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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2019

Cassazione n. 27011/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19811 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocatoGiuseppe Tiana; -ricorrenti - contro Banco di Sardegna s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1250/2019 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 15/10/2019; FIDEIUSSIONE.

RICORSO INAMMISSIBILE.

R.G. 19811/2020 Cron.

Rep.

C.C. 5/4/2023 C.C. 14/4/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) e la consorte [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) convennero in giudizio il Banco di Sardegna s.p.a., davanti al Tribunale di Sassari, chiedendo che, previo riconoscimento della scorrettezza del comportamento tenuto dalla parte convenuta, il Tiana fosse liberato degli obblighi su di lui gravanti in forza della fideiussione prestata nel 1996 a favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, fosse dichiarata la nullità o l’annullabilità della transazione da lui conclusa col Banco, insieme a sua moglie, nel 2006.

A sostegno della domanda espose di aver prestato fideiussione in favore del fratello per un mutuo agrario e che, rimasto il debitore principale inadempiente, il Banco aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei suoi confronti, in forza del quale aveva avviato l’esecuzione forzata immobiliare.

Aggiunse che, per evitare l’esecuzione, egli e sua moglie [OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario con l’Istituto di credito onde reperire i fondi necessari a saldare il debito conseguente all’escussione della fideiussione.

Si costituì in giudizio la Banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello gli attori soccombenti e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 17 marzo 2020, emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348 - ter cod. proc. civ., ha dichiarato l’appello inammissibile siccome privo di ragionevole possibilità di essere accolto.

3. Contro la sentenza del Tribunale propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a due motivi.

Resiste il Banco di Sardegna s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1955, 1965, 1175, 1375, 1723, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., per erronea ricostruzione dei fatti con conseguente violazione di legge, per non aver riconosciuto il Tribunale la fondatezza della loro tesi e la conseguente liberazione dagli obblighi derivanti dalla fideiussione, nonché la nullità della successiva transazione.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per avere indebitamente il Tribunale liquidato la condanna alle spese con la maggiorazione del 20 per cento consentita da tale norma, la quale però non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie.

3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Occorre innanzitutto rilevare che esso è redatto con una tecnica che lo rende di lettura estremamente complessa, inquanto risulta molto prolisso (77 pagine) e in più occasioni del tutto ripetitivo, nel senso che alcune censure, già prospettate in un certo punto, vengono poi ripetute in modo identico in un altro punto (si vedano, ad esempio, le osservazioni di cui alla p. 15 e ss. del ricorso, ripetute alla p. 45 e ss.).

Il ricorso, poi, si presenta ingarbugliato e confuso, perché mescola considerazioni di merito, di per sé inammissibili in questa sede, con considerazioni giuridiche le quali, però, appaiono formulate in modo oscuro, frammentario e contraddittorio.

Il tutto non senza rimarcare come nel ricorso siano contenute anche valutazioni “etiche” sul comportamento della controparte che non dovrebbero avere ingresso nell’impugnazione di un provvedimento giudiziario (v. p. 26 dove si fa riferimento ad un «indegno comportamento» del Banco di Sardegna).

Nonostante l’incredibile estensione, il ricorso non contiene, in effetti, un’esposizione sommaria dei fatti come richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché la ricostruzione della vicenda processuale è sparpagliata e ripetuta in modo tale da far perdere facilmente il filo delragionamento. [OSCURATO:PERSONA], comunque, ferme restando tutte le criticità appena richiamate, deve limitarsi ad osservare che le censure prospettate non riescono in alcun modo a scalfire la solidità e la chiarezza della sentenza del Tribunale che è oggetto del ricorso.

Sentenza che ha ineccepibilmente stabilito come l’esistenza di un accordo transattivo non potesse in alcun modo far venire meno il giudicato già perfezionatosi sul decreto ingiuntivo col quale il Banco di Sardegna aveva ingiunto al debitore e ai suoi garanti di pagare quanto dovuto, mentre l’invocata transazione del 2006 non aveva carattere novativo.

Il Tribunale, inoltre, ha anche spiegato che tutte le vicende relative al mutuo garantito dalla fideiussione erano irrilevanti, che il fideiussore non avrebbe potuto mai considerarsi liberato dalle sue obbligazioni e che, quanto alla transazione, era escluso ogni raggiro da parte della Banca.

Le considerazioni contenute nel primo motivo di ricorso, in definitiva, si risolvono tutte nel tentativo surrettizio di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.

Incomprensibile appare, infine, la censura del secondo motivo in punto di spese, dal momento che il Tribunale non ha fatto altro che applicare l’aumento disposto dall’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014 –peraltro nella sola limitata misura del 20 per cento – in considerazione della manifesta fondatezza delle tesi sostenute dalla parte vittoriosa.

