CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 18590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];uditi i [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleSTEFANO VISONÀ e del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso chiedendo che la questione posta con il rinvio pregiudizialeNumero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026venga risolta nel senso che il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 del2012, da interpretare in base al precedente comma 54, dispone che iperiodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionalivadano conteggiati come giorni di ferie anche in assenza di richiestaavanzata in tal senso dal docente non di ruolo o di esplicito provvedimentodel dirigente scolastico, a differenza del regime stabilito per il periodo daltermine delle lezioni fino al 30 giugno;uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], WALTER MICELIe l’Avvocato dello Stato [OSCURATO:PERSONA] che hanno discussoriportandosi ai rispetti scritti difensivi.1. L’insegnante ricorrente ha prestato la sua attività di docente atempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, in forzadi contratti su posto comune e scadenza al 30 giugno, ossia destinati acoprire cattedre c.d. “di fatto” ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 127/1999fino al termine delle attività didattiche.Cessata l’attività, ha rivendicato in giudizio il pagamentodell’indennità sostitutiva di ferie non godute.2. Il tribunale ha accolto la domanda limitatamente alla differenza trai giorni di ferie maturati e le giornate di sospensione delle lezioni nelcorso dell’anno scolastico, siccome definiti dai calendari regionali,limitatamente all’importo di € 657,42.3. L’insegnante ha impugnato la sentenza in appello, concludendo persentire riformare la sentenza di primo grado e condannare il Ministero apagargli, a titolo di indennità per ferie non fruite, la maggior somma di €2.858,36.3.1. Ha invocato l’applicazione dei principi affermati dalla Corte diGiustizia UE e dalla Corte di cassazione, secondo cui spetta al datore dilavoro adottare cautele per rendere effettivo il diritto del lavoratore abeneficiare delle ferie annuali retribuite, invitandolo a fruirne edRGN 887/2026Pag.2Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026avvertendolo che, in difetto, perderà il diritto alle stesse così comeall’indennità sostitutiva.In particolare, il docente ha sostenuto di essere rimasto a disposizionedella scuola anche nei periodi di sospensione delle attività scolastiche,sottolineando come l’insegnamento non consista solo nelle lezioni frontalima anche in tutte le attività ad esso funzionalmente collegate, in linea conle previsioni normative, che facoltizzano ma non impongono la fruizionedelle ferie nei predetti periodi, senza distinguere tra la sospensione dellelezioni insistente tra il primo e l’ultimo giorno di lezione e quella incidentenell’arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno.3.2. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha posto in evidenza laratio ispiratrice della riforma legislativa del 2012, volta ad uniformare ilregime di godimento delle ferie tra docenti precari e stabilizzati e adimporre il divieto di monetizzazione, ribadendo che, ai sensi dell’art. 1,comma 54, della legge n. 228 del 2012, tutti i docenti sono consideratiautomaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni aprescindere da specifica domanda, che appare superflua nel corsodell’anno scolastico e necessaria solo dalla fine delle lezioni al 30 giugno,in tal modo circoscrivendo a tale periodo la portata del principio espressodalla giurisprudenza di legittimità.4. All’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – nel corso della quale idifensori delle parti, a tanto invitati, hanno discusso anche sull’eventualerinvio pregiudiziale a questa S.C. ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ.– la Corte d’appello di Torino si è riservata la decisione ed ha quindiemesso l’ordinanza di rinvio ex art. 363-bis cod. proc. civ.5. La questione interpretativa sottoposta ai sensi dell’art. 363-bis cod.proc. civ. è stata delineata attraverso la disamina della normativa diriferimento, a partire dalla disciplina già prevista dal c.c.n.l. di comparto2006/2009, per poi passare all’intervento del legislatore del 2012,dapprima con l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come convertitodalla legge n. 135 del 2012, in ordine al cd. divieto di monetizzazioneRGN 887/2026Pag.3Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026delle ferie, e, poi, con l’art. 1, commi 54-56, della legge n. 228 del 2012,con cui è stata prevista una disciplina speciale per il settore scolastico.E’ stata, poi, richiamata l’interpretazione espressa sul tema dallaCorte di giustizia UE nonché dalla Corte costituzionale, per rappresentarecome, a seguito di alcune pronunce di questa Corte – essenzialmenteriferibili al periodo compreso fra la fine delle lezioni ed il 30 giugno – siainsorto un vasto contenzioso per il riconoscimento dell’indennitàsostitutiva delle ferie anche in relazione ai giorni di sospensione dellelezioni definiti dai calendari scolastici regionali (vacanze natalizie,vacanze pasquali, di Carnevale e ponti vari).5.1. Rispetto a tale specifica questione la giurisprudenza di meritorisulterebbe divisa fra chi ritiene estensibile anche a tale periodo ilprincipio espresso da questa Corte, secondo una lettura delle locuzionicontenute nella dizione normativa (“fruisce”, “è consentito”) in termini dimera facoltà e non di obbligo di godimento delle ferie, con esclusione diuna previsione di collocamento ex lege dei docenti in ferie nei giorni disospensione delle lezioni (Tribunale di Torino nn. 401/25, 899/25,1643/25, 1804/25, Tribunale di Genova nn. 435/25 e 727/25, Tribunale diMilano nn. 2808/25, 3347/25, Tribunale di Venezia n. 597/25, Tribunale diMilano n. 814/25), e chi, invece, interpreta congiuntamente la disciplina dicui all’art. 1, commi 54 e 55, della legge n. 228 del 2012 nel sensodell’obbligatorietà della fruizione di ferie per tutti i docenti durante lasospensione delle lezioni (nell’arco temporale dal loro inizio e sino al lorotermine), limitando l’applicazione dei principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30giugno, che si colloca al di fuori dei “giorni di sospensione delle lezioni”, inaderenza alla ratio generale, individuata nell’esplicita e generalizzataprevisione di fruizione obbligatoria delle ferie secondo le modalità previstenei vari ordinamenti e nel divieto di corresponsione di trattamentieconomici sostitutivi, e compatibilmente con il diritto eurounitario,RGN 887/2026Pag.4Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026ancorato ad una attività continua, non correlata alla peculiarità delsistema scolastico, il cui calendario regionale predeterminerebbe conprecisione i periodi di fruibilità necessaria delle ferie, risultando, per taleragione, superflua l’informativa sul godimento da parte del dirigentescolastico (Tribunale di Torino nn. 838/2025, 1287/25, 1791/25, 1837/25,2031/25, Tribunale di Milano n. 2719/25, Tribunale di Napoli n. 4588/25,Tribunale di Ancona n. 509/25, Tribunale di Gorizia n. 150/25).6. Con decreto depositato in data 16 marzo 2026 (e pubblicato ancheai sensi dell’art. 137-ter disp. att. cod. proc. civ.), il [OSCURATO:PERSONA] Presidente,previo vaglio di ammissibilità, ha disposto l’assegnazione della questionealla Sezione Lavoro per l’enunciazione del principio di diritto.7. In prossimità della discussione in udienza pubblica il pubblicoministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel sensodella piena legittimità della condotta dell’Amministrazione.8. Sono stati presentati, nel presente giudizio incidentale, memoria dicostituzione nell’interesse del ricorrente ed ai fini della partecipazioneall’udienza di discussione nonché atto di costituzione del Ministeroegualmente ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va delibata l’ammissibilità della questioneinterpretativa sottoposta dalla Corte d’appello di Torino ai sensi dell’art.363-bis cod. proc. civ., valutata solo prima facie nel decreto del PrimoPresidente di assegnazione a questa Sezione (in tal senso, Cass. Sez. U,13/12/2023, n. 34851; Cass. Sez. U, 07/05/2024, n. 12449; Cass. Sez. U,29/05/2024, n. 15130).Occorre soffermarsi, in particolare, sulla sussistenza del carattere di“novità” della questione, che la difesa della parte privata, anche durante ladiscussione, ha revocato in dubbio perché risulterebbe già decisa e risoltada questa Corte con le pronunce citate nella stessa ordinanza dirimessione attraverso l’affermazione del principio – che risulterebbeespresso in via generale e senza differenziare i periodi – per cui il docenteRGN 887/2026Pag.5Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie ha dirittoall’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averloinutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in casodiverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.1.