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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 42469/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 marzo 2023 il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così confermando l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale dell'8 febbraio 2023 con cui l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione del reato di cui all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (dal gennaio 2017 al 13 novembre 2019), contestato al capo 1, nonché dei delitti ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (tra il 2 giugno e il 12 luglio 2019) rubricati ai capi 135, 136 e 137 della incolpazione provvisoria.

1.1. I giudici del riesame hanno, in primo luogo, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Berlingeri aveva dedotto la violazione del divieto previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2019 (procedimento R.G.N.R. 2278/2018), per l'effetto richiedendo la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare per scadenza del termine di fase.

Diffusamente rappresentati, poi, i vari aspetti di merito da cui è stata desunta la ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del Berlingeri in ordine alla perpetrazione di tutte le fattispecie contestategli, i giudici del riesame hanno ritenuto, infine, quanto alle esigenze cautelari, che, tenuto conto della gravità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, non potesse essere superata la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., confermando il giudizio espresso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in ordine all'adeguatezza della sola custodia in carcere, non risultando sufficiente l'applicazione di una misura maggiormente gradata.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata retrodatazione ex art. 297 cod. proc. pen. dei termini di decorrenza dell'ordinanza applicativa di misura cautelare.

Il ricorrente non contesta la ritenuta sussistenza di un quadro, di gravità indiziaria in ordine alla perpetrazione delle fattispecie delittuose ascrittegli, bensì la decisione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto di non accogliere la sua richiesta di retrodatazione del termine iniziale di decorrenza della misura custodiale alla data di esecuzione della precedente misura, applicatagli dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2019, trattandosi di fatti oggettivamente e soggettivamente connessi, oltre che temporalmente coincidenti, tanto da essere stati trasfusi dall'indicato giudizio in quello per cui si procede in questa sede.

Gli episodi di spaccio ascritti al Berlingeri nel primo procedimento sarebbero, infatti, della stessa natura e specie di quelli contestati nel presente giudizio, altresì essendo stati valorizzati dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro ai fini dell'applicazione della seconda misura cautelare.

Sussisterebbero, pertanto, i presupposti richiesti per l'applicazione del meccanismo della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., considerato che i fatti oggetto dei due procedimenti sarebbero connessi tra loro e che ricorrerebbe il requisito della desumibilità dagli atti, atteso che gli elementi indiziari fondanti la seconda ordinanza sarebbero stati già ravvisabili al tempo dell'adozione del precedente provvedimento cautelare, o quantomeno della relativa richiesta di rinvio a giudizio.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Con la disposizione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il legislatore ha disciplinato il cosiddetto istituto della "contestazione a catena", codificando la regula iuris, derivata dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi già sotto la vigenza del precedente codice di rito, con la quale si era inteso limitare un'eccessiva diluizione nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata emettendo nei confronti della stessa persona, in momenti diversi, più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi tra loro ma comunque connessi.

Nella formulazione attuale, il comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. prevede, in modo espresso, che «se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.

La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma».

La portata applicativa della norma è stata, poi, significativamente ampliata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui «non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza», e n. 233 del 22 luglio 2011, che ne ha, del pari, dichiarato l'illegittimità nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - «non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura».

Nella cornice normativa così tratteggiata è, pertanto, ravvisabile la ricorrenza di tre diverse situazioni, ben distinte tra loro, in cui può trovare applicazione l'istituto della "contestazione a catena".

2.1. In primo luogo, può verificarsi l'ipotesi in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio.

In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui, senza dubbio di sorta, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente, e dunque, per come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.

Detta automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde, infatti, all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così Corte cost., n. 89 del 1996) e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale» (così, espressamente, Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235911-01).2.2.

La seconda situazione è una variante della prima, presupponendo, comunque, che sia stata accertata l'esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo.

Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, nel senso di essere la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini.

In siffatta situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano già desumibili dagli atti prima del momento,in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.

2.3. La terza situazione di operatività dell'istituto della "concatenazione a catena" è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata - e cioè diversa da quelle, sopra considerate, del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico -.

Tale ipotesi, per come precedentemente osservato, è stata inserita nel campo applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla citata sentenza "manipolativa" della Corte costituzionale n. 408 del 2005.

Alla stregua di quanto ivi chiarito, ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze.

Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come "elementi idonei e sufficienti" per adottare il provvedimento cronologicamente posteriore.

Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr., in questi termini: Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235909-01; ma cfr. anche, in ordine a tale aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895-01; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01).

In questa ipotesi — così come nel caso delle due indicate in precedenza - è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione •1a disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511-01).

3. Orbene, in tal maniera rappresentati i parametri ermeneutici alla cui stregua verificare la corretta operatività dell'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., il Collegio rileva come di essi abbia fatto buon governo il Tribunale del riesame, giungendo a ritenere, in ragione di una motivazione congruamente e logicamente espressa, l'insussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della "contestazione a catena".

