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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07734/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il termine ordinario di prescrizione del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, commesso il 27 dicembre 2013, tenendo conto degli atti interruttivi, è di sette anni e mezzo e quindi non era certamente decorso alla data di pronuncia della sentenza impugnata (12 maggio 2021); Ritenuto che il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato che risponde quantomeno a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882) e non potendo certo richiedersi a questa Corte - come invece viene fatto - la riduzione delle pena con conversione della sanzione detentiva in quella pecuniaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il termine ordinario di prescrizione del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, commesso il 27 dicembre 2013, tenendo conto degli atti interruttivi, è di sette anni e mezzo e quindi non era certamente decorso alla data di pronuncia della sentenza impugnata (12 maggio 2021); Ritenuto che il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato che risponde quantomeno a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882) e non potendo certo richiedersi a questa Corte - come invece viene fatto - la riduzione delle pena con conversione della sanzione detentiva in quella pecuniaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris