CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15529/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R, 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue. I) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui l'art. 131 - bis cod. pen.; H) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; carenza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva; carenza e insufficienza della motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. per. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata per modalità di esecuzione dei reato, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua ai riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito richiamato al riguardo l'entità del fatto per modailtà di realizzazione della condotta (disponibilità di un cellulare con numero di telefono pubblicamente diffuso, idoneo a facilitare lo smercio di stupefacenti; natura della sostanza stupefacente commerciata) e la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurime precedenti condanne (si veda Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"A! fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alia personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Considerato, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui l'art. 62 n. 4 cod. pen. in rapporto di prevalenza sulla recidiva, che il giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep, 2016, Piliero, Rv. 266460). Considerato che la trama motivazionale della sentenza restituisce argomentazioni idonee a sostegno della mancata esclusione della recidiva ("le plurime negative risultanze del certificato penale e le sequenziali date di relativa maturazione appaiono espressive di una capacità a delinquete tradottasi nella spigliata e disinibita attività di spaccio in esame e, dunque, concretamente incidente sulla valutazione dei grado di antigiuridicità della stessa, giustificando non soltanto la operatività dell'ipotesi di recidiva contestata, ma altresì il diniego delle circostanze attenuanti generiche..."). 2Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MDEPOS!TATA 29 .APR 2026 Fuivi.5: Meuzia 1k SwS 3