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide il vaglio di ammissibilità espresso sul puntonel decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente.Infatti, sia pure nella sintesi propria della forma provvedimentalestabilita per la fase preliminare dall’art. 363-bis cod. proc. civ., è stato ivievidenziato che l’affermazione di diritto sopra riportata e che si rinvieneinizialmente in Cass. Sez. L, 05/05/2022, n. 14268 è stata resa incontroversia ancora assoggettata al regime di cui al c.c.n.l. di compartodel 2007, disapplicato, come sarà chiarito meglio infra al § 3.4., solo adecorrere dal 1° settembre 2013. Il medesimo principio di diritto è statoripreso puntualmente da Cass. Sez. L, 15/05/2024, n. 13440, e da Cass.Sez. L, 07/05/2025, n. 11968, pure chiamate a pronunciarsi in fattispecieancora regolate dalla citata contrattazione collettiva.Quanto, poi, agli ulteriori precedenti intervenuti sulla questione (Cass.Sez. L, 03/06/2024, n. 15415; Cass. Sez. L, 17/06/2024, n. 16715, eCass. Sez. L, 06/11/2024, n. 28587), il principio ivi espresso («Il docentea tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante ilperiodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, ameno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato agoderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alleferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, inparticolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integratodall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essereinterpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente laperdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennitàRGN 887/2026Pag.6Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante unainformazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizionedi esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima dellacessazione del rapporto di lavoro») è stato dichiaratamente perimetrato alcaso sottoposto all’attenzione della Corte, vale a dire al periodo fra iltermine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, come palesato dallaprecisazione, significativamente apposta nella parte finaledell’enunciazione, secondo cui «In particolare, il detto docente non puòessere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il terminedelle lezioni e il 30 giugno di ogni anno» (così, espressamente, Cass. n.15415 del 2024, cit., e Cass. n. 16715 del 2024, cit.). Il medesimoprincipio è stato richiamato in Cass. n. 28587 del 2024, cit., riportandotestualmente il passaggio argomentativo riferito al periodo compreso tra lefine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno («deve escludersi che idocenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie,in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigentescolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendariscolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esamidi Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della leggen. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza deldocente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la finedelle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessanole attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e ildirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo néinvitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine conespresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativaindennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussistail diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzatoalla fine del rapporto di lavoro»).1.2. Può, dunque, ravvisarsi, nella specie, il requisito della “novità”della questione, recepito nel comma primo dell’art. 363-bis cod. proc. civ.RGN 887/2026Pag.7Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026in termini di questione “non risolta” dalla Corte di cassazione,formulazione significativamente differente dalla previsione della leggedelega, che parlava di questione di diritto non “ancora affrontata” (in talsenso, Cass. Sez. U, 07/05/2024, n. 12449).La mancata risoluzione emerge, in particolare, dalla formazione di unindirizzo di legittimità in fattispecie ancora regolate da una normativadifferente da quella direttamente implicata nel quesito interpretativoovvero dalla dichiarata perimetrazione del principio ad un periodo diversoda quello oggetto della specifica questione sottoposta.Non senza aggiungere che, come acutamente sottolineatonell’ordinanza di rimessione, proprio in esito alle pronunce asseritamenterisolutive della questione è insorto lo specifico contenzioso in oggetto, ariprova del fatto che le richiamate decisioni, lungi dall’aver dissolto leincertezze sottoposte con il rinvio pregiudiziale, le hanno, sotto certiprofili, alimentate, suscitando il dubbio interpretativo corrispondente allaratio deflattiva sottesa al nuovo istituto (arg., a contrario, in base aldecreto della Prima Presidente n. 18939 del 10/07/2025, che ha escluso lasussistenza del requisito della novità della questione in un caso in cui,dopo una specifica decisione assunta dalla Corte a Sezioni Unite, nonerano state indicate pronunce di merito espressive di un persistentedubbio interpretativo).2. Per procedere all’esame del merito della questione pregiudiziale sirende necessaria la ricognizione del dato normativo rilevante, sia pure2.1. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 74 del d.lgs. 16aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizionilegislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogniordine e grado). Il comma 1 stabilisce che l’anno scolastico ha inizio il 1°settembre e termina il 31 agosto, mentre le attività didattiche,comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento,si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno, conRGN 887/2026Pag.8Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità (comma2), precisandosi che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno200 giorni (comma 3). E’ inoltre previsto che il Ministro della pubblicaistruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,determini, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e dellelezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario dellefestività e degli esami (comma 5), mentre a livello regionale, ilsovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigliscolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed ilcalendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto deiprecedenti commi (comma 7).2.2. In base all’inquadramento generale, può procedersi alla disaminadelle rilevanti disposizioni del c.c.n.l. del comparto scuola 2006/2009,sottoscritto il 29 novembre 2007.Il comma 4 dell’art. 28 chiarisce che gli obblighi di lavoro delpersonale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attivitàfunzionali alla prestazione di insegnamento e, a tal fine, prima dell’iniziodelle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventualiproposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e iconseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in formascritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivodegli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadrodella programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessaprocedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte anuove esigenze.Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, nell’ambito del calendarioscolastico delle lezioni definito a livello regionale, la quota orariasettimanale destinata all’attività di insegnamento per la scuoladell’infanzia (25 ore), per la scuola elementare (22 ore) e per le scuole eistituti d’istruzione secondaria e artistica (18 ore), distribuita in non menodi cinque giornate settimanali.RGN 887/2026Pag.9Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026L’art. 29 disciplina, invece, l’attività funzionale all’insegnamento,costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto daidiversi ordinamenti scolastici, comprendente tutte le attività, anche acarattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa lapreparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alleriunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Inparticolare, il comma 2 declina gli adempimenti individuali, quali lapreparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione deglielaborati, i rapporti individuali con le famiglie, mentre il successivo comma3 individua le attività di carattere collegiale, rappresentate dallapartecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attivitàdi programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione allefamiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali esull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelleistituzioni educative (fino a 40 ore annue), la partecipazione alle attivitàcollegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, in base allaprogrammazione secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti (con laprevisione di un impegno fino a 40 ore annue), oltre allo svolgimento degliscrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi allavalutazione.Quanto alla specifica disciplina delle ferie, l’art. 13 sancisce al comma8, in via generale, che «Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sonomonetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essererichieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.», in virtù delquale, «All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le feriespettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamentosostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato cheindeterminato». Ancora in via generale, il comma 12 stabilisce che«Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi diservizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per ilRGN 887/2026Pag.10Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimentodelle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso dellespese sostenute per il periodo di ferie non goduto».Per il personale docente rilevano, in particolare, i commi 9 e 10dell’art. 13, secondo quanto già chiarito da Cass. n. 14268 del 2022, cit. Atenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docentedurante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante larimanente parte dell’anno può essere fruito dal personale docente unperiodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamentealla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizionella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i solidocenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruitenell’anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolariesigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personalee di malattia - sono godute entro l’anno scolastico successivo, sempre neiperiodi di sospensione dell’attività didattica.Il successivo art. 19 - relativo al regime di ferie, permessi ed assenzedel personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alleprevisioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcuneprecisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, chiarito che le ferie delpersonale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizioprestato, si prevede che, qualora la durata del rapporto sia tale da nonconsentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al terminedell’anno scolastico (e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corsodell’anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «Lafruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corsodell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docentea tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbiachiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nelcorso dell’anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo dellestesse al momento della cessazione del rapporto».RGN 887/2026Pag.11Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026L’art. 14, in tema di festività, ribadisce al comma 1 che «A tutti idipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed allecondizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937», con laprecisazione che è considerato giorno festivo anche la ricorrenza del SantoPatrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadentein giorno lavorativo. Il comma 2 detta la specifica disciplina per ilgodimento di tali festività, prevedendo che esse «sono fruite nel corsodell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docenteesclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esamie l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante iperiodi di sospensione delle lezioni».2.3. Rispetto alle previsioni relative alle ferie è intervenuto illegislatore nell’anno 2012.Con il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, è stato introdotto in via generale il cd.divieto di monetizzazione delle ferie, secondo la regola stabilita al comma8 dell’art. 5, che, nella versione originaria, recita: «Le ferie, i riposi ed ipermessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delleamministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa laCommissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sonoobbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamentie non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamentieconomici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso dicessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioninormative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione adecorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione dellapresente disposizione, oltre a comportare il recupero delle sommeRGN 887/2026Pag.12Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare edamministrativa per il dirigente responsabile».2.4. Poco dopo, il legislatore è nuovamente intervenuto per dettareuna specifica disciplina per il settore scolastico, attraverso l’art. 1, commi54-56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.Secondo il comma 54, «Il personale docente di tutti i gradi diistruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definitidai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agliscrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanenteparte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo nonsuperiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità disostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsioneri aggiuntivi per la finanza pubblica».Il comma 55 ha, poi, aggiunto alla fine del comma 8 dell’art. 5 del d.l.n. 95 del 2012, cit., la disposizione per cui il medesimo comma «non siapplica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliariosupplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine dellelezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giornidi ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione difruire delle ferie».Infine, il comma 56 ha precisato che le previsioni di cui ai commi 54 