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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07125/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31193/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ColantoniDomenica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NannicolaPatrizia, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 654/2021depositata il 28/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Pancrazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali eredi delfideiussore [OSCURATO:PERSONA] deceduto – nonché [OSCURATO:PERSONA],Maurizio, Piera e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali fideiussoriNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026tutti della società [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto opposizione al decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di L’Aquila su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva richiesto il pagamento della somma di euro514.154,45,00, per l’esposizione debitoria maturata dalla debitriceprincipale nel rapporto di conto corrente n. 6989 del 19.10.2009 e in dueconti anticipi.2.- La sentenza con cui il Tribunale ha respinto l’opposizione -affermando, in sintesi, che le fideiussioni erano valide, l'iniziativamonitoria era basata su un unico conto corrente e su due conti anticipi, dicui erano stati prodotti i documenti negoziali con i relativi estratti conto, lecensure sulla nullità delle clausole di capitalizzazione, di c.m.s. e usuraerano infondate - è stata impugnata avanti alla Corte d’appello di L’aquilache ha ritenuto: a) valide le fideiussioni omnibus; b) valida la pattuizionedella commissione di massimo scoperto poiché determinata quanto apercentuale, base di calcolo, criteri e periodicità; c) generica la doglianzarelativa all’applicazione di interessi usurari; d) indeterminata la dedottanullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI sanzionato dallaBanca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, anche rispetto alconcreto interesse alla pronuncia di una nullità parziale del contratto conriguardo alle clausole interessate dal provvedimento antitrust.3.- Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, Pancrazio, MariaGrazia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maurizio, Piera e SilviaColontoni e [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi di cassazione.Banca dell’Adriatico è rimasta intimata.

I ricorrenti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 287/1990 conriguardo alla decisione circa la eccepita nullità delle fideiussioni in quantocontenenti tre clausole (di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cuiNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026all'articolo 1957 c.c. e di sopravvivenza) ricorrenti nello schema ABI del2003 sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, decisione che – affermano iricorrenti dopo una lunga quanto inconferente digressione sulla fattispecieastratta – sarebbe errata in quanto violerebbe gli artt. 1418 e 1419 c.c.Per illustrare le ragioni della censura i ricorrenti affermano (solo) che insede di udienza conclusionale avevano sollevato le eccezioni di nullità dellefideiussioni omnibus per essere queste conformi allo schema predetto,nullità che doveva essere valutata alla stregua dell'art. 1418 c.c. ovverodell’art. 1419 c.c. come nullità parziale limitata alle clausole rivenientidall'intesa illecita.2.

Il secondo motivo non è indicato in ricorso.3.

Nella memoria si afferma con i primi due motivi di ricorso, si ècensurata la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenutoinammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione di nullità delle fideiussioni perviolazione della normativa antitrust, sollevata in sede di precisazione delleconclusioni in appello.

La Corte territoriale avrebbe errato nel nonconsiderare che la nullità per violazione di norme imperative, quali quellea tutela della concorrenza (art. 2 L. 287/1990), costituisce una nullitàassoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anchein sede di legittimità, come costantemente affermato da questa Corte.Avrebbe inoltre errato nel ritenere che la questione non potesse essereesaminata, fondando la propria decisione su un orientamento cheammette, al più, una nullità parziale (…); e dichiarando aprioristicamenteinammissibile l’eccezione, avrebbe violato il principio secondo cui ilgiudice, anche a fronte di una domanda di nullità totale, ha il dovere dirilevare una causa di nullità parziale.4.

Il motivo (o i due motivi) sono evidentemente inammissibili perl’assorbente considerazione che il motivo di ricorso è del tutto generico, inchiara violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi diricorso, a pena di inammissibilità, devono avere i caratteri di specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata: il che comporta, oltreall’individuazione del capo di pronuncia impugnata, l'esposizione delleragioni che illustrino in modo esauriente le dedotte violazioni di norme oprincipi di diritto, onde consentire alla Corte un vaglio della censura chenon la costringa ad accedere ad ulteriori atti onde comprenderne lacornice, la ammissibilità e la fondatezza.

Il singolo motivo, infatti, assumeuna funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitataelasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censuraesigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass.3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29maggio 2012, n. 8585).In particolare, il principio di specificità di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c.richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizionedelle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomentiposti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delleconsiderazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicatonella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto2020, n. 17224).Nulla di tutto questo – a parte la rubrica- si rinviene nel ricorso.E’ poi noto che la memoria ex art. 378 c.p.c. ― e lo stesso vale perquella di cui all’art. 380-bis.1 ― non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).4.1- Ciò detto, giova aggiungere che la Corte d’appello nella specie haesaminato l’eccezione di nullità sollevata in conclusionale e, passata inrassegna la giurisprudenza in materia, ha affermato in sintesi che: a) lanullità riguarda le sole clausole riconosciute come espressione dell'illecitoaccordo lesivo della concorrenza, senza che tale vizio si estenda all'interagaranzia, in ragione del principio di conservazione degli atti nei limiti in cuiquesti siano rispondenti alla lecita volontà delle parti, «opzione recepitadalla Suprema Corte che ha fermato che “la nullità del contratto a valledebba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli articoli 1418 ess. cod.civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod.civ. laddove,l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronunciadi nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite”(Cass. civ. sez.

I, ord. 26 settembre 2019, n. 24044)»; b) non potevaessere condivisa «la premessa del percorso argomentativo seguito dagliappellanti che ritengono che la mera riproposizione dello schema ABI,comportando di fatto una situazione di abuso dominante della banca,debba di per sé sola essere sufficiente a privare di validità (totale) lagaranzia sottoscritta (…)»; c) posto che «in ogni caso, anche volendoritenere la nullità delle clausole n. 6 e 8 dello schema uniforme ABIsanzionato dall'autorità competente, occorrerebbe pur semprel’allegazione e la prova del fatto che almeno una di tali clausole ha trovatoapplicazione nella fattispecie (…) gli appellanti si sono limitati inconclusionale a citare una serie di precedenti giurisprudenziali senzafornire alcun decisivo riscontro allegatorio e men che meno probatorio allaloro prospettazione; inoltre non hanno neppure allegato il loro interessead una pronuncia di nullità parziale del contratto di fideiussione, mirando aliberarsi della garanzia con la pronuncia di nullità totale della stessa».Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sicché il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con laratio decidendi fondata sulla genericità del rilievo della nullità dedotta.5. – Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1346 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità dellefideiussioni per indeterminatezza dell’oggetto in quanto la garanzia è stataestesa anche ad obbligazioni che sarebbero potute sorgere in un momentosuccessivo rispetto alla sua sottoscrizione.

I ricorrenti riportano nel motivoil passaggio motivazionale della Corte d’appello sul punto cuicontrappongono una argomentazione (che non è precisato da dove siatratta) in cui affermano: (i) che successivamente alla stipula dei contrattidi garanzia, alla società garantita sono state concesse ovvero estese altrelinee di credito ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento della stipuladei contratti stessi; (ii) un generico rinvio a tutte le obbligazioni chesorgeranno a carico del debitore principale non può costituire un criterio dideterminazione per relazione dell’oggetto del contratto, che si pone inaperta violazione dei principi stabiliti dall'art. 1346 c.c. che vuole l'oggettodel contratto determinato e/o determinabile, posto che per oggettodeterminabile deve intendersi quello che può essere in concretodeterminato in base a elementi prestabiliti dalle parti sin dal momentodella conclusione dell'accordo.

Con la memoria precisano che la Corted’Appello avrebbe rigettato il motivo affermando apoditticamente chel’oggetto sarebbe “chiaramente determinabile per relationem”,motivazione che sostengono essere meramente apparente perché non siconfronta con la censura sollevata, invero la previsione di un importomassimo garantito, introdotta dalla L. 154/1992, limita quantitativamentela responsabilità del fideiussore, ma non risolve il problema della originariaindeterminatezza qualitativa dell’oggetto della garanzia, che rimane legatoa future ed imprevedibili operazioni tra banca e debitore principale.