3.1. Nell'ordinanza impugnata, infatti, è stato evidenziato, con argomentazione immune dai dedotti vizi, come nel caso di specie non possa essere ritenuta la effettiva sussistenza di una, connessione qualificata tra i reati oggetto dei due provvedimenti cautelari, osservato che, per come evidenziato dai giudici del riesame, nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati al Berlingeri alcune ipotesi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, nell'arco temporale compreso tra il mese di agosto 2018 e il 3 luglio 2019, palesemente inidonee a consentire l'applicazione del meccanismo della retrodatazione, trattandosi di misure cautelari emesse in due procedimenti distinti e per fatti diversi, per cui al momento della pronuncia del primo provvedimento cautelare non sussistevano elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura adottata con la seconda ordinanza custodiale.

3.2. Del tutto logica e congrua, infatti, è la motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto insussistente il requisito - inserito tra le ipotesi di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005 - per cui al momento dell'emissione della prima ordinanza vi fosse già la ricorrenza di elementi idonei e sufficienti a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza.Tale requisito è stato considerato mancante, nel caso in esame, atteso che la competenza rispetto ai fatti oggetto della seconda pronuncia cautelare è di natura distrettuale e che la relativa applicazione è stata resa possibile solo all'esito dell'acquisizione di un vasto compendio indiziario — composto da complesse informative di P.G., nutrite risultanze di intercettazioni e varie dichiarazioni di collaboratori di giustizia - che ha consentito di delineare la sussistenza di un sodalizio criminoso operante nel settore del narcotraffico, di cui è risultato intraneo anche il Berlingeri.

Nel caso di specie, pertanto, la prima ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardato solo la ricorrenza di singoli reati fine, mentre la contestazione della fattispecie associativa ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, costituente autonomo titolo custodiale rispetto al quale è stata applicata la seconda misura cautelare, è stata determinata dalle risultanze di una complessa attività investigativa svolta dalla Procura distrettuale di Catanzaro, che ha, infine, condotto all'adozione della misura cautelare in questa sede impugnata.

4. Appare evidente, pertanto, come, alla stregua di quanto congruamente e logicamente esplicato dai giudici del riesame, non risultino fattualmente sussistenti i presupposti per l'invocata retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento di esecuzione del precedente provvedimento applicativo di misura.

L'adeguatezza e correttezza giuridica delle superiori argomentazioni, del tutto avulse dagli eccepiti vizi, impongono, dunque, un giudizio di manifesta infondatezza della dedotta doglianza, cui consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 marzo 2023 il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così confermando l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale dell'8 febbraio 2023 con cui l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione del reato di cui all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (dal gennaio 2017 al 13 novembre 2019), contestato al capo 1, nonché dei delitti ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (tra il 2 giugno e il 12 luglio 2019) rubricati ai capi 135, 136 e 137 della incolpazione provvisoria. 1.1. I giudici del riesame hanno, in primo luogo, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Berlingeri aveva dedotto la violazione del divieto previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2019 (procedimento R.G.N.R. 2278/2018), per l'effetto richiedendo la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare per scadenza del termine di fase. Diffusamente rappresentati, poi, i vari aspetti di merito da cui è stata desunta la ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del Berlingeri in ordine alla perpetrazione di tutte le fattispecie contestategli, i giudici del riesame hanno ritenuto, infine, quanto alle esigenze cautelari, che, tenuto conto della gravità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, non potesse essere superata la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., confermando il giudizio espresso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in ordine all'adeguatezza della sola custodia in carcere, non risultando sufficiente l'applicazione di una misura maggiormente gradata. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata retrodatazione ex art. 297 cod. proc. pen. dei termini di decorrenza dell'ordinanza applicativa di misura cautelare. Il ricorrente non contesta la ritenuta sussistenza di un quadro, di gravità indiziaria in ordine alla perpetrazione delle fattispecie delittuose ascrittegli, bensì la decisione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto di non accogliere la sua richiesta di retrodatazione del termine iniziale di decorrenza della misura custodiale alla data di esecuzione della precedente misura, applicatagli dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2019, trattandosi di fatti oggettivamente e soggettivamente connessi, oltre che temporalmente coincidenti, tanto da essere stati trasfusi dall'indicato giudizio in quello per cui si procede in questa sede. Gli episodi di spaccio ascritti al Berlingeri nel primo procedimento sarebbero, infatti, della stessa natura e specie di quelli contestati nel presente giudizio, altresì essendo stati valorizzati dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro ai fini dell'applicazione della seconda misura cautelare. Sussisterebbero, pertanto, i presupposti richiesti per l'applicazione del meccanismo della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., considerato che i fatti oggetto dei due procedimenti sarebbero connessi tra loro e che ricorrerebbe il requisito della desumibilità dagli atti, atteso che gli elementi indiziari fondanti la seconda ordinanza sarebbero stati già ravvisabili al tempo dell'adozione del precedente provvedimento cautelare, o quantomeno della relativa richiesta di rinvio a giudizio. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Con la disposizione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il legislatore ha disciplinato il cosiddetto istituto della "contestazione a catena", codificando la regula iuris, derivata dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi già sotto la vigenza del precedente codice di rito, con la quale si era inteso limitare un'eccessiva diluizione nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata emettendo nei confronti della stessa persona, in momenti diversi, più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi tra loro ma comunque connessi. Nella formulazione attuale, il comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. prevede, in modo espresso, che «se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma». La portata applicativa della norma è stata, poi, significativamente ampliata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui «non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza», e n. 233 del 22 luglio 2011, che ne ha, del pari, dichiarato l'illegittimità nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - «non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura». Nella cornice normativa così tratteggiata è, pertanto, ravvisabile la ricorrenza di tre diverse situazioni, ben distinte tra loro, in cui può trovare applicazione l'istituto della "contestazione a catena". 2.1. In primo luogo, può verificarsi l'ipotesi in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui, senza dubbio di sorta, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente, e dunque, per come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. Detta automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde, infatti, all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così Corte cost., n. 89 del 1996) e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale» (così, espressamente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235911-01).2.2. La seconda situazione è una variante della prima, presupponendo, comunque, che sia stata accertata l'esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, nel senso di essere la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano già desumibili dagli atti prima del momento,in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. 2.3. La terza situazione di operatività dell'istituto della "concatenazione a catena" è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata - e cioè diversa da quelle, sopra considerate, del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico -. Tale ipotesi, per come precedentemente osservato, è stata inserita nel campo applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla citata sentenza "manipolativa" della Corte costituzionale n. 408 del 2005. Alla stregua di quanto ivi chiarito, ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze. Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come "elementi idonei e sufficienti" per adottare il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr., in questi termini: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235909-01; ma cfr. anche, in ordine a tale aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895-01; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01). In questa ipotesi — così come nel caso delle due indicate in precedenza - è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione •1a disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511-01). 3. Orbene, in tal maniera rappresentati i parametri ermeneutici alla cui stregua verificare la corretta operatività dell'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., il Collegio rileva come di essi abbia fatto buon governo il Tribunale del riesame, giungendo a ritenere, in ragione di una motivazione congruamente e logicamente espressa, l'insussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della "contestazione a catena". 3.1. Nell'ordinanza impugnata, infatti, è stato evidenziato, con argomentazione immune dai dedotti vizi, come nel caso di specie non possa essere ritenuta la effettiva sussistenza di una, connessione qualificata tra i reati oggetto dei due provvedimenti cautelari, osservato che, per come evidenziato dai giudici del riesame, nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati al Berlingeri alcune ipotesi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, nell'arco temporale compreso tra il mese di agosto 2018 e il 3 luglio 2019, palesemente inidonee a consentire l'applicazione del meccanismo della retrodatazione, trattandosi di misure cautelari emesse in due procedimenti distinti e per fatti diversi, per cui al momento della pronuncia del primo provvedimento cautelare non sussistevano elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura adottata con la seconda ordinanza custodiale. 3.2. Del tutto logica e congrua, infatti, è la motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto insussistente il requisito - inserito tra le ipotesi di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005 - per cui al momento dell'emissione della prima ordinanza vi fosse già la ricorrenza di elementi idonei e sufficienti a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza.Tale requisito è stato considerato mancante, nel caso in esame, atteso che la competenza rispetto ai fatti oggetto della seconda pronuncia cautelare è di natura distrettuale e che la relativa applicazione è stata resa possibile solo all'esito dell'acquisizione di un vasto compendio indiziario — composto da complesse informative di P.G., nutrite risultanze di intercettazioni e varie dichiarazioni di collaboratori di giustizia - che ha consentito di delineare la sussistenza di un sodalizio criminoso operante nel settore del narcotraffico, di cui è risultato intraneo anche il Berlingeri. Nel caso di specie, pertanto, la prima ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardato solo la ricorrenza di singoli reati fine, mentre la contestazione della fattispecie associativa ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, costituente autonomo titolo custodiale rispetto al quale è stata applicata la seconda misura cautelare, è stata determinata dalle risultanze di una complessa attività investigativa svolta dalla Procura distrettuale di Catanzaro, che ha, infine, condotto all'adozione della misura cautelare in questa sede impugnata. 4. Appare evidente, pertanto, come, alla stregua di quanto congruamente e logicamente esplicato dai giudici del riesame, non risultino fattualmente sussistenti i presupposti per l'invocata retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento di esecuzione del precedente provvedimento applicativo di misura. L'adeguatezza e correttezza giuridica delle superiori argomentazioni, del tutto avulse dagli eccepiti vizi, impongono, dunque, un giudizio di manifesta infondatezza della dedotta doglianza, cui consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 42469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris