CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20375/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cpp; udito il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] digt=F=caza=G11~, il quale ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. VI- [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza emessa il 17 settembre 2024, ha confermato la decisione del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Salerno, che in data 25 ottobre 2023, a seguito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 110 e 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990, condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata la coltivazione illecita, in concorso con altri soggetti (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente), di una piantagione di marijuana, costituita da 2.615 piante e 455 arbusti di foglie e infiorescenze già essiccate, capovolte al di sotto di teli neri e pronte per l'imbustamento, per un peso complessivo totale di 16,64 kg, da cui sarebbe stato possibile ricavare 665.600 dosi medie droganti. In breve, il fatto per una migliore illustrazione dei motivi di ricorso. In data 24 luglio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] di Capaccio, a seguito di sopralluogo effettuato nel fondo sito in [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:SOCIETA], alla [OSCURATO:PERSONA], procedeva al sequestro della piantagione e degli arbusti già essiccati. Le analisi quali-quantitative effettuate sui vegetali caduti in sequestro presso i laboratori LLAS dei Carabinieri di Salerno accertavano che dalla piantagione erano ricavabili 232 kg di materiale vegetale secco, 11,46 kg di principio attivo puro (THC) pari a 458.600 dosi medie singole droganti, mentre dagli arbusti posti ad essiccare erano ricavabili 57 kg di materiale vegetale secco, 5,18 kg di principio attivo puro e 207.200 dosi medie singole. Dalle indagini emergeva che il fondo era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], concesso in locazione al Coppola in forza di contratto registrato in data 9 agosto 2019 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Eboli. Sottoposto a interrogatorio in data 17 gennaio 2023, il Raimo riferiva di aver concesso il fondo di sua proprietà al Coppola e che era intenzione di quest'ultimo impiantarvi una coltivazione di piante medicinali, che aveva poi allestito, recintando il perimetro con teli neri in modo da occultare alla vista la tipologia di piante coltivate. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inoltre che il Coppola aveva versato interamente il canone di locazione, pattuito in C 5.000 mensili, solo in riferimento alla prima annualità, mentre nel 2020 non gli aveva corrisposto nulla e nel 2021 gli aveva pagato la somma di C 1.000 in due distinte tranches; aggiungeva che, il Coppola per la gestione della piantagione si era avvalso della collaborazione dei suoi ex dipendenti Pansardi e Schiavone,. Questi ultimi, sottoposti a interrogatorio in data 3 maggio 2023, confermavano di aver conosciuto il Coppola per il tramite del Rainno e di aver estirpato, su richiesta del primo, le erbacce dalla coltivazione.[OSCURATO:PERSONA] riferiva che il giorno stesso del sequestro era stato contattato dal Coppola, che gli aveva chiesto se avesse terminato il lavoro e gli aveva comunicato che le piante erano state estirpate dalla [OSCURATO:PERSONA]; da quel giorno non lo aveva più sentito. [OSCURATO:PERSONA] riferiva che in un paio di occasioni, mentre si recava al lavoro alle 6.00 del mattino, aveva visto il Coppola lasciare il fondo in compagnia di un ragazzo. Dall'analisi dei tabulati telefonici emergeva che le utenze intestate al Rainno, al Pansardi e alla Schiavone avevano avuto contatti con l'utenza n. 3511551700, intestata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto straniero in relazione al quale non si rilevavano dati reddituali e patrimoniali, e che tale utenza era utilizzata quasi esclusivamente per contattare i tre predetti soggetti. L'esame dei tabulati rivelava che in data 24 luglio 2021, giorno del sequestro, tale utenza si localizzava a Crosia (CS), luogo in cui, dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, il Coppola si trovava in vacanza con la famiglia e anche l'utenza a lui formalmente intestata era localizzata, in quel giorno, in quello stesso territorio. L'utenza "dedicata", inoltre, risultava prevalentemente spenta, venendo accesa solo all'occorrenza per le comunicazioni relative alla gestione della piantagione; d'altro canto, quella personale del Coppola non aveva mai agganciato le celle del Comune di Capaccio, a dimostrazione della scaltrezza dell'imputato, che nelle trasferte in quel Comune si premurava di tenerla spenta. Il GUP del Tribunale di Salerno, riteneva dimostrato che il Coppola, conduttore del fondo, fosse il gestore della coltivazione di marijuana ivi allestita, e lo dichiarava responsabile del reato ascrittogli, riconoscendo la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. 309/1990, considerato il numero rilevante delle dosi medie droganti ricavabili (665.600), e lo condannava alla pena sopra indicata. Avverso tale decisione proponeva appello il Coppola, chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto e lamentando l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di una memoria difensiva ritualmente depositata in data 10 maggio 2023 e riproposta, con i relativi allegati, dinanzi al GUP in sede di discussione. La Corte d'Appello di Salerno respingeva il gravame ritenendo che le deduzioni difensive fossero infondate, in quanto l'analisi organica del quadro istruttorio induceva a ritenere sussistente una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità. La sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su un ragionamento abduttivo, strutturato secondo un'inferenza retrospettiva, in base alla quale, preso in considerazione un determinato evento, se ne ricostruisce a ritroso la possibile causa, secondo un metodo che, nel procedimento penale, costringe a risalire dalla traccia alla causa in termini di almeno tendenziale sicurezza, con un rischio di errore assai elevato. Si lamenta, in particolare, la carenza della valutazione della memoria difensiva depositata fin dal 10 maggio 2023, riproposta in sede di discussione innanzi al GUP in data 25 ottobre 2023, di cui non vi è menzione nella sentenza di primo grado, né comunque adeguatamente considerata in quella impugnata. Nel merito, si deduce che, pur essendo vero che il Coppola aveva preso in locazione il fondo di proprietà del Raimo in data 1 marzo 2019, egli aveva comunicato la volontà di recedere dal contratto con lettera raccomandata A/R del 15 ottobre 2019, volontà già più volte manifestata verbalmente, e a maggio del 2020 lo stesso Raimo aveva fittato il medesimo fondo alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." . La sentenza impugnata ha superato tale circostanza mettendo a "paradigma interpretativo" delle risultanze processuali le dichiarazioni del Raimo, senza fornire adeguata motivazione in ordine al maggior spessore attribuito alle dichiarazioni dei coimputati rispetto alla ricostruzione difensiva, essendo incomprensibile per quale ragione il Raimo, non avendo ricevuto - a suo dire - notizia della volontà di recesso del Coppola, avesse poi concesso il fondo in fitto alla predetta società, seppur per ragioni fittizie. Si deduce inoltre che il Pansardi e la Schiavone, sin dal principio del procedimento, non avevano mai riferito in ordine ad un soggetto affittuario del terreno o fornito elementi che riconducessero all'identificazione del Coppola, dichiarando di interfacciarsi per le incombenze lavorative direttamente con il Raimo, e avevano iniziato a proferire il nome "[OSCURATO:PERSONA]" solo allorquando lo avevano letto sull'atto "informazione di garanzia e contestuale invito a presentarsi per rendere interrogatorio" loro notificato in data 11 gennaio 2023. Si contestano quindi le valutazioni espresse dalla Corte d'appello in ordine alla credibilità del Pansardi e della Schiavone e all'interpretazione delle loro conversazioni intercettate, evidenziando che essi parlavano anche di una tale "Milietta", su cui non vi sono stati approfondimenti investigativi. Si lamenta poi l'erronea valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito circostanze prive di riscontro e probabilmente frutto di una personale "suggestione". Quanto alla coincidenza della localizzazione a Crosia dell'utenza telefonica dedicata e di quella formalmente intestata al Coppola, si evidenzia che la valutazione della Corte è frutto di forzature, trattandosi di località balneare che nel periodo estivo si popola di turisti provenienti da ogni dove, e che in quel periodo in quella stessa zona vi erano anche altri familiari del Coppola, come ad esempio il suocero, anch'egli da sempre residente nel comune di Scafati. Si deduce altresì che entrambe le Citroen C3 riconducibili al Coppola non sono mai state di colore grigio, come erroneamente riportato dalla Corte d'appello, ma rispettivamente di colore nero e celeste.ì(4 2.2 Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si evidenzia inoltre che il Coppola non si è mai sottratto alle attività di indagine delle Autorità procedenti ed è stato sempre reperibile e disponibile anche a perquisizioni domiciliari; che, sia pur gravato da precedenti penali, ha sempre lavorato ed anche nell'anno 2019 aveva un lavoro stabile; che, come risulta dalla nota dei Carabinieri della Tenenza di Scafati del 10 ottobre 2021, «non si rilevano atti da poter ritenere che il medesimo abbia attuali collegamenti con associazioni criminali, nonché attuali rapporti di frequentazioni con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva». Si deduce altresì che il Coppola non è collegato ad alcun sodalizio criminale; non è gravato da precedenti penali recenti, ma solo risalenti nel tempo; ha espiato tutte le pene pregresse senza mai violarne l'esecuzione; tutte le sue pregresse pene sono state dichiarate estinte con esito positivo dell'affidamento in prova. Sulla base di tali argomentazioni, si lamenta l'illegittimità della motivazione con cui è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il giudice di primo grado si sia limitato a motivare genericamente il mancato riconoscimento delle stesse, senza dar conto di alcun parametro di cui all'art. 133 cod. pen., mentre la Corte di appello ha confermato e richiamato fatti risalenti nel tempo (anno 2007) e condanne estinte per concordare su un giudizio di indole delinquenziale irriducibile a metà fra il prognostico e il probatorio. Si ribadisce che le attenuanti generiche attengono alla determinazione della pena al fine di un più congruo adeguamento della stessa al caso concreto, in relazione a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, e vanno intese come riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena. Si deduce che la concessione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto-reato, potendo giustificare un'ulteriore riduzione della pena anche in relazione a fatti-reato di rilevante gravità, e che la concretezza della vicenda richiede un intervento correttivo del giudice che renda la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.), di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale. Si eccepisce altresì l'erronea interpretazione dell'art. 73 TU 309/90, evidenziando che la nozione di "coltivazione" comprende tutte le operazioni che vanno dalla preparazione del terreno alla raccolta del prodotto". Al riguardo, si deduce che dagli atti di indagine non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'imputato avesse a disposizione un proprio apparato, né risorse umane e 5 er5— strumentali tali da smerciare e stoccare grossi quantitativi di droga. Non sono emersi collegamenti o contatti con più soggetti in luoghi diversi, né l'imputato è riconducibile ad alcun sodalizio criminale o clan camorristico, né a lui sono riconducibili conti correnti con somme di denaro a disposizione od altri beni strumentali; non sono state rinvenute e quindi sequestrate somme ingenti di denaro contante o sostanze stupefacenti della stessa specie e qualità di quelle cadute in sequestro; non vi sono elementi di riscontro ulteriori, come ad esempio intercettazioni telefoniche o ambientali, né vi sono fonoregistrazioni di conversazioni indizianti in cui vi sia riscontro di un coinvolgimento diretto e concreto del Coppola. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono inammissibili per le seguenti ragioni. 2. In via preliminare, con riferimento alla dedotta omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 10 maggio 2023 e riproposta in sede di discussione dinanzi al GUP, il Collegio rileva che tale censura è manifestamente infondata. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, accreditato dalle pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 42363 del 2006, Rv. 234916; Sez. U. n. 3287 del 2009, Rv. 244118), la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello, invero, ben può decidere nel merito e procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante (Sez. U, n. 3287/2008, cit.). Ciò in quanto, come opportunamente precisato dalla giurisprudenza, si pone una questione di possibile lesione dei diritti delle parti, ma trattasi di problema solo apparente; nel caso di motivazione mancante, infatti, non si privano le parti di un grado di giudizio, ma soltanto della giustificazione logica e giuridica della decisione. Posto che il giudice di primo grado ha emesso la sentenza e, quindi, ha preso la sua decisione, le parti hanno goduto di due gradi di merito, anche se in primo grado è mancata la motivazione. Si è altresì tratto argomento, a sostegno della richiamata tesi, dalla considerazione che, in ipotesi di ricorso per saltum, all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello, che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604, comma 1, cod. proc. penna. (Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Rv. 254131; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013, Rv. 256923; Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, Rv. 259979). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha sanato tale deficit argomentativo, evidenziando a pag. 5 della sentenza impugnata le deduzioni difensive contenute nella predetta memoria e rispondendo puntualmente alle stesse con argomentazioni esaurienti e logicamente ineccepibili. 3. Quanto al nucleo centrale della doglianza, incentrato sulla affermazione di responsabilità, il Collegio ritiene che la censura sia manifestamente priva di fondamento. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, Sez. 3, n. 12110 del 19/03/2009; Sez. 3, n. 23528 del 06/06/2006). La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile quale vizio denunciabile in sede di legittimità, deve essere manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza. Restano, pertanto, ininfluenti le minime incongruenze e si considerano disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20/06/2007; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). È stato altresì ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). FU Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la censura proposta dal ricorrente si palesa inammissibile. La sentenza impugnata ha esaminato e confutato analiticamente le doglianze difensive, anche quelle contenute nella memoria, con una motivazione immune da vizi logici. Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente, attraverso una attenta ricostruzione della vicenda processuale, una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato. In particolare, il giudice di appello ha valorizzato il contratto di locazione del fondo sottoscritto dal Coppola (circostanza pacifica e non contestata), sul quale è stata realizzata la piantagione di stupefacente.Sono state poste in evidenza le dichiarazioni rese dal Raimo, dal Pansardi e dalla Schiavone, che hanno individuato nel Coppola il conduttore del terreno e la persona che gestiva la piantagione, recandosi sui luoghi deputati alla coltivazione. Al riguardo, si rammenta che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la chiamata in correità (o in reità), come è noto, deve essere vagliata sotto tre distinti profili: a) la credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio- economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; b) l'attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) la verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti e altro, Rv. 226094; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465). Occorre aggiungere, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che la detta sequenza non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, «discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria» (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, n. m. sul punto; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre da tempo chiarito che la chiamata in correità deve presentare, quanto meno sul piano dell'attendibilità intrinseca (a tacere per il momento di quella estrinseca, risultante dai riscontri esterni), i requisiti della spontaneità, della verosimiglianza, della completezza, della costanza e della coerenza del racconto. In particolare, è essenziale ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata, che il giudice verifichi preliminarmente che la dichiarazione accusatoria non sia fondata su motivi di rancore, di vendetta o di altra ragione di contrasto personale esistente tra accusato ed accusatore, che l'accusa non sia auto interessata, ossia effettuata dal chiamante per conseguire vantaggi, e che essa non sia finalizzata a compiacere gli inquirenti, ossia non sia il frutto di suggestioni o condizionamenti (Sez. 2, n. 7884 del 12/12/2018, dep. 2019, Capasso, Rv. 276033; Sez. 2, n. 33982 del 24/06/2014, Cosentino, Rv. 260147). Quanto al requisito dei riscontri esterni, deve essere ribadito il principio, ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., devono confermare l'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità non devono necessariamente consistere in autonome prove della colpevolezza, ben potendo trattarsi di elementi di qualsiasi tipo e natura che, pur non essendo essi stessi dotati dei requisiti necessari per assurgere al rango di autonoma prova della responsabilità, siano tuttavia idonei a fornire garanzie obiettive circa l'effettiva esistenza del fatto e la riferibilità di esso all'imputato. In definitiva, la conferma dell'attendibilità può avere ad oggetto anche una parte soltanto della dichiarazione stessa, purché sia riguardo a circostanze che, per la loro natura e per il loro carattere obiettivo, abbiano la capacità di rappresentare la conferma dell'attendibilità della dichiarazione nel suo complesso (Sez. 1, n. 27996 del 08/06/2007, Contrada, Rv. 237251). Si è pure affermato che anche l'intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimento connesso può costituire valido riscontro alla chiamata in correità effettuata dallo stesso, ove non sussistano elementi per ritenere che egli fosse consapevole della captazione (Sez. 5, sent. n. 27055 del 24/05/2021 - Rv. 281541 - 01.) A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, procedendo a una minuziosa valutazione dell'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti. La genuinità della versione offerta in sede di interrogatorio da Schiavone e Pansardi è stata ricavata anche dal fatto che costoro, nel corso delle conversazioni intercettate, hanno descritto puntualmente il rapporto intercorso tra Raimo e Coppola negli stessi termini. Inoltre, è stato evidenziato che le dichiarazioni eteroaccusatorie di Raimo, Schiavone e Pansardi, che individuavano il Coppola come il conduttore del fondo, hanno trovato solidi riscontri esterni individualizzanti nel contratto sottoscritto nel 2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate con il quale l'imputato affittava il terreno sul quale sarebbe stata realizzata la piantagione; nelle conversazioni richiamate, nel corso delle quali Pansardi e Schiavone commentavano l'accaduto spontaneamente e senza sospettare di essere intercettati, facendo riferimento alla circostanza che, sin dal 2019 il Raimo, per far fronte alle sue problematiche finanziarie, aveva affittato il fondo al Coppola, consentendo che sullo stesso fosse allestita la piantagione di marijuana; nella circostanza che l'utenza dedicata alla gestione della coltivazione, che il Raimo aveva tentato di contattare il giorno del sequestro, si trovasse nello stesso territorio ove era localizzata l'utenza formalmente intestata al Coppola. Le argomentazioni difensive, puntualmente confutate nella sentenza impugnata, non sono idonee a scalfire il solido impianto motivazionale della stessa. In merito alla tesi secondo cui il Coppola non sarebbe mai entrato nella disponibilità del bene e che il rapporto contrattuale con il Raimo si sarebbe interrotto sin dal 2019, la Corte territoriale ha osservato che tale assunto non trova riscontro nelle emergenze processuali. Pur essendo stata prodotta una missiva con la quale il Coppola comunicava la volontà di non rinnovare la locazione in corso, missiva che non risultava essere stata ritirata dal Raimo ma restituita per compiuta giacenza, la circostanza che quella disdetta fosse stata comunicata oralmente era stata dedotta ma non provata dall'imputato. Le intercettazioni richiamate, invece, hanno confermato la versione resa dal Raimo, secondo cui il rapporto si era protratto dal 2019 (allorquando fu avviata la coltivazione) al 2021 (data del sequestro). Analogamente, la tesi secondo cui il fondo, a seguito del recesso, fosse passato nella disponibilità di un terzo soggetto (la "[OSCURATO:SOCIETA]."), è stata logicamente confutata evidenziando che si trattava di società riconducibile al Rainno, proprietario del fondo, che aveva ceduto in fitto il ramo d'azienda che comprendeva quel terreno al solo fine di sottrarlo a pretese esecutive della banca con la quale era fortemente indebitato, versione peraltro pienamente riscontrata dalle conversazioni intercettate, oltre che dalla circostanza che il legale rappresentante della società fosse il figlio del Rainno, studente universitario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] risulta la valutazione in termini di mero riscontro, compiuta dalla . Corte distrettuale, in ordine alla coincidenza della localizzazione nella stessa zona (Crosia) dell'utenza telefonica dedicata alla gestione della coltivazione, che il Raimo aveva tentato di contattare il giorno del sequestro, e di quella formalmente intestata al Coppola. Quanto al colore dell'auto con la quale il Coppola si recava sui luoghi, logica appare la motivazione nella parte in cui non è stata ritenuto circostanza dirimente, emergendo il suo coinvolgimento del ricorrente nella vicenda da una serie di elementi univoci e convergenti che non potevano essere smentiti da singole ed isolate incongruenze. In definitiva, le censure formulate dal ricorrente si risolvono nel sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già adeguatamente ponderato dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità, non ravvisandosi nella sentenza impugnata vizi logici o giuridici che ne inficino la validità. 4. Anche il secondo motivo, concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. 4.1 Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 19026 del 27/04/2006, Rv. 234502), l'aggravante prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, è configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente e va determinata in base agli stessi criteri valevoli per le altre ipotesi di produzione o traffico illecito di cui all'art. 73 della medesima legge, con la specificazione che il dato ponderale da prendere in considerazione è quello, virtuale, della quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all'esito del suo ciclo produttivo e tenuto conto del prevedibile sviluppo. L'esatto ambito di applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, è stato oggetto di un'evoluzione giurisprudenziale, in ragione della sostanziale indeterminatezza del parametro legale "ingente quantità", alla quale si è cercato di porre rimedio attraverso interpretazioni in grado di circoscrivere in ambiti definiti e riconoscibili l'estensione dell'enunciato normativo. Ciò ha determinato un contrasto di orientamenti in ordine ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'aggravante in questione, che è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 36258 pronunciata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 20/09/2012, Rv. 253150), secondo cui l'aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità, come già aveva fatto il giudice di primo grado. Dalle analisi effettuate sui vegetali caduti in sequestro dal LLAS dei Carabinieri di Salerno si accertava che dalla piantagione erano ricavabili 232 kg di materiale vegetale secco, 11,46 kg di principio attivo puro (THC) pari a 458.400 dosi medie singole droganti, mentre dagli arbusti posti ad essiccare erano ricavabili 57 kg di materiale vegetale secco, 5,18 kg di principio attivo puro e 207.200 dosi medie singole. Trattandosi di una quantità di principio attivo pari, rispettivamente, a 11,46 kg ed a 5,18 kg, l'aggravante poteva dirsi sussistente sulla base dei criteri basati sul rapporto fra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente deducibile fissati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite. È evidente il superamento del limite di 2000 volte la soglia limite fissata dalle Sezioni Unite, sia che si voglia considerare come valore soglia quello di 500 mg di cui all'originario decreto ministeriale, sia che ci si voglia riferire a quello di 1000 mg di cui al D.M. 4 agosto 2006. A fronte di un dato ponderale così significativo, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto l'elevatissima pericolosità di un simile quantitativo di droga ricavabile all'esito del ciclo produttivo delle piante e la sua idoneità a soddisfare un'ampia fetta del mercato illegale degli stupefacenti, sottolineando la gravità del fatto, consistito nell'allestimento di una piantagione di marijuana cui erano dedicate (almeno) due persone, previo affitto di un fondo e acquisto della strumentazione necessaria all'irrigazione ed alla cura delle piante. La consistenza del principio attivo ricavabile, infatti, corrispondente a 16,64 kg di THC puro per un totale di circa 665.600 dosi medie singole droganti, è stata correttamente ritenuta dimostrativa, in modo inequivocabile, del fatto che la piantagione fosse destinata a rifornire un bacino amplissimo di consumatori, con potenzialità di diffusione dello stupefacente particolarmente allarmante e tale da rappresentare un pericolo concreto e attuale per la salute pubblica in un'area geografica estesa, ben oltre i confini locali. Quanto alla natura dell'aggravante in questione, deve ribadirsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'aggravante dell'ingente quantità ha carattere oggettivo, essendo connessa alla intrinseca maggiore gravità del fatto derivante dalla notevole entità dello stupefacente, idonea a rifornire il mercato illecito ed a concretizzare un più elevato ì2,2 pericolo per la salute pubblica (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 43465 del 24/06/2014, Bonandi, Rv. 260965). 4.2 In merito al diniego delle circostanze di cui all'art.62 bis cod.pen., va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione immune da vizi logici e giuridici. La Corte territoriale ha evidenziato che il Coppola risultava gravato da due precedenti non recenti ma specifici, da un'assoluzione per particolare tenuità del fatto per il reato di evasione, oltre che da condanne per reati di truffa e danneggiamento, estinti per esito positivo dell'affidamento in prova e della messa alla prova. Pur ritenendo che questi ultimi precedenti fossero irrilevanti ai fini della recidiva, la Corte ha correttamente considerato che la reiterazione di condotte illecite nonostante i benefici ricevuti apparisse sintomatica di un'indole delinquenziale non sopita. In definitiva, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la Corte ha valutato la personalità allarmante dell'imputato, anche in ragione dei citati precedenti specifici e della scaltrezza complessivamente dimostrata nella vicenda in esame, oltre che della gravità del fatto, consistito nell'allestimento di una piantagione di marijuana cui erano dedicate (almeno) due persone, previo affitto di un fondo ed acquisto della strumentazione necessaria all'irrigazione ed alla cura delle piante. In conclusione, la Corte di appello ha ritenuto con valutazione immune da vizi logico- giuridici che non sussistessero i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e che la pena irrogata dal giudice di primo grado fosse equa e proporzionata, essendo stata applicata in misura comunque inferiore alla media edittale, con l'aumento minimo previsto per la circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/1990. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determi