Lamotivazione della Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare laNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026nozione di fideiussione omnibus senza vagliare la fondatezza delladoglianza specifica, incorrendo così in un vizio di violazione di legge.5.1- Il motivo è inammissibile, in quanto non si comprende se la partericorrente intenda proporre un vizio di violazione di legge – come sembradalla rubrica del motivo indicata in ricorso – o un vizio motivazionale, inquanto la Corte non avrebbe risposto in modo conferente rispetto allacensura mossa che atteneva all’«originaria indeterminatezza qualitativadell’oggetto della garanzia», come sembra, invece, affermare nellamemoria.In ogni caso, sia a volerlo considerare come prospettato in ricorso, checome precisato in motivazione, il motivo è infondato.5.2- La Corte d’appello sul punto ha affermato che «La fideiussioneomnibus va intesa la stregua di una particolare ipotesi di fideiussione perobbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che èfuturo, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione,non solo il sorgere del credito ma può essere futuro anche l'attogeneratore del credito»; aggiunge che «è fuor di dubbio che deve essereesclusa la nullità di detta fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, inquanto lo stesso è chiaramente determinabile per relazionem, in quanto ilgarante è a conoscenza nel momento in cui provvede alla sottoscrizionedel negozio del fatto che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tuttii debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore harilasciato la fideiussione omnibus» e che «se la funzione della fideiussioneomnibus è quella di garantire un debito futuro (nei limiti comunque dellasomma massima garantita) non è necessario che la garanzia sia rilasciatacontemporaneamente alla nascita del rapporto di credito».5.2.1- Qualora lo si intenda come vizio di violazione di legge il vizio èinfondato avendo la Corte d’appello seguito il consolidato orientamento dilegittimità per cui la fideiussione c.d. omnibus, cioè estesa a tutte leobbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarieNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza edindeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria, è valida laddovecontenga la precisazione dell'importo massimo garantito come previstodall’art.1938 c.c. come modificato dall'art.10 della legge n.154/1992;peraltro, già prima della legge predetta la giurisprudenza di questa Corteera consolidata nel senso che «Nella disciplina anteriore alla legge 17febbraio 1992, n. 154, la fideiussione prestata a favore di un istituto dicredito per tutte le obbligazioni del debitore garantito (lacosiddetta fideiussione omnibus) è valida e non contrasta con quantoprevisto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggettodella fideiussione determinabile attraverso il riferimento ad un'attività -quella della banca - la quale risulta limitata dalle rigide regole del sistemabancario le quali escludono ogni possibilità di arbitrio da parte dell'istitutodi credito e da parte dello stesso debitore principale.

Va escluso, perciò,che, rispetto al contenuto dell'obbligazione accessoria, l'attività dellabanca abbia carattere meramente potestativo, e va rilevato, invece, che lagaranzia in questione, da un lato riveste funzione economico - socialemeritevole di tutela, perché favorisce l'accesso del terzo garantito alle piùsvariate prestazioni bancarie delle quali intenda avvalersi, predisponendouno strumento duttile che non rende necessaria la richiesta, volta pervolta, dell'assenso del garante, e , dall'altro, consente la protezionedell'esercizio del credito il quale costituisce attività di rilevanzacostituzionale» ( Cass. n.4469/1997; Cass. n. 12743/1999).5.2.2- Laddove la censura vada intesa come propositiva di un viziomotivazionale nei termini indicati – motivazione apodittica ed apparente -è del tutto infondata essendo noto che, come affermato dalle Sezioni Unitenella nota sentenza n 8052/2014 (confermata da innumerevoli pronunce)«il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumonoinficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo,devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraversoNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestiofacti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabileun vizio di motivazione)» e che «in coerenza con la natura di talecontrollo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente allamotivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibilecontraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo delprovvedimento impugnato, sì da comportarne la nullità»; mentre nellaspecie parte ricorrente si duole di una motivazione che è tutt’altro cheillogica o contraddittoria.6.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1418 II comma e1421 c.c. (nullità della commissione di massimo scoperto applicata suiconti garantiti per mancanza di causa) e violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Nell’illustrare il motivo i ricorrenti contrappongono alla decisioneimpugnata - per cui è valida la commissione di massimo scopertoapplicata ai contratti bancari in presenza degli elementi essenziali aglieffetti della sua determinabilità - l'indirizzo ermeneutico che reputa ladetta clausola sempre affetta da nullità per difetto del requisito di causa,e citano in proposito una sentenza del tribunale di Torino del 2010 (cheavrebbe aperto il solco alla giurisprudenza per cui sono vietate le forme diremunerazione del credito bancario comunque denominate che prevedonouna remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione difondi a favore del cliente indipendentemente dall’effettivo prelevamentodella somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata allabanca indipendentemente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondida parte del cliente) ed una sentenza del Tribunale di Spoleto di analogoindirizzo.Nella memoria, poi, afferma che il quarto motivo atterrebbe al dupliceprofilo della nullità della clausola sulla CMS e del mancato computo dellastessa ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario,Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026osservando che l’affermazione della Corte d’Appello circa la chiaradeterminazione della pattuizione sarebbe smentita dalla stessadescrizione della clausola riportata in sentenza: “[OSCURATO:PERSONA] perscoperto di conto è calcolata al termine di ogni trimestre solare applicandol’importo indicato nella voce CSC giornaliera per quota saldo per ognigiorno di ritardo in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e perogni 1000 euro di saldo debitore (o frazione)”: pattuizione che sarebbepalesemente indeterminata, mancando l’indicazione di elementi essenzialiquali la base di calcolo e i criteri precisi di applicazione.