e55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoroe che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°settembre 2013.Secondo l’interpretazione già resa da Cass. n. 14268 del 2022, cit., cuiva data continuità, il suddetto comma 56 ha attribuito perdurante efficaciafino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrastocon esso; la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di taleprevisione, continuava, dunque, ad essere regolata fino al 31 agosto 2013dall’art. 19 c.c.n.l. 2006/2009, a tenore del quale «il personale docente atempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiestoRGN 887/2026Pag.13Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corsodell’anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse almomento della cessazione del rapporto».2.5. Il quadro normativo è completato dal richiamo alle rilevantidisposizioni del c.c.n.l. 2019-2021 del personale del comparto istruzione ericerca, stipulato il 18 gennaio 2024.Il comma 4 dell’art. 43 disciplina in maniera pressocché sovrapponibilea quanto già stabilito dal comma 4 dell’art. 28 del c.c.n.l. del 2007 gliobblighi di lavoro del personale docente, articolati in attività diinsegnamento ed in attività ad essa funzionali, con la predisposizione, daparte del dirigente scolastico del piano annuale delle attività e iconseguenti impegni del personale docente, nel quadro dellaprogrammazione dell’azione didattico-educativa; il comma 4 del medesimoarticolo stabilisce altresì l’orario settimanale dell’attività di insegnamento,nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livelloregionale, in maniera pressoché identica a quanto già previsto dalcorrispondente comma dell’art. 28 del c.c.n.l. del 2007, articolo di cuiviene disposta espressamente l’abrogazione (art. 43, comma 14).Analogamente, le attività funzionali all’insegnamento sono previstedall’art. 44 in termini non dissimili da quanto già stabilito dalcorrispondente art. 29 del c.c.n.l. del 2007, di cui viene espressamentedisposta l’abrogazione (art. 44, comma 8).Con specifico riferimento alle ferie, l’art. 38 sostituisce il comma 15dell’art. 13 del c.c.n.l. del 2007 come segue: «Le ferie maturate e nongodute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto dellacessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge edelle relative disposizioni applicative.». Di conseguenza, rimane ferma nelresto la previsione del predetto art. 13, giustificandosi la modificaintervenuta in ordine al comma 15 (peraltro già disposta con l’art. 41 delc.c.n.l. del 19 aprile 2018, abrogato con il contratto sottoscritto nel 2024)in coerenza con l’introduzione del divieto di monetizzazione e dellaRGN 887/2026Pag.14Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026speciale previsione di cui ai commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del2012, del resto espressamente fatta salva, oltre che con il richiamo alle“vigenti norme di legge”, anche con apposita dichiarazione congiunta,nella quale «le parti si danno reciprocamente atto che, in base allecircolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. RagioneriaGenerale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del9/11/2012- Dip. [OSCURATO:PERSONA] prot. 32937 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e prot.40033 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), all’atto della cessazione del servizio le ferie nonfruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delleferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi didecesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro perinidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio permaternità o paternità».Quanto, invece, alle ferie del personale assunto a tempo determinato,viene ribadita le generale applicabilità – nei limiti della durata del rapportodi lavoro – delle disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenzestabilite per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 35, comma1), con le seguenti precisazioni, per quanto qui rileva: le ferie delpersonale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizioprestato e qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinatosia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stessesaranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimocontratto stipulato nel corso dell’anno scolastico (art. 35, comma 2). L’art.35 dispone espressamente l’abrogazione dell’art. 19 del c.c.n.l. del 2007,di cui, tuttavia, per quanto già sopra osservato (§ 3.4.), era già statadisposta la disapplicazione a decorrere dal 1° settembre 2013 per la partecontrastante con la disciplina dettata dai commi 54 e 55 dell’art. 1 dellalegge n. 228 del 2012, in base all’espressa previsione contenuta nelcomma 56 del medesimo articolo.RGN 887/2026Pag.15Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/20263. In esito alla ricostruzione normativa, non può omettersi ilriferimento alle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustiziaU.E. che rappresentano le coordinate entro le quali occorre condurrel’esegesi delle norme richiamate.3.1. In primo luogo, occorre considerare la sentenza interpretativa n.95 del 2016 con cui la Corte costituzionale ha disatteso la questionesollevata in ordine alla disciplina dettata al comma 8 dell’art. 5 del d.l. n.95 del 2012, cit., sull’assunto che la norma vada letta nel senso che essanon preclude il riconoscimento economico sostitutivo delle ferie nongodute quando il lavoratore non abbia potuto fruirne per malattia o peraltra causa a lui non imputabile.La conclusione viene avvalorata con il richiamo al tenore letterale delladisposizione, che correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi afattispecie in cui «la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a unascelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o adeventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), checomunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e didatore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito alperiodo di godimento delle ferie». Il dato testuale viene quindi correlato,in chiave di coerenza, con le finalità della disciplina restrittiva, che «siprefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delleferie non godute» mirando «a riaffermare la preminenza del godimentoeffettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione delperiodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto dilavoro». Il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi è,dunque, «volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio allavoratore incolpevole».Secondo questa interpretazione – prosegue il Giudice delle leggi – «ladisciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantitodalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionaliRGN 887/2026Pag.16Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026(Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva conlegge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspettidell’organizzazione dell’orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n.2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).». In particolare, sisottolinea come la «garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare,secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale(sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (explurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, incause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri)».3.2. È noto che, successivamente alla decisione della Cortecostituzionale, la Corte di giustizia UE sia nuovamente intervenuta inmateria con pronunce ancor più stringenti nel sancire l’inderogabilità deldiritto alle ferie.In effetti, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE,l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro non preclude laperdita del diritto alle ferie annuali retribuite, qualora il datore di lavorosia in grado di assolvere l’onere probatorio e risulti quindi che illavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze chene sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuitedopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suodiritto alle medesime (sentenza del 6 novembre 2018 nella causa C-619/16, Kreuziger, punto 54; sentenza del 6 novembre 2018 nella causaC-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,punti 47 e 56). La perdita del diritto alle ferie è quindi limitata ai casi incui il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare ilrelativo diritto (sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-[OSCURATO:PERSONA] der Wissenschaften, cit., punto 35). Anche ove non abbiaRGN 887/2026Pag.17Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026chiesto di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite prima dellacessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non può perdere il dirittoall’indennità sostitutiva automaticamente e senza previa verifica del fattoche il datore di lavoro l’abbia effettivamente posto, segnatamente conun’informazione adeguata, in condizione di esercitare il proprio diritto alleferie prima di tale cessazione (sentenza nella causa C-619/16, Kreuziger,cit., punto 56; sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-[OSCURATO:PERSONA] der Wissenschaften, cit., punto 61). L’onere della provaincombe al datore di lavoro (sentenza nella causa C-619/16, Kreuziger,cit., punto 53; sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-[OSCURATO:PERSONA] der Wissenschaften, cit., punto 46).3.2.1. I medesimi principi sono stati ribaditi anche più di recente e conespresso riferimento alla normativa italiana (sentenza del 18 gennaio2024 nella causa C-218/22, BU v Comune di Copertino), affermandosinuovamente che «l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 nonosta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità diesercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordatoda tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questioneallo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché,tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuiteabbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto chetale direttiva gli conferisce» (sentenza nella causa C-218/22, BU vComune di Copertino, cit., punto 35), sul rilievo che l’obiettivo perseguitodal predetto art. 7 della direttiva «mira in particolare a garantire che illavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare unatutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (sentenza nellacausa C-218/22, BU v Comune di Copertino, cit., punto 38).Nell’analisi della specifica normativa italiana, si chiarisce altresì chel’obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoropubblico, per promuovere la razionale programmazione del periodo di ferieed incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapportoRGN 887/2026Pag.18Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026di lavoro – come desunto anche dall’interpretazione resa dalla Cortecostituzionale in ordine all’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012 – può essereinteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie ecome rispondente alla finalità della direttiva 2003/88 (sentenza nellacausa C-218/22, BU v Comune di Copertino, cit., punto 46).In questa chiave, si ribadisce che se «il lavoratore, deliberatamente econ piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si èastenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto incondizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in casodi cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza diun’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senzache il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitareeffettivamente il suddetto diritto» (sentenza nella causa C-218/22, BU vComune di Copertino, cit., punto 48); in tale ottica, si reitera purel’affermazione per cui «il datore di lavoro è segnatamente tenuto, inconsiderazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annualiretribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che illavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annualiretribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempoinformandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali feriesiano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensionecui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, taliferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periododi riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennitàfinanziaria» (sentenza nella causa C-218/22, BU v Comune di Copertino,cit., punto 49).4. In base al complessivo contesto come sopra ricostruito in cuioccorre collocare il quesito interpretativo formulato nell’ordinanza dirinvio, questa Sezione Lavoro ritiene che la questione pregiudizialeRGN 887/2026Pag.19Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026sottoposta dalla Corte d’appello di Torino debba essere risolta enunciandoi seguenti principi di diritto:«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che alpersonale docente supplente breve e saltuario o docente con contrattofino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamentoeconomico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il terminedell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corsodell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quellidi sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali chericadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito exlege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico,necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni edil 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attivitàvalutative »;«analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n.937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario odocente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattichedeve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunquedell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».Di seguito il fondamento della adottata interpretazione.4.1. Il dato di partenza è costituito dalla attenta considerazione dellafinalità sottesa alla disciplina, anche sovranazionale, in materia. Infatti,l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, nella rigorosainterpretazione che ne ha reso la Corte di giustizia UE, non mira tanto aprecostituire il diritto al trattamento sostitutivo delle ferie non godutequanto, piuttosto, ad assicurare la fruizione del riposo, in chiave direcupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, prevedendo, solo comeestrema ratio e per il caso che il lavoratore non abbia potuto goderne, lamonetizzazione. Ciò che induce a soffermare l’attenzione, in primabattuta, sulla necessità che la normativa e la dimensione organizzativa deldatore garantiscano al lavoratore la concreta possibilità di godere delleRGN 887/2026Pag.20Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026ferie; in tale prospettiva occorre leggere anche l’onere datoriale diassicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore siaeffettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite e di renderloavvertito - se necessario formalmente (Corte di giustizia UE, Max-Planck,cit., punto 45, e BU v Comune di Copertino, cit., punto 49) – che, ove nonne abbia comunque usufruito, le perde senza neppure avere dirittoall’indennità sostitutiva.Dunque, il tratto fondante della disciplina si rinviene proprio nellagaranzia per il lavoratore di poter godere del periodo di riposo nell’arcotemporale di riferimento o, comunque, entro la cessazione del rapporto dilavoro, mentre la previsione della monetizzazione si pone piuttosto comemeccanismo compensativo e, sotto certi profili, latamente sanzionatorioper il datore che non ha organizzato l’attività lavorativa in modo daassicurare la fruizione del riposo, anche attraverso il formale avvertimentoal proprio dipendente. Si comprende, così, anche la portata complessivadell’opzione