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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01470/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] cli CALTAGIRONE clat-e-asacisa.alle—par-t.4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Caltagirone con cui gli è stat 3 applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. n.

W9 del 1990.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 129 coc . pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de p] ìrio perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apporta e al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono E Ssere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen a su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-//s, cod. prcc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputat ), all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico rente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE lie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammE nde.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] cli CALTAGIRONE clat-e-asacisa.alle—par-t.4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Caltagirone con cui gli è stat 3 applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. n. W9 del 1990. 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 129 coc . pen.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de p] ìrio perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apporta e al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono E Ssere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen a su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-//s, cod. prcc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputat ), all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico rente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE lie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammE nde. Così deciso
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