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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14661/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19514/2018R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio di quest’ultima in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 33; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Gallese rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lodi e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sistina, n. 121; –controricorrente – Oggetto: Ici avverso la sentenza della Commissi one regionale tributaria d el la Lombardia n. 5157/2017depositata il 11 dicembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento(n. 4488 del 2008) emess o dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Gallese (d’ora in poi controricorrente) , per il pagamento dell’Ici relativa all’anno 2008; - l’avviso impugnato richiedeva l’importo di € 22.056,00 , a titolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni sul presupposto che alcuni terreni, dichiarati come agricoli dall’odierno controricorrente, fossero, invece,edificabili; - la CTR , conferma ndo la sentenza di primo grado , ha accolto il ricorso del contribuente, odierno controricorrente , affermando che: • la c.t.u. è stata correttamente posta a base della decisi o ne di primo grado; la consulenza, infatti, giunta inizialmente ad una prima conclusione, è stata integrata e rettificata, a seguito dell’acquisizione delPiano regolatore generale e delle relative Norme tecniche vigenti, documenti indispensabili al fine di determinare il valore venale dei beni; • è infondata l’eccezione di giudicato esterno , in quanto « l a diversità delle annualità di imposta cui si riferiscono l’avviso di accertamento in esame e quelli oggetto dei pregressi contenziosi.. osta alla ravvisabilit à di alcuna relazione tra i giudizi»;• «il mutare delle circostanze di fatto ovvero dello strumento urbanistico incide inevitabilmente sul valore delle aree sì da rendere eterogenee le diverse annualità di imposta»; - i l ricorrente propone ricorso fondato su quattro motiv i di impugnazione, ilcontroricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.Si duole che la sentenza impugnata non abbia ritenuto la sussistenza del giudicato esterno con riferimento ad altre pronunce intercorse tra le stesse parti per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, le quali avevano confermato la correttezza dell'operato dell'odierno ricorrente.

Si contesta che dalla sentenza non risulta alcun elemento da cui desumere il mutamento delle circostanze di fatto ovvero dello strumento urbanistico tale da incidere sul valore delle aree e impedire così il riferimentoai precedenti giudicati.

1.1. Il motivo è infondato.

L’eccezione di giudicato esterno non può trovare accoglimento, in quanto è del tutto condiviso il principio di legittimità, secondo cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (ex multis Cass. n. 38950/2021, Rv. 663418 – 01, n. 25516 /2019, Rv. 655438 – 01, n. 1300/2018, Rv. 646807 –01, n. 6953/2015, Rv. 635195 - 01).

Sulla portata del giudicato esterno in materia tributaria si ricorda, infatti,che l’efficacia espansiva del giudicato esterno nei rapporti di durata può incontrare un limite nell’autonomia dei singoli periodi d’imposta.

E’ stato da tempo chiarito in sede di legittimità che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 13916/2006, Rv. 589696 –01).

Ben vi possono essere, infatti, elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta.

Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche che individuano vere e proprie situazioni di fatto (ad esempio "ente commerciale", "ente non commerciale").

La giurisprudenza ha chiarito che possono assumere carattere tendenzialmente permanente anche cd elementi preliminari come la categoria e la rendita catastale o la spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale.

Tali elementi possono rimanere costanti anche oltre il limitato arco temporale del periodo di imposta.E’ solo in riferimento a tali elementi, dal carattere tendenzialmente permanente, che viene riconosciuta la capacità espansiva del giudicato, coerente, non solo, con l'oggetto del giudizio tributario, che mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria e, quindi, ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ma anche con la considerazione unitaria del tributo, dettata dalla sua stessa ciclicità che impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi, sia l'Amministrazione finanziaria, sia il contribuente nell'individuazione deipresupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta.

Va ricordato, inoltre, che l'efficacia preclusiva del giudicato non siestende, in generale, alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 24067/2006, Rv. 593953 - 01 ) , ma copre soltanto le qualificazioni giuridiche o altrielementi «che abbiano un valore condizionante per la valutazione ela disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie»(Cass. n. n. 7417/2019, Rv. 653514 –01, n. 1300/2018, Rv. 646807 – 01 ) .

Nel caso in esameil giudicato invocato è riferito a fatti accertati rispetto ad annualità pregresse.

I presupposti impositivi, quali l’edificabilità, l’inclusione o meno dei terreni di causa in aree agricole, la conduzione o meno degli stessi in affitto e da chi , sono circostanze di fatto suscettibili di variare nel tempo.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha respinto l’eccezionedi giudicato esterno.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1, comma 2,dell’art. 36, comma 2, del d.lgs.31 dicembre 1992, nonché dell’art. 132, num. 4, cod. proc. civ.