ermeneutica più volte ribadita dalla Corte europea: ladirettiva non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale chepreveda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo diriferimento (o di un periodo di riporto), purché il lavoratore abbiaeffettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto e,consapevole delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si sia astenutodal fruire delle ferie.4.2. Tale finalità si coglie chiaramente anche nel processointerpretativo seguito dalla Corte costituzionale per rigettare la questionedi costituzionalità dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, cit.: non si revoca indubbio la legittimità della perdita del diritto al trattamento economicosostitutivo delle ferie, ma solo ove il loro mancato godimento non siaimputabile al lavoratore, cosicché, nelle ipotesi in cui lo stesso non abbiaavuto la concreta possibilità di fruirne, non può essere posto indiscussione il diritto ad ottenere l’indennità che tale perdita compensa. Lafinalità della legge in contestazione viene, quindi, espressamenteRGN 887/2026Pag.21Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026rapportata alla finalità antielusiva, per prevenire il rischio di abusivoricorso alla monetizzazione delle ferie, frustrando lo scopo fondamentale diassicurare l’effettivo godimento del riposo.4.3. La disciplina speciale prevista dal legislatore ai commi 54 e 55della legge n. 228 del 2012 raccoglie la finalità essenziale di assicurare ilgodimento delle ferie dei docenti rapportandola alle peculiari esigenze delsettore scolastico, bilanciando, in base alla specifica organizzazione dellavoro, l’interesse pubblico a garantire la continuità dell’attività didatticacon la necessità di garantire ai dipendenti la fruizione dei giorni di riposomaturati, prefigurando, in particolare per il personale non di ruolo, lecondizioni per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva.4.4. Il comma 54, infatti, si inscrive nella previsione generalecontenuta nel primo periodo del comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del2012, secondo cui le ferie e i riposi ed i permessi spettanti al personaledelle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondoquanto previsto dai rispettivi ordinamenti, stabilendo che il personaledocente di tutti i gradi di istruzione – senza distinzione fra personale diruolo e non – fruisce delle ferie «nei giorni di sospensione delle lezionidefiniti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinatiagli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative», mentre, durantela rimanente parte dell’anno, la fruizione è consentita solo nei limiti di unperiodo non superiore a sei giornate lavorative e subordinatamente alreperimento di una sostituzione senza oneri.La seconda parte della disposizione provvede a delimitare il diritto allafruizione delle ferie nei periodi di svolgimento delle lezioni proprio perassicurare la continuità dell’attività di insegnamento, che verrebbe,invece, ad essere potenzialmente compromessa ove i docenti fossero liberidi avanzare le proprie richieste di ferie senza alcun condizionamento.4.4.1. Il primo periodo del medesimo comma, da leggere in chiavesistematica e teleologica con la seconda parte, individua invece il periodoin cui è consentita la fruizione delle ferie da parte del personale docente,RGN 887/2026Pag.22Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026di ruolo e non, prevedendo che lo stesso “fruisce” delle ferie «nei giorni disospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali», vale adire nei giorni in cui i docenti non sono chiamati a svolgere attività diinsegnamento in base al piano definito a livello regionale, di cui al comma7 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui il sovrintendentescolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali,determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al lorosvolgimento, nel rispetto di quanto disposto dai precedenti commi esegnatamente: l’anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31agosto (comma 1); le attività didattiche, comprensive anche degli scrutinie degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodocompreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nelmese di luglio degli esami di maturità (comma 2); allo svolgimento dellelezioni sono assegnati almeno 200 giorni (comma 3); è il Ministro dellapubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,a determinare, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche edelle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario dellefestività e degli esami (comma 5). Quindi, il piano regionale determinal’inizio delle lezioni e il calendario del loro svolgimento, conl’individuazione dei giorni di sospensione in base alle festività siccomedefinite a livello nazionale.Pertanto, proprio perché nel periodo di sospensione delle lezioni – chesi colloca nell’arco temporale tra l’inizio ed il termine delle stesse – gliinsegnanti non sono chiamati a svolgere attività di insegnamento e, diregola, neppure attività collegiali ad esse funzionali, la disciplina specialedel settore scolastico prevede che i docenti, sia di ruolo che non, possanousufruire dei giorni di ferie senza i condizionamenti previsti per larimanente parte dell’anno.Tale regola, dunque, vale a disciplinare le modalità di fruizione delleferie da parte dei docenti nel rispetto dell’organizzazione lavorativapeculiare del settore scolastico e della salvaguardia dell’interesse pubblicoRGN 887/2026Pag.23Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026a garantire la continuità dell’insegnamento nei periodi in cui si svolgono lelezioni.4.4.2. La regola è espressamente delimitata dalla locuzione che sirinviene nel prosieguo della disposizione, che esclude dal regime di liberafruibilità delle ferie i giorni di sospensione delle lezioni «destinati agliscrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.».L’inciso, sebbene rapportato alla prima parte del comma, relativa aigiorni di “sospensione” delle lezioni, intende chiaramente riferirsi alperiodo intercorrente tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, data in cuiterminano le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami(salva l’eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità),secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del1994. La precisazione vale, per l’appunto, a chiarire che il regime di liberafruibilità delle ferie stabilito nella prima parte della disposizione non siapplica al periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno, in cui si collocanodi regola gli scrutini e gli esami, dovendosi necessariamente assicurare lacompatibilità del godimento delle stesse con l’assolvimento degli obblighifunzionali all’insegnamento, con particolare riferimento alle attivitàcollegiali oggetto di programmazione del dirigente scolastico, inconformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva (artt. 28-29c.c.n.l. del 2007; artt. 43-44 del c.c.n.l. del 2024), per assicurare iltempestivo completamento delle prescritte attività valutative.4.5. L’esegesi del comma 54 conduce alla conseguente lettura delsuccessivo comma 55, che, assai significativamente, ha modificato ilcomma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, cit., con la previsione di unadisciplina speciale per il riconoscimento del trattamento sostitutivo delleferie al personale a tempo determinato della scuola.Infatti, la disposizione vale ad escludere l’applicabilità al settorescolastico del divieto generale di monetizzazione delle ferie, in ragionedella peculiare organizzazione dell’attività lavorativa e dei ritmi scanditianche dai calendari regionali, in chiave funzionale al preminente interesseRGN 887/2026Pag.24Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026pubblico di assicurare non solo la continuità dell’insegnamento ma anche iltempestivo completamento delle attività valutative dei discenti.Ne consegue il