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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04549/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore 044é-bro generale [OSCURATO:PERSONA], che ha l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; k./ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Frosinone aveva respinto la richiesta di applicazione della liberazione anticipata avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al semestre di detenzione da lui sofferto dal 9 maggio 2020 al 9 novembre 2020.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi.

2.1. Il primo motivo, lamentando violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 103 d.P.R. n. 230 del 2000, nonché vizi della motivazione, deduce che la liberazione anticipata è stata negata in ragione della sola citazione di una violazione disciplinare priva di gravità e occasionale, sicché ci si è sottratti all'obbligo della valutazione globale del comportamento del detenuto in tutto il semestre.

2.2. Il secondo motivo lamenta che i Giudici di sorveglianza, ai fini delle valutazioni a supporto della decisione assunta, non potevano limitarsi a rilevare la gravità dell'illecito disciplinare facendo riferimento alla sola sanzione inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, i rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato dal detenuto con continuità (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311; Sez. 1, n. 3829 del 23/09/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199460). .

3. La motivazione del provvedimento impugnato non dà conto dell'osservanza di tali criteri.

Infatti, non rappresenta il concreto apprezzamento della condotta oggetto della violazione disciplinare della quale limita a dar conto.

A fronte di rilievi difensivi che contestavano la rilevanza dell'episodio -, ,, , --- l ii C ---- \ \• attribuendogli carattere di occasionalità, il Tribunale di sorveglianza ha semplicemente fatto riferimento alla sanzione irrogata, così non dando prova dell'autonoma valutazione della significatività del fatto.

Parimenti inadeguato risulta l'inquadramento della violazione in rapporto ai restanti elementi acquisiti o acquisibili, posto che a tali elementi non si fa cenno, ma si asserisce solamente l'incidenza della violazione rispetto all'intervallo temporale sottoposto a scrutinio.

4. Alla stregua delle considerazioni esposte, il provvedimento impugnato, non sottraendosi alle censure mosse con entrambi i motivi del ricorso, va annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 13 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore 044é-bro generale [OSCURATO:PERSONA], che ha l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; k./ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Frosinone aveva respinto la richiesta di applicazione della liberazione anticipata avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al semestre di detenzione da lui sofferto dal 9 maggio 2020 al 9 novembre 2020. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Il primo motivo, lamentando violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 103 d.P.R. n. 230 del 2000, nonché vizi della motivazione, deduce che la liberazione anticipata è stata negata in ragione della sola citazione di una violazione disciplinare priva di gravità e occasionale, sicché ci si è sottratti all'obbligo della valutazione globale del comportamento del detenuto in tutto il semestre. 2.2. Il secondo motivo lamenta che i Giudici di sorveglianza, ai fini delle valutazioni a supporto della decisione assunta, non potevano limitarsi a rilevare la gravità dell'illecito disciplinare facendo riferimento alla sola sanzione inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, i rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato dal detenuto con continuità (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311; Sez. 1, n. 3829 del 23/09/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199460). . 3. La motivazione del provvedimento impugnato non dà conto dell'osservanza di tali criteri. Infatti, non rappresenta il concreto apprezzamento della condotta oggetto della violazione disciplinare della quale limita a dar conto. A fronte di rilievi difensivi che contestavano la rilevanza dell'episodio -, ,, , --- l ii C ---- \ \• attribuendogli carattere di occasionalità, il Tribunale di sorveglianza ha semplicemente fatto riferimento alla sanzione irrogata, così non dando prova dell'autonoma valutazione della significatività del fatto. Parimenti inadeguato risulta l'inquadramento della violazione in rapporto ai restanti elementi acquisiti o acquisibili, posto che a tali elementi non si fa cenno, ma si asserisce solamente l'incidenza della violazione rispetto all'intervallo temporale sottoposto a scrutinio. 4. Alla stregua delle considerazioni esposte, il provvedimento impugnato, non sottraendosi alle censure mosse con entrambi i motivi del ricorso, va annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 13 gennaio 20