Inoltre, la Corte dimerito avrebbe errato nel non considerare la CMS ai fini della verificadell’usura, invero sebbene la perizia di parte presentasse delleimprecisioni, il giudice non poteva esimersi dall’applicare i corretti principidi diritto, ormai consolidati (Cass.

S.U. n. 16303/2018), che impongono ditener conto di ogni onere collegato all’erogazione del credito; perciò, ilrifiuto di disporre una CTU contabile, a fronte di una specifica allegazionedi usurarietà, si sarebbe tradotto in una violazione del diritto di difesa e inun’errata applicazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio.6.1- Il motivo è inammissibile.Anzitutto è chiaramente inammissibile l’estensione della censura che laparte ricorrente introduce con la memoria, per le ragioni già dette, ovveroche con le memorie - ex art. 378 c.p.c. o ex 380-bis.1 ― la partericorrente non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poichéqueste assolvono all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi diimpugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa,compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio dilegittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione(Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n.26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).Ciò detto e venendo alla doglianza di violazione di legge formulata conriguardo alla decisione circa la validità nella specie della CSM pattuita, siNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026osserva che la Corte d’Appello sul punto – dopo aver dato conto delladisciplina specifica della commissione in questione («La commissione perscoperto di conto calcolata al termine di ogni trimestre solare applicandol'importo indicato nella voce giornaliera per porta saldo per ogni giorno diritardo in cui sul conto si determinato un saldo debitore e per ogni 1.000 €di saldo debitore (o frazione); l'importo massimo addebitabile sul contoper un trimestre solare è riportato nella voce in porto massimo CSCtrimestrale; quanto alla citata CSC giornaliera nelle condizioni generali èstata espressamente indicata in euro 2,00») e dopo ampia disamina dellagiurisprudenza in materia – ha concluso che la clausola in parolapossedeva tutti i requisiti di determinatezza richiesti quanto a percentuale,base di calcolo, criteri e periodicità.La doglianza dei ricorrenti – nei termini in cui è ammissibile - non siconfronta con questa ratio decidendi che, in ordine alla validità dellaclausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, haevidenziato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità perindeterminatezza dell’oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nelcontratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo dellastessa.

Ebbene, tale ratio non è stata censurata da parte della ricorrenteche, sul punto, si è limitata, invocando pronunce di merito, a sostenere ladiversa opzione ermeneutica della invalidità della CMS per mancanza dicausa.

Peraltro le considerazioni nuove introdotte nella memoria circa ladeterminabilità della clausola si basano su un’incompleta -in tesi-riproduzione della ricostruzione «in fatto» compiuta dal giudice, e nellamisura in cui attengono al giudizio di fatto, non sono neppure ammissibilicome censure per violazione di legge, che è un vizio che implicanecessariamente un problema interpretativo della norma e di sussunzioneper errata interpretazione della fattispecie astratta che la stessa reca;mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellaNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, lacui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio dimotivazione (v.

Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n.7394).5.- In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessunastatuizione va assunta in punto spese poiché la parte resistente è rimastaintimata.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto.Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:BANCAMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31193/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ColantoniDomenica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NannicolaPatrizia, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 654/2021depositata il 28/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Pancrazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali eredi delfideiussore [OSCURATO:PERSONA] deceduto – nonché [OSCURATO:PERSONA],Maurizio, Piera e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali fideiussoriNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026tutti della società [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto opposizione al decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di L’Aquila su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva richiesto il pagamento della somma di euro514.154,45,00, per l’esposizione debitoria maturata dalla debitriceprincipale nel rapporto di conto corrente n. 6989 del 19.10.2009 e in dueconti anticipi.2.- La sentenza con cui il Tribunale ha respinto l’opposizione -affermando, in sintesi, che le fideiussioni erano valide, l'iniziativamonitoria era basata su un unico conto corrente e su due conti anticipi, dicui erano stati prodotti i documenti negoziali con i relativi estratti conto, lecensure sulla nullità delle clausole di capitalizzazione, di c.m.s. e usuraerano infondate - è stata impugnata avanti alla Corte d’appello di L’aquilache ha ritenuto: a) valide le fideiussioni omnibus; b) valida la pattuizionedella commissione di massimo scoperto poiché determinata quanto apercentuale, base di calcolo, criteri e periodicità; c) generica la doglianzarelativa all’applicazione di interessi usurari; d) indeterminata la dedottanullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI sanzionato dallaBanca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, anche rispetto alconcreto interesse alla pronuncia di una nullità parziale del contratto conriguardo alle clausole interessate dal provvedimento antitrust.3.- Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, Pancrazio, MariaGrazia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maurizio, Piera e SilviaColontoni e [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi di cassazione.Banca dell’Adriatico è rimasta intimata.

I ricorrenti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 287/1990 conriguardo alla decisione circa la eccepita nullità delle fideiussioni in quantocontenenti tre clausole (di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cuiNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026all'articolo 1957 c.c. e di sopravvivenza) ricorrenti nello schema ABI del2003 sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, decisione che – affermano iricorrenti dopo una lunga quanto inconferente digressione sulla fattispecieastratta – sarebbe errata in quanto violerebbe gli artt. 1418 e 1419 c.c.Per illustrare le ragioni della censura i ricorrenti affermano (solo) che insede di udienza conclusionale avevano sollevato le eccezioni di nullità dellefideiussioni omnibus per essere queste conformi allo schema predetto,nullità che doveva essere valutata alla stregua dell'art. 1418 c.c. ovverodell’art. 1419 c.c. come nullità parziale limitata alle clausole rivenientidall'intesa illecita.2.

Il secondo motivo non è indicato in ricorso.3.

Nella memoria si afferma con i primi due motivi di ricorso, si ècensurata la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenutoinammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione di nullità delle fideiussioni perviolazione della normativa antitrust, sollevata in sede di precisazione delleconclusioni in appello.

La Corte territoriale avrebbe errato nel nonconsiderare che la nullità per violazione di norme imperative, quali quellea tutela della concorrenza (art. 2 L. 287/1990), costituisce una nullitàassoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anchein sede di legittimità, come costantemente affermato da questa Corte.Avrebbe inoltre errato nel ritenere che la questione non potesse essereesaminata, fondando la propria decisione su un orientamento cheammette, al più, una nullità parziale (…); e dichiarando aprioristicamenteinammissibile l’eccezione, avrebbe violato il principio secondo cui ilgiudice, anche a fronte di una domanda di nullità totale, ha il dovere dirilevare una causa di nullità parziale.4.

Il motivo (o i due motivi) sono evidentemente inammissibili perl’assorbente considerazione che il motivo di ricorso è del tutto generico, inchiara violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi diricorso, a pena di inammissibilità, devono avere i caratteri di specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata: il che comporta, oltreall’individuazione del capo di pronuncia impugnata, l'esposizione delleragioni che illustrino in modo esauriente le dedotte violazioni di norme oprincipi di diritto, onde consentire alla Corte un vaglio della censura chenon la costringa ad accedere ad ulteriori atti onde comprenderne lacornice, la ammissibilità e la fondatezza.

Il singolo motivo, infatti, assumeuna funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitataelasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censuraesigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass.3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29maggio 2012, n. 8585).In particolare, il principio di specificità di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c.richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizionedelle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomentiposti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delleconsiderazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicatonella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto2020, n. 17224).Nulla di tutto questo – a parte la rubrica- si rinviene nel ricorso.E’ poi noto che la memoria ex art. 378 c.p.c. ― e lo stesso vale perquella di cui all’art. 380-bis.1 ― non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).4.1- Ciò detto, giova aggiungere che la Corte d’appello nella specie haesaminato l’eccezione di nullità sollevata in conclusionale e, passata inrassegna la giurisprudenza in materia, ha affermato in sintesi che: a) lanullità riguarda le sole clausole riconosciute come espressione dell'illecitoaccordo lesivo della concorrenza, senza che tale vizio si estenda all'interagaranzia, in ragione del principio di conservazione degli atti nei limiti in cuiquesti siano rispondenti alla lecita volontà delle parti, «opzione recepitadalla Suprema Corte che ha fermato che “la nullità del contratto a valledebba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli articoli 1418 ess. cod.civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod.civ. laddove,l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronunciadi nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite”(Cass. civ. sez.

I, ord. 26 settembre 2019, n. 24044)»; b) non potevaessere condivisa «la premessa del percorso argomentativo seguito dagliappellanti che ritengono che la mera riproposizione dello schema ABI,comportando di fatto una situazione di abuso dominante della banca,debba di per sé sola essere sufficiente a privare di validità (totale) lagaranzia sottoscritta (…)»; c) posto che «in ogni caso, anche volendoritenere la nullità delle clausole n. 6 e 8 dello schema uniforme ABIsanzionato dall'autorità competente, occorrerebbe pur semprel’allegazione e la prova del fatto che almeno una di tali clausole ha trovatoapplicazione nella fattispecie (…) gli appellanti si sono limitati inconclusionale a citare una serie di precedenti giurisprudenziali senzafornire alcun decisivo riscontro allegatorio e men che meno probatorio allaloro prospettazione; inoltre non hanno neppure allegato il loro interessead una pronuncia di nullità parziale del contratto di fideiussione, mirando aliberarsi della garanzia con la pronuncia di nullità totale della stessa».Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sicché il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con laratio decidendi fondata sulla genericità del rilievo della nullità dedotta.5. – Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1346 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità dellefideiussioni per indeterminatezza dell’oggetto in quanto la garanzia è stataestesa anche ad obbligazioni che sarebbero potute sorgere in un momentosuccessivo rispetto alla sua sottoscrizione.

I ricorrenti riportano nel motivoil passaggio motivazionale della Corte d’appello sul punto cuicontrappongono una argomentazione (che non è precisato da dove siatratta) in cui affermano: (i) che successivamente alla stipula dei contrattidi garanzia, alla società garantita sono state concesse ovvero estese altrelinee di credito ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento della stipuladei contratti stessi; (ii) un generico rinvio a tutte le obbligazioni chesorgeranno a carico del debitore principale non può costituire un criterio dideterminazione per relazione dell’oggetto del contratto, che si pone inaperta violazione dei principi stabiliti dall'art. 1346 c.c. che vuole l'oggettodel contratto determinato e/o determinabile, posto che per oggettodeterminabile deve intendersi quello che può essere in concretodeterminato in base a elementi prestabiliti dalle parti sin dal momentodella conclusione dell'accordo.

Con la memoria precisano che la Corted’Appello avrebbe rigettato il motivo affermando apoditticamente chel’oggetto sarebbe “chiaramente determinabile per relationem”,motivazione che sostengono essere meramente apparente perché non siconfronta con la censura sollevata, invero la previsione di un importomassimo garantito, introdotta dalla L. 154/1992, limita quantitativamentela responsabilità del fideiussore, ma non