riconoscimento dell’indennità sostitutiva limitatamentealla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui «è consentito alpersonale in questione di fruire delle ferie», vale a dire, essenzialmente,nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionalinell’arco temporale dall’inizio al termine delle stesse, con esclusione delperiodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ogni anno.Infatti, come osservato al punto precedente, è questo il periodo in cui idocenti non sono tenuti a svolgere attività di insegnamento né, di regola,settore, agli stessi è “consentito” fruire delle ferie; viceversa, come puregià sopra sottolineato, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno diogni anno, i docenti sono chiamati a tenersi a disposizione del dirigentescolastico nella pianificazione delle attività funzionali all’insegnamento, conparticolare riferimento a quelle collegiali, quali scrutini ed esami,necessarie per completare il percorso scolastico annuale, anche in punto dicorrispondente valutazione, dei discenti.4.6. La disposizione, pertanto, non contempla un’ipotesi di automaticaimputazione del predetto periodo a titolo di ferie né prescinde dallarichiesta dell’interessato, necessaria e prevista dalla contrattazionecollettiva (art. 13, comma 8, c.c.n.l. del 2007), ma provvede a regolare ildiritto all’indennità sostitutiva prevedendo unicamente la monetizzazionedei giorni di ferie che il docente non abbia potuto godere per causa a sénon imputabile. E’ evidente, infatti, che il docente cui sia conferita unasupplenza breve o saltuaria potrebbe non aver avuto la concretapossibilità di usufruire dei (pur pochi) giorni di ferie maturati ove nelproprio periodo lavorativo non vi siano stati giorni di sospensione dellelezioni; viceversa, il docente cui sia stata conferita la supplenza sindall’inizio delle lezioni e sino al termine delle attività didattiche, potràeffettivamente avvalersi dei giorni di sospensione delle lezioni, resiRGN 887/2026Pag.25Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026tempestivamente noti con la predisposizione del calendario regionale, perusufruire dei giorni di ferie progressivamente e proporzionalmentematurati.5. La corretta esegesi delle norme investite dalla questionepregiudiziale risulta anche pienamente conforme al diritto eurounitario,nella pur rigorosa interpretazione fornita dalla Corte europea.Infatti, la disciplina mira ad assicurare, in primo luogo, l’effettivapossibilità per il docente – di ruolo o a termine – di godere delle ferie inconformità alle esigenze ed alle caratteristiche proprie del settorescolastico, vale a dire, da un lato, assecondando i ritmi e l’organizzazionelavorativa, tenendo anche conto delle specifiche situazioni localiconsiderate dal calendario regionale previamente noto, dall’altroassicurando la continuità didattica.La normativa, dunque, prefigura i periodi in cui ai docenti è consentitala libera fruibilità delle ferie durante l’anno scolastico e, in relazione allaparticolare posizione dei docenti a termine, per i quali si pone l’esigenzadella fruizione delle ferie entro il termine della supplenza ovvero ilriconoscimento della relativa indennità, provvede a regolare la liquidazionedel trattamento sostitutivo limitandolo alla differenza fra i giorni spettantie quelli in cui avrebbero potuto fruire delle ferie.Tale interpretazione, come illustrato supra, non si pone in contrastocon la direttiva, perché pone il docente nella concreta possibilità diusufruire delle ferie, come risulta dal chiaro disposto normativo, secondocui il personale docente “fruisce” delle ferie nei giorni di sospensione dellelezioni definiti dai calendari scolastici regionali, resi tempestivamente noti(comma 54, prima parte, art. 1, legge n. 228 del 2012), ed avverte ilpersonale a tempo determinato, con specifica previsione inserita nelcontesto della normativa sul divieto di monetizzazione delle ferie, che, sesceglie di non usufruirne per non averne fatto richiesta, perderàlimitatamente a detto periodo il relativo trattamento sostitutivo, che potràRGN 887/2026Pag.26Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026essere riconosciuto solo a titolo di differenza fra i giorni spettanti e quelliin cui – pur potendo – non ha goduto delle ferie.La disciplina legale vale anche a rendere sostanzialmente superflua,per detto periodo, la previa comunicazione del dirigente scolastico, tantoche la stessa giurisprudenza della Corte europea ha ipotizzato l’oneredatoriale di avvertimento solo “se necessario”, in relazione alla specificaun’attività lavorativa continua, che impone al datore di assicurare laconcreta possibilità per il lavoratore di usufruire delle ferie, con il relativoavviso, mentre analoga necessità non è ravvisabile nel caso di specie, incui è la disciplina di settore, per le peculiari caratteristiche dei ritmiscolastici e dei sottesi interessi pubblici, ad indicare direttamente i periodie le modalità in cui possono essere accordate le ferie, preavvertendo illavoratore dei criteri di liquidazione del trattamento sostitutivo. In questospecifico contesto, l’eventuale avviso del dirigente scolastico non può chelimitarsi a ribadire quanto già previsto dalla normativa primaria e definitodal calendario regionale.Viceversa, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ognianno, i docenti, di ruolo e non, sono di regola convolti nell’adempimentodegli obblighi funzionali all’insegnamento di tipo collettivo ed inseriti nellaapposita programmazione delle relative attività da parte del dirigentescolastico, cosicché sono, in linea di principio, chiamati a tenersi adisposizione per le esigenze di ufficio. Ne consegue che, per detto periodo,il docente non può fruire liberamente delle ferie ed il relativo regime,espressamente differenziato dal medesimo comma 54 dell’art. 1 dellalegge n. 228 del 2012, non può rientrare in quello meramente“consentito”, di cui al successivo comma 55, sul riconoscimento deltrattamento sostitutivo. Pertanto, per tale periodo si rende necessarial’espressa comunicazione del dirigente scolastico circa la possibilità omeno di godere delle ferie, con il correlato avvertimento, secondoRGN 887/2026Pag.27Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’indirizzo di questa Corte già maturato in relazione a tale periodo, comesopra chiarito al § 2.1.5.1. La corretta interpretazione della norma esclude anche lafondatezza delle paventate discriminazioni in danno dei docenti a terminerispetto a quelli di ruolo.È evidente, infatti, che il comma 54 mira piuttosto ad assicurare a tuttii docenti il medesimo regime di fruizione delle ferie, quanto alla concretapossibilità di goderne nel periodo di sospensione delle lezioni ed allalimitazione posta per il restante periodo.La specifica previsione di cui al comma 55 per il personale precario,pertanto, non determina alcuna disparità di trattamento, ma, al contrario,garantisce a detto personale una specifica tutela per il riconoscimento deltrattamento sostitutivo delle ferie per effetto della cessazione delrapporto. Il differente regime, pertanto, è direttamente implicato dallaprosecuzione del rapporto per i soli docenti di ruolo, che, a determinatecondizioni, possono usufruire del periodo di ferie non goduto in tutto o inparte nell’anno scolastico di riferimento nel cd. termine di riporto (art. 13,comma 10, c.c.n.l. del 2007: «In caso di particolari esigenze di servizioovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia,che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corsodell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dalpersonale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolasticosuccessivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.»).Non senza considerare che sulla differenza tra la posizione dei docentidi ruolo e quelli a termine incide pure il tipo di supplenza conferito, attesoche anche i supplenti nominati per l’intero anno scolastico possonousufruire delle ferie secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 13 delc.c.n.l. del 2007, vale a dire nel periodo di sospensione delle attivitàdidattiche, che si colloca dal 1° luglio al 31 agosto, come emerge dalcombinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994.RGN 887/2026Pag.28Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/20265.2. La norma, come sopra interpretata, consente di superareagevolmente anche l’apparente aporia, pure sollevata, in ordineall’eccessivo numero di ferie di cui i docenti potrebbero disporre,addirittura senza averle effettivamente maturate (come per i supplentinominati nel corso dell’anno scolastico).Infatti, le disposizioni in esame stabiliscono il regime di godimentodelle ferie secondo le esigenze e le caratteristiche specifiche del settorescolastico, ma, come già chiarito, non prevedono che i docenti sianocollocati in ferie di ufficio ovvero che i periodi di sospensione delle lezionidefiniti dai calendari scolastici regionali siano imputati a titolo di ferie,continuando ad essere necessaria la richiesta dell’interessato.Viene, dunque, mantenuta ferma la distinzione fra il docente cheusufruisce delle ferie e quello che, pur non essendo chiamato a svolgerel’attività di insegnamento, è comunque tenuto a tenersi a disposizionedell’Ufficio scolastico per lo svolgimento delle diverse attività ad essofunzionali, individuali e collegiali, come declinate dalla contrattazionecollettiva e pianificate dal dirigente scolastico.Di tale tratto distintivo – in conformità alla direttiva in materia, checonsidera orario di lavoro quello in cui il dipendente è tenuto ad essere adisposizione per fornire immediatamente le opportune prestazioni in casodi bisogno e non è libero di gestire liberamente il tempo e di dedicarsi aipropri interessi (in tal senso, fra molte, sentenza della Corte di giustiziaUE nella causa C-266/14, Federación de [OSCURATO:PERSONA] del sindicatoComisiones obreras, punti 30, 35 e 43) – si rinviene un chiaro riferimentonel comma 12 dell’art. 13 del c.c.n.l. del 2007, in virtù del quale «Qualorale ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, ildipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio dirientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle feriemedesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spesesostenute per il periodo di ferie non goduto». Di qui la netta differenza diregime fra il docente in ferie e, quello, invece, che è tenuto a mantenersiRGN 887/2026Pag.29Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026a disposizione per le esigenze di servizio che dovessero emergere nelperiodo di sospensione delle lezioni.6. La norma, come sopra interpretata, è pienamente rispondenteanche alla necessità di salvaguardare i diritti del lavoratore che, per causaa lui non imputabile, non abbia potuto usufruire delle ferie prima dellacessazione del rapporto, secondo quanto indicato dalla Cortecostituzionale.Infatti, la disposizione di cui al comma 55 fa espressamente salvo ildiritto al trattamento sostitutivo in termini di differenza fra i giornispettanti e quelli in cui il lavoratore avrebbe potuto godere delle ferie, intal modo palesando la concreta possibilità di usufruire del riposo,corrispondendo, da un lato, alla finalità di assicurare il godimento delleferie, e, dall’altro, alla ratio antielusiva del divieto di monetizzazione postoin evidenza proprio dal Giudice delle leggi.In effetti, va qui ribadito che il lavoratore è reso pienamente avvertitodai calendari regionali dei giorni di sospensione delle lezioni dispostinell’arco temporale che si svolge dall’inizio al termine delle stesse, così dapoter organizzare tempestivamente il godimento delle ferie in detti periodiin relazione ai giorni proporzionalmente maturati in ragione della duratadella supplenza, in consonanza con l’obiettivo di incentivare una razionaleprogrammazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosidelle parti nel rapporto di lavoro, nell’approccio espresso dalla Cortecostituzionale e sostanzialmente condiviso dalla Corte di giustizia europea.7. Rimane, in conclusione, da esaminare il quesito posto in riferimentoai riposi ed alle festività ex lege n. 937 del 1997.A tale proposito, giova precisare che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.a), due giornate sono considerate in aggiunta al congedo ordinario, tantoche l’art. 13 del c.c.n.l. del 2007 prevede che per i dipendenti dopo treanni di servizio (comma 4) la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativicomprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), dellalegge n. 937 del 1997 (comma 2), mentre i dipendenti neo-assunti hannoRGN 887/2026Pag.30Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previstedal comma 2 (comma 3).Pertanto, per tali due giornate non si pone neppure la questione inordine al godimento distinto dalle ferie.7.1. Quanto alle quattro giornate di riposo, ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. b) della citata legge, l’art. 14 del c.c.n.l. del 2007, sopra riportato,ne prevede la fruizione nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, inogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra iltermine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’annoscolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.Tale disposizione, che implica una parziale diversità di regime rispettoalla fruizione delle ferie per il personale docente di ruolo, non comporta,invece, una sostanziale distinzione per i docenti a termine, attesa lanecessità che gli stessi fruiscano comunque delle ferie e dei riposi entro iltermine della supplenza, che si colloca, al più, entro il termine dell’annoscolastico cui si riferiscono. Non emerge, dunque, la necessità didifferenziare per detto personale il regime di fruizione delle quattrogiornate di riposo, posto che, in disparte il riferimento al periodo tra iltermine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’annoscolastico successivo (applicabile solo ai supplenti nominati per tuttol’anno scolastico), la disposizione ne consente il godimento esclusivamentedurante i periodi di sospensione delle lezione, regola sostanzialmenteanaloga a quella stabilita dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del2012 per la fruizione delle ferie.8. La questione sollevata dall’ordinanza di rimessione va, dunque,risolta nei termini di cui ai principi di diritto enunciati al precedente § 4 eche vengono ribaditi nel dispositivo.9. La natura ufficiosa del rinvio pregiudiziale esclude la necessità diprovvedere al regolamento delle spese processuali. P.Q.MLa Corte enuncia i seguenti principi di diritto:RGN 887/2026Pag.31Numero registro generale 887/2026Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 18590/2026Data pubblicazione 08/06/2026«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che alpersonale docente supplente breve e saltuario o docente con contrattofino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamentoeconomico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il terminedell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corsodell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quellidi sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali chericadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito exlege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico,necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni edil 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attivitàvalutative»;«analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n.937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario odocente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattichedeve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunquedell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».Dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Torino.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 20 maggio 2026.La Consigliera est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 887/2026Pag.32