CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 27365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 13/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/09/2022, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato l'esito parzialmente negativo dell'affidamento in prova eseguito da [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/07/2020 in relazione alla pena di 2 anni, 11 mesi e 19 giorni di reclusione determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova in data 17/02/2016, che aveva assorbito diverse sentenze di condanna per furto tentato, furto, porto illegale di armi e danneggiamento. In particolare, il Tribunale ha ritenuto non estinta la pena dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/07/2020 in considerazione della ov,- pendenza di un procedimento per tentata truffa, asseritamente commessa, tra ottobre e novembre 2018, ai danni di una società di intermediazione finanziaria posta in essere, in concorso con la moglie, mediante la produzione e la sottoscrizione di documentazione falsa volta a ottenere un finanziamento di 6.000,00 euro. Per il Tribunale, la commissione di un nuovo reato a soli 7 mesi dalla concessione dell'affidamento in prova e, dunque, la realizzazione di condotte analoghe a quelle per cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, non poteva che incidere negativamente nel giudizio sull'esito della misura, quantomeno dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo stato il fatto commesso ad ottobre, secondo quanto riportato nel capo di imputazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo il Tribunale tenuto conto del percorso rieducativo intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] durante l'esecuzione della misura e dell'effettivo disvalore dei comportamenti dal medesimo tenuti in costanza di misura, non ancora accertati. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla data di decorrenza dell'esito negativo della prova, indicata nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], piuttosto che nel 19/11/2018, giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] si era presentato nell'ufficio dell'intermediario. 3. In data 28/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità ricorso. 4. In data 1/05/2023 è pervenuta una memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si deduce che il processo per il reato sul quale si fonda l'esito negativo della prova è stato definito, in data 17/01/2023, con sentenza di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Per tale motivo, sarebbe venuto meno il fatto storico posto a fondamento del giudizio del Tribunale, consentendo di affermare l'assenza di pericolosità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.5,)\ 2. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, «la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell'affidamento in prova previsto dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l'esito occorre procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Rv. 248376 - 01). A tali fini, il Tribunale di sorveglianza è chiamato a compiere, in piena autonomia, una delibazione sull'attribuibilità al condannato della violazione e sulla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale (Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Rv. 274482 - 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato il nuovo episodio di rilevanza penale ascritto all'affidato, senza però considerare il comportamento tenuto dal medesimo nei due anni successivi. In questo modo, il Collegio veneziano si è sottratto all'obbligo di effettuare l'approfondimento motivazionale richiesto alla stregua dei richiamati principi, che impongono al Tribunale di sorveglianza di non ignorare il percorso intrapreso dall'affidato in costanza di misura alternativa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Venezia. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così deciso