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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08033/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8096/2017 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi,alla via Vico I Santorre di Santarosa n. 7- ricorrente -Numero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 5324/40/2016, emessa dalla Com-missione tributaria regionale del Lazio – Sez. distaccata di Latina, de-positata il 20 settembre 2016;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provin-ciale di Latina la cartella di pagamento n. 057 2011 00068495 33 concui l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.n. 600/1973, aveva recuperato le imposte IRPEF, IRAP e Addizionalicomunali dovute per l’anno d’imposta 2007 nonché le relative sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso, dando rilievo al fatto,ritenuto assorbente, che la cartella impugnata si riferiva a mancati pa-gamenti di imposte dichiarate nella dichiarazione unica.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, dinanzi alla quale ilcontribuente propose appello, respinse il gravame, ritenendo infondatetutte le contestazioni di carattere formale mosse dal contribuente(mancato invio dell’avviso bonario, difetto di motivazione della cartella,inesistenza giuridica della notificazione della stessa).4.

Avverso la pronuncia del secondo [OSCURATO:PERSONA] ha propo-sto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, a cui l’Agenziadelle entrate ha resistito con controricorso.Considerato che:Numero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/20261.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 31, comma 1,del d.lgs. 549/92».

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è nullain quanto, in violazione della norma da ultimo indicata, l’avviso di trat-tazione del ricorso in appello gli era stato notificato tardivamente, ov-verosia meno di trenta giorni prima della data fissata per la trattazionedella controversia in camera di consiglio.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», poiché lasentenza gravata ha omesso di considerare che, a causa di un erroremateriale commesso dal contribuente nella redazione della propria di-chiarazione dei redditi – errore emendabile anche in sede contenziosaper opporsi alla maggiore pretesa dell’amministrazione finanziaria – lacartella di pagamento impugnata portava un carico tributario più gra-voso di quello imposto dalla legge.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.241/90 e dell’art. 7 della L. 212/00».

Secondo il ricorrente la cartelladi pagamento era nulla per essere priva di alcune indefettibili indica-zioni, quali quelle relative alla misura del tasso di interesse applicato eal metodo di calcolo utilizzato per la determinazione degli interessi.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art.26 del D.P.R. 602/73» poiché la sentenza gravata aveva ritenuto ri-tualmente eseguita dall’agente della riscossione, mediante invio di rac-comandata con avviso di ricevimento, la notificazione della cartella dipagamento, quando invece, ai sensi del citato art. 26, nella sua formu-lazione vigente ratione temporis, la notificazione della cartella, ancheNumero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/2026nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, avrebbe po-tuto essere eseguita esclusivamente da taluni soggetti qualificati tas-sativamente indicati dalla norma, tra i quali l’agente della riscossionenon figura.5.

Con il quinto mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5,della Legge 212/00», poiché, essendo evidente che la dichiarazionepresentata indicava un reddito superiore a quello che avrebbe dovutoessere dichiarato, l’Ufficio, prima di procedere all’iscrizione a ruolo,avrebbe dovuto invitare il contribuente a fornire i chiarimenti del caso.6.

Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altriquattro.6.1.

Già a livello di prassi amministrativa si ritiene che il mancato ri-spetto del termine per l’invio dell’avviso di trattazione della causa pre-visto dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 – applicabile anche ai giudizi diappello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto– determina la nullità della comunicazione e di tutti i successivi atticonseguenziali, salva l’acquiescenza della parte interessata che, nelleproprie difese scritte, non sollevi tempestivamente l’eccezione, ovveroche comparendo nella pubblica udienza non eccepisca alcunché al ri-guardo (cfr.

Circ.

Ag.

Dogane 4.4.2002 n. 26, § 6).6.2.

Anche questa Corte è ferma nel ritenere che nel contenzioso tri-butario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 deld.lgs n. 546 del 1992, adempie ad un’essenziale funzione di garanziadel diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessacomunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fis-sazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisionecomunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisionedella causa nel merito da parte della Suprema Corte ove non sianoNumero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/2026necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una que-stione di mero diritto (cfr. Cass. n. 22890/2022; v. anche Cass. nn.2783/2018, 502/2017, 1786/2016, 11487/2013).6.3.

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti (oltre che documental-mente provato) che la camera di consiglio per la trattazione della con-troversia in appello era stata fissata per il giorno 13 luglio 2016 e chel’avviso di trattazione è stato notificato al Refini solo in data 30 giugno2016, con ciò violando il termine dilatorio di trenta giorni liberi primadella data di trattazione di cui all’art. 31, comma 1, d.lgs n. 546 del1992.6.4.

Va poi osservato, da un lato, che non risulta che il contribuenteabbia depositato memorie illustrative o memorie scritte ai sensidell’art. 32, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992, ciò che avrebbe potutoessere valutato come acquiescenza alla tardiva notificazione dell’avvisodi trattazione; dall’altro, che tra le questioni controverse vi è quellarelativa alla misura della pretesa impositiva, ritenuta dal contribuenteeccessiva per avere egli indicato per errore in dichiarazione redditi su-periori a quelli effettivi, questione che evidentemente involge accerta-menti in fatto devoluti al giudice di merito.6.5.

Né potrebbe sostenersi che la questione da ultimo indicata siastata superata per effetto dello sgravio parziale pacificamente eseguitodall’Ufficio in pendenza del giudizio d’appello una volta appurato l’er-rore del contribuente, atteso che il ricorrente ha affermato che talesgravio non sarebbe pienamente esaustivo delle sue ragioni (v. pag.11 del ricorso).7.

Il ricorso va dunque accolto con riferimento al primo motivo, assor-biti gli altri quattro, con conseguente cassazione della sentenza e rinvioalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversacomposizione.

P.Q.MNumero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/2026La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, assorbiti glialtri quattro; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che prov-vederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8096/2017 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi,alla via Vico I Santorre di Santarosa n. 7- ricorrente -Numero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 5324/40/2016, emessa dalla Com-missione tributaria regionale del Lazio – Sez. distaccata di Latina, de-positata il 20 settembre 2016;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provin-ciale di Latina la cartella di pagamento n. 057 2011 00068495 33 concui l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.n. 600/1973, aveva recuperato le imposte IRPEF, IRAP e Addizionalicomunali dovute per l’anno d’imposta 2007 nonché le relative sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso, dando rilievo al fatto,ritenuto assorbente, che la cartella impugnata si riferiva a mancati pa-gamenti di imposte dichiarate nella dichiarazione unica.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, dinanzi alla quale ilcontribuente propose appello, respinse il gravame, ritenendo infondatetutte le contestazioni di carattere formale mosse dal contribuente(mancato invio dell’avviso bonario, difetto di motivazione della cartella,inesistenza giuridica della notificazione della stessa).4. Avverso la pronuncia del secondo [OSCURATO:PERSONA] ha propo-sto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, a cui l’Agenziadelle entrate ha resistito con controricorso.Considerato che:Numero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 31, comma 1,del d.lgs. 549/92». Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è nullain quanto, in violazione della norma da ultimo indicata, l’avviso di trat-tazione del ricorso in appello gli era stato notificato tardivamente, ov-verosia meno di trenta giorni prima della data fissata per la trattazionedella controversia in camera di consiglio.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», poiché lasentenza gravata ha omesso di considerare che, a causa di un erroremateriale commesso dal contribuente nella redazione della propria di-chiarazione dei redditi – errore emendabile anche in sede contenziosaper opporsi alla maggiore pretesa dell’amministrazione finanziaria – lacartella di pagamento impugnata portava un carico tributario più gra-voso di quello imposto dalla legge.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.241/90 e dell’art. 7 della L. 212/00». Secondo il ricorrente la cartelladi pagamento era nulla per essere priva di alcune indefettibili indica-zioni, quali quelle relative alla misura del tasso di interesse applicato eal metodo di calcolo utilizzato per la determinazione degli interessi.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art.26 del D.P.R. 602/73» poiché la sentenza gravata aveva ritenuto ri-tualmente eseguita dall’agente della riscossione, mediante invio di rac-comandata con avviso di ricevimento, la notificazione della cartella dipagamento, quando invece, ai sensi del citato art. 26, nella sua formu-lazione vigente ratione temporis, la notificazione della cartella, ancheNumero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/2026nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, avrebbe po-tuto essere eseguita esclusivamente da taluni soggetti qualificati tas-sativamente indicati dalla norma, tra i quali l’agente della riscossionenon figura.5. Con il quinto mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5,della Legge 212/00», poiché, essendo evidente che la dichiarazionepresentata indicava un reddito superiore a quello che avrebbe dovutoessere dichiarato, l’Ufficio, prima di procedere all’iscrizione a ruolo,avrebbe dovuto invitare il contribuente a fornire i chiarimenti del caso.6. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altriquattro.6.1. Già a livello di prassi amministrativa si ritiene che il mancato ri-spetto del termine per l’invio dell’avviso di trattazione della causa pre-visto dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 – applicabile anche ai giudizi diappello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto– determina la nullità della comunicazione e di tutti i successivi atticonseguenziali, salva l’acquiescenza della parte interessata che, nelleproprie difese scritte, non sollevi tempestivamente l’eccezione, ovveroche comparendo nella pubblica udienza non eccepisca alcunché al ri-guardo (cfr. Circ. Ag. Dogane 4.4.2002 n. 26, § 6).6.2. Anche questa Corte è ferma nel ritenere che nel contenzioso tri-butario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 deld.lgs n. 546 del 1992, adempie ad un’essenziale funzione di garanziadel diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessacomunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fis-sazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisionecomunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisionedella causa nel merito da parte della Suprema Corte ove non sianoNumero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/2026necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una que-stione di mero diritto (cfr. Cass. n. 22890/2022; v. anche Cass. nn.2783/2018, 502/2017, 1786/2016, 11487/2013).6.3. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti (oltre che documental-mente provato) che la camera di consiglio per la trattazione della con-troversia in appello era stata fissata per il giorno 13 luglio 2016 e chel’avviso di trattazione è stato notificato al Refini solo in data 30 giugno2016, con ciò violando il termine dilatorio di trenta giorni liberi primadella data di trattazione di cui all’art. 31, comma 1, d.lgs n. 546 del1992.6.4. Va poi osservato, da un lato, che non risulta che il contribuenteabbia depositato memorie illustrative o memorie scritte ai sensidell’art. 32, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992, ciò che avrebbe potutoessere valutato come acquiescenza alla tardiva notificazione dell’avvisodi trattazione; dall’altro, che tra le questioni controverse vi è quellarelativa alla misura della pretesa impositiva, ritenuta dal contribuenteeccessiva per avere egli indicato per errore in dichiarazione redditi su-periori a quelli effettivi, questione che evidentemente involge accerta-menti in fatto devoluti al giudice di merito.6.5. Né potrebbe sostenersi che la questione da ultimo indicata siastata superata per effetto dello sgravio parziale pacificamente eseguitodall’Ufficio in pendenza del giudizio d’appello una volta appurato l’er-rore del contribuente, atteso che il ricorrente ha affermato che talesgravio non sarebbe pienamente esaustivo delle sue ragioni (v. pag.11 del ricorso).7. Il ricorso va dunque accolto con riferimento al primo motivo, assor-biti gli altri quattro, con conseguente cassazione della sentenza e rinvioalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversacomposizione. P.Q.MNumero registro generale 8096/2017Numero sezionale 7776/2025Numero di raccolta generale 8033/2026Data pubblicazione 01/04/2026La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, assorbiti glialtri quattro; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che prov-vederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente
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