Si duole che la sentenza impugnata, richiamando acriticamente quella di primo grado, in realtà ha reso una motivazione apparente, essendosi limitata ad affermare genericamente l'insussistenza di ragioni per censurare l'operato del c.t.u. della CTP, senza sottoporre i motivi di gravame ad un'autonoma valutazione in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logica o giuridica.

2.2. Il motivo è infondato.

Costituisce principio condiviso dal Collegio quello secondo cui, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost.Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 -01).

Nel caso in esamela sentenza, sia pure in modo sintetico, ha ben chiarito le ragioniper le quali ha ritenuto di volere seguire le conclusioni rassegnate dal c.t.u., facendo espresso riferimentoa quanto risultante dal Piano regolatore generale e dalle Norme tecniche vigenti.

Sotto un diverso profilo si ricorda che, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione diconsulenza tecnica d'uffi cio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la partealleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazionicritiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità ( Cass. Sez. 1, n. 11482/2016, Rv. 639844 – 01 , Cass., Sez. 1, n. 19427/2017,Rv. 645178 - 02 ) .

La ricorrente nellesue doglianze non ha riportato il contenuto delle critiche mosse alla c.t.u. nella fase di merito precludendo, pertanto,ogni vaglio in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

L'omessa motivazione e l'omesso esame della consulenza tecnica di parte.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Nel ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha resoinammissibile la censura per insuffi cienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. doppiaconforme, stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. ( Sez.

L, n. 24395 del 03/11/2020, Rv. 659540 – 01 , Se z. 6 - 3, n. 15777 del 17/05/2022,Rv. 665052 – 01 ) .

Sotto altro profilo occorre ribadire che, intema di sindacato di legittimità, l'errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'errore consista nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd.

"doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.(Cass., Sez. 3, n. 37382/2022 , Rv. 666679 -04).

Nel caso in esame i giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto attendibile la c.t.u. e sulle risultanze di questa hanno concluso per la rideterminazione dell’imposta.

Ne segue l’inammissibilità del motivo di impugnazione in esame.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992.

Si contesta chela sentenza impugnata abbia confermato quella resa in primo grado esi deduce che in base al Piano regolatore comunale l’area non è «ubicata in zona agricola» e chegli immobili non sono mai stati condotti e coltivati da un’azienda agricola in base ad un contratto di affitto.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, sebbene formulato sotto il paradigma della violazione di legge, tende ad indurre una rivisitazione della ricostruzione probatoria preclusa in sede di legittimità.

5. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 4000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19514/2018R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio di quest’ultima in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 33; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Gallese rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lodi e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sistina, n. 121; –controricorrente – Oggetto: Ici avverso la sentenza della Commissi one regionale tributaria d el la Lombardia n. 5157/2017depositata il 11 dicembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 3 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento(n. 4488 del 2008) emess o dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Gallese (d’ora in poi controricorrente) , per il pagamento dell’Ici relativa all’anno 2008; - l’avviso impugnato richiedeva l’importo di € 22.056,00 , a titolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni sul presupposto che alcuni terreni, dichiarati come agricoli dall’odierno controricorrente, fossero, invece,edificabili; - la CTR , conferma ndo la sentenza di primo grado , ha accolto il ricorso del contribuente, odierno controricorrente , affermando che: • la c.t.u. è stata correttamente posta a base della decisi o ne di primo grado; la consulenza, infatti, giunta inizialmente ad una prima conclusione, è stata integrata e rettificata, a seguito dell’acquisizione delPiano regolatore generale e delle relative Norme tecniche vigenti, documenti indispensabili al fine di determinare il valore venale dei beni; • è infondata l’eccezione di giudicato esterno , in quanto « l a diversità delle annualità di imposta cui si riferiscono l’avviso di accertamento in esame e quelli oggetto dei pregressi contenziosi.. osta alla ravvisabilit à di alcuna relazione tra i giudizi»;• «il mutare delle circostanze di fatto ovvero dello strumento urbanistico incide inevitabilmente sul valore delle aree sì da rendere eterogenee le diverse annualità di imposta»; - i l ricorrente propone ricorso fondato su quattro motiv i di impugnazione, ilcontroricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.Si duole che la sentenza impugnata non abbia ritenuto la sussistenza del giudicato esterno con riferimento ad altre pronunce intercorse tra le stesse parti per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, le quali avevano confermato la correttezza dell'operato dell'odierno ricorrente. Si contesta che dalla sentenza non risulta alcun elemento da cui desumere il mutamento delle circostanze di fatto ovvero dello strumento urbanistico tale da incidere sul valore delle aree e impedire così il riferimentoai precedenti giudicati. 1.1. Il motivo è infondato. L’eccezione di giudicato esterno non può trovare accoglimento, in quanto è del tutto condiviso il principio di legittimità, secondo cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (ex multis Cass. n. 38950/2021, Rv. 663418 – 01, n. 25516 /2019, Rv. 655438 – 01, n. 1300/2018, Rv. 646807 –01, n. 6953/2015, Rv. 635195 - 01). Sulla portata del giudicato esterno in materia tributaria si ricorda, infatti,che l’efficacia espansiva del giudicato esterno nei rapporti di durata può incontrare un limite nell’autonomia dei singoli periodi d’imposta. E’ stato da tempo chiarito in sede di legittimità che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 13916/2006, Rv. 589696 –01). Ben vi possono essere, infatti, elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche che individuano vere e proprie situazioni di fatto (ad esempio "ente commerciale", "ente non commerciale"). La giurisprudenza ha chiarito che possono assumere carattere tendenzialmente permanente anche cd elementi preliminari come la categoria e la rendita catastale o la spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale. Tali elementi possono rimanere costanti anche oltre il limitato arco temporale del periodo di imposta.E’ solo in riferimento a tali elementi, dal carattere tendenzialmente permanente, che viene riconosciuta la capacità espansiva del giudicato, coerente, non solo, con l'oggetto del giudizio tributario, che mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria e, quindi, ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ma anche con la considerazione unitaria del tributo, dettata dalla sua stessa ciclicità che impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi, sia l'Amministrazione finanziaria, sia il contribuente nell'individuazione deipresupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta. Va ricordato, inoltre, che l'efficacia preclusiva del giudicato non siestende, in generale, alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 24067/2006, Rv. 593953 - 01 ) , ma copre soltanto le qualificazioni giuridiche o altrielementi «che abbiano un valore condizionante per la valutazione ela disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie»(Cass. n. n. 7417/2019, Rv. 653514 –01, n. 1300/2018, Rv. 646807 – 01 ) . Nel caso in esameil giudicato invocato è riferito a fatti accertati rispetto ad annualità pregresse. I presupposti impositivi, quali l’edificabilità, l’inclusione o meno dei terreni di causa in aree agricole, la conduzione o meno degli stessi in affitto e da chi , sono circostanze di fatto suscettibili di variare nel tempo. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha respinto l’eccezionedi giudicato esterno. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1, comma 2,dell’art. 36, comma 2, del d.lgs.31 dicembre 1992, nonché dell’art. 132, num. 4, cod. proc. civ. Si duole che la sentenza impugnata, richiamando acriticamente quella di primo grado, in realtà ha reso una motivazione apparente, essendosi limitata ad affermare genericamente l'insussistenza di ragioni per censurare l'operato del c.t.u. della CTP, senza sottoporre i motivi di gravame ad un'autonoma valutazione in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logica o giuridica. 2.2. Il motivo è infondato. Costituisce principio condiviso dal Collegio quello secondo cui, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost.Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 -01). Nel caso in esamela sentenza, sia pure in modo sintetico, ha ben chiarito le ragioniper le quali ha ritenuto di volere seguire le conclusioni rassegnate dal c.t.u., facendo espresso riferimentoa quanto risultante dal Piano regolatore generale e dalle Norme tecniche vigenti. Sotto un diverso profilo si ricorda che, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione diconsulenza tecnica d'uffi cio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la partealleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazionicritiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità ( Cass. Sez. 1, n. 11482/2016, Rv. 639844 – 01 , Cass., Sez. 1, n. 19427/2017,Rv. 645178 - 02 ) . La ricorrente nellesue doglianze non ha riportato il contenuto delle critiche mosse alla c.t.u. nella fase di merito precludendo, pertanto,ogni vaglio in sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. L'omessa motivazione e l'omesso esame della consulenza tecnica di parte. 3.1. Il motivo è inammissibile. Nel ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha resoinammissibile la censura per insuffi cienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. doppiaconforme, stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. ( Sez. L, n. 24395 del 03/11/2020, Rv. 659540 – 01 , Se z. 6 - 3, n. 15777 del 17/05/2022,Rv. 665052 – 01 ) . Sotto altro profilo occorre ribadire che, intema di sindacato di legittimità, l'errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'errore consista nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd. "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.(Cass., Sez. 3, n. 37382/2022 , Rv. 666679 -04). Nel caso in esame i giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto attendibile la c.t.u. e sulle risultanze di questa hanno concluso per la rideterminazione dell’imposta. Ne segue l’inammissibilità del motivo di impugnazione in esame. 4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992. Si contesta chela sentenza impugnata abbia confermato quella resa in primo grado esi deduce che in base al Piano regolatore comunale l’area non è «ubicata in zona agricola» e chegli immobili non sono mai stati condotti e coltivati da un’azienda agricola in base ad un contratto di affitto. 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, sebbene formulato sotto il paradigma della violazione di legge, tende ad indurre una rivisitazione della ricostruzione probatoria preclusa in sede di legittimità. 5. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 4000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
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