4. Il ricorso, pertanto, vadichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19811 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocatoGiuseppe Tiana; -ricorrenti - contro Banco di Sardegna s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1250/2019 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 15/10/2019; FIDEIUSSIONE. RICORSO INAMMISSIBILE. R.G. 19811/2020 Cron. Rep. C.C. 5/4/2023 C.C. 14/4/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) e la consorte [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) convennero in giudizio il Banco di Sardegna s.p.a., davanti al Tribunale di Sassari, chiedendo che, previo riconoscimento della scorrettezza del comportamento tenuto dalla parte convenuta, il Tiana fosse liberato degli obblighi su di lui gravanti in forza della fideiussione prestata nel 1996 a favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, fosse dichiarata la nullità o l’annullabilità della transazione da lui conclusa col Banco, insieme a sua moglie, nel 2006. A sostegno della domanda espose di aver prestato fideiussione in favore del fratello per un mutuo agrario e che, rimasto il debitore principale inadempiente, il Banco aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei suoi confronti, in forza del quale aveva avviato l’esecuzione forzata immobiliare. Aggiunse che, per evitare l’esecuzione, egli e sua moglie [OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario con l’Istituto di credito onde reperire i fondi necessari a saldare il debito conseguente all’escussione della fideiussione. Si costituì in giudizio la Banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di giudizio. 2. Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello gli attori soccombenti e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 17 marzo 2020, emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348 - ter cod. proc. civ., ha dichiarato l’appello inammissibile siccome privo di ragionevole possibilità di essere accolto. 3. Contro la sentenza del Tribunale propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a due motivi. Resiste il Banco di Sardegna s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1955, 1965, 1175, 1375, 1723, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., per erronea ricostruzione dei fatti con conseguente violazione di legge, per non aver riconosciuto il Tribunale la fondatezza della loro tesi e la conseguente liberazione dagli obblighi derivanti dalla fideiussione, nonché la nullità della successiva transazione. 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per avere indebitamente il Tribunale liquidato la condanna alle spese con la maggiorazione del 20 per cento consentita da tale norma, la quale però non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie. 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Occorre innanzitutto rilevare che esso è redatto con una tecnica che lo rende di lettura estremamente complessa, inquanto risulta molto prolisso (77 pagine) e in più occasioni del tutto ripetitivo, nel senso che alcune censure, già prospettate in un certo punto, vengono poi ripetute in modo identico in un altro punto (si vedano, ad esempio, le osservazioni di cui alla p. 15 e ss. del ricorso, ripetute alla p. 45 e ss.). Il ricorso, poi, si presenta ingarbugliato e confuso, perché mescola considerazioni di merito, di per sé inammissibili in questa sede, con considerazioni giuridiche le quali, però, appaiono formulate in modo oscuro, frammentario e contraddittorio. Il tutto non senza rimarcare come nel ricorso siano contenute anche valutazioni “etiche” sul comportamento della controparte che non dovrebbero avere ingresso nell’impugnazione di un provvedimento giudiziario (v. p. 26 dove si fa riferimento ad un «indegno comportamento» del Banco di Sardegna). Nonostante l’incredibile estensione, il ricorso non contiene, in effetti, un’esposizione sommaria dei fatti come richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché la ricostruzione della vicenda processuale è sparpagliata e ripetuta in modo tale da far perdere facilmente il filo delragionamento. [OSCURATO:PERSONA], comunque, ferme restando tutte le criticità appena richiamate, deve limitarsi ad osservare che le censure prospettate non riescono in alcun modo a scalfire la solidità e la chiarezza della sentenza del Tribunale che è oggetto del ricorso. Sentenza che ha ineccepibilmente stabilito come l’esistenza di un accordo transattivo non potesse in alcun modo far venire meno il giudicato già perfezionatosi sul decreto ingiuntivo col quale il Banco di Sardegna aveva ingiunto al debitore e ai suoi garanti di pagare quanto dovuto, mentre l’invocata transazione del 2006 non aveva carattere novativo. Il Tribunale, inoltre, ha anche spiegato che tutte le vicende relative al mutuo garantito dalla fideiussione erano irrilevanti, che il fideiussore non avrebbe potuto mai considerarsi liberato dalle sue obbligazioni e che, quanto alla transazione, era escluso ogni raggiro da parte della Banca. Le considerazioni contenute nel primo motivo di ricorso, in definitiva, si risolvono tutte nel tentativo surrettizio di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. Incomprensibile appare, infine, la censura del secondo motivo in punto di spese, dal momento che il Tribunale non ha fatto altro che applicare l’aumento disposto dall’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014 –peraltro nella sola limitata misura del 20 per cento – in considerazione della manifesta fondatezza delle tesi sostenute dalla parte vittoriosa. 4. Il ricorso, pertanto, vadichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo