CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, applicando il beneficio della non menzione della condanna, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 9 aprile 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che i quattro motivi di ricorso dell'imputata sono tutti caratterizzati da estrema genericità, atteso che essi non si confrontano in alcun modo con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16