potrebbero voler fornire essi stessi un simile servizio, così sfruttando le opere di cui detengono i diritti e ricavandone ulteriori introiti». Gli organismi di diffusione radiotelevisiva privati, inoltre, si finanziano principalmente mediante introiti pubblicitari. Detti introiti vengono ridotti dalla copia privata. V., in tal senso, le conclusioni presentate nella causa VCAST (
C‑265/16
,
EU:C:2017:649
, paragrafi
67
e
68
). La convenuta ha sottolineato che le emittenti private, a differenza delle emittenti pubbliche, non hanno altre fonti di compenso per la copia privata, poiché non ottengono alcun beneficio dal canone di abbonamento riscosso dai telespettatori.
(
37
) La mancata corresponsione dell’equo compenso quando dovuto estende la portata dell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e limita i diritti concessi dall’articolo 2 della stessa in un modo che il legislatore dell’Unione non avrebbe potuto prevedere.
(
38
) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non può estendersi oltre i suoi termini espliciti. L’eccezione al diritto di riproduzione, quindi, non comprende il diritto a un equo compenso e il titolare esclusivo dei diritti non può rinunciarvi: sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan (
C‑277/10
,
EU:C:2012:65
, punto
105
). Nonostante l’esplicita intenzione del legislatore dell’Unione di consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di derogare al diritto esclusivo di riproduzione, farlo con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 5 della stessa minaccerebbe l’effettività dell’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi cui tale direttiva dà attuazione, nonché l’obiettivo di certezza del diritto che essa persegue. V., per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a. (
C‑476/17
,
EU:C:2019:624
, punti da
60
a
63
).
(
39
) Sebbene i considerando della direttiva 2001/29 facciano riferimento in alcuni casi alla necessità di promuovere la creatività, essi si riferiscono anche alla necessità di garantire che i titolari dei diritti siano ricompensati e ricevano un rendimento per il loro investimento. V. considerando 4, 10 e 11 della direttiva 2001/29.
(
40
) Sentenze del 13 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑310/17
,
EU:C:2018:899
, punti
36
e
37
), e dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑833/18
,
EU:C:2020:461
, punti
21
e
22
). V. altresì sentenza del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑5/08
,
EU:C:2009:465
, punti da
33
a
35
).
(
41
) V., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic (
C‑263/21
,
EU:C:2022:644
, punto
56
e giurisprudenza ivi citata). [OSCURATO:PERSONA] membri devono applicare coerentemente l’eccezione contenuta nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Tale requisito sarebbe compromesso se gli [OSCURATO:PERSONA] membri fossero liberi di prevedere un’eccezione per copia privata che non rispetta i termini espliciti di tale disposizione, con la conseguenza che i titolari dei diritti devono ricevere un equo compenso.
(
42
) La convenuta ha dichiarato in udienza che gli organismi di diffusione radiotelevisiva producono solo l’1% dei contenuti che trasmettono. Le emittenti radiofoniche non producono pellicole e non hanno diritto a un equo compenso in veste di produttori. Risulta quindi, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che le argomentazioni poste al centro della sua seconda questione sono di scarsa o di nessuna rilevanza pratica per la definizione del procedimento dinanzi ad esso pendente.
(
43
) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).
(
44
) [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il giudice del rinvio deve innanzitutto verificare se l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG possa essere interpretato in conformità con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Qualora non fosse possibile, la [OSCURATO:PERSONA] riterrebbe che le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possano essere invocate nei confronti di organizzazioni o entità che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. Benché ciò sia in ultima analisi di competenza del giudice del rinvio, la convenuta – la società di gestione collettiva – sembra disporre di poteri speciali tali da consentire alla ricorrente di invocare nei suoi confronti disposizioni incondizionate e sufficientemente precise della direttiva 2001/29 nel presente procedimento.
(
45
) Sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑261/20
,
EU:C:2022:33
, punti
25
,
27
e
28
e giurisprudenza ivi citata).
(
46
) Ibidem, punti da 28 a 30 e giurisprudenza ivi citata.
(
47
) Il considerando 21 della direttiva 2001/29 stabilisce che gli atti coperti dal diritto di riproduzione devono essere definiti in senso ampio. Tale requisito emerge dal testo dell’articolo 2 della direttiva 2001/29 e dall’uso di espressioni quali «diretta o indiretta», «temporanea o permanente», «in qualunque modo o forma». Sentenza del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑5/08
,
EU:C:2009:465
, punti da
40
a
42
).
(
48
) V., per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a. (
C‑476/17
,
EU:C:2019:624
, punti da
83
a
85
e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] NRW (
C‑469/17
,
EU:C:2019:623
, punti da
35
a
38
).
(
49
) V. per analogia, sentenza del 9 giugno 2016, EGEDA e a. (
C‑470/14
,
EU:C:2016:418
, punto
20
).
(
50
) V., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan (
C‑277/10
,
EU:C:2012:65
, punti da
95
a
109
). V., altresì, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan (
C‑467/08
,
EU:C:2010:620
, punto
37
). La Corte ha statuito che la nozione di «equo compenso», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli [OSCURATO:PERSONA] medesimi di determinare le modalità e l’entità di tale equo compenso.
(
51
) Sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑261/20
,
EU:C:2022:33
, punti
31
e
32
e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenze del 27 marzo 2019, Pawlak (
C‑545/17
,
EU:C:2019:260
, punti
89
e
90
), e del 30 aprile 2020, D.Z. – [OSCURATO:PERSONA] (
C‑584/18
,
EU:C:2020:324
, punto
81
).
(
52
) Sentenza del 7 agosto 2018, Smith (
C‑122/17
,
EU:C:2018:631
, punto
45
). V. altresì sentenza del 2 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] / Italia e a. (
C‑425/19 P
,
EU:C:2021:154
, punto
77
). La condizione secondo cui l’organismo deve essere soggetto al controllo dello Stato o disporre di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli non ha carattere cumulativo. Sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell (
C‑413/15
,
EU:C:2017:745
, punti da
22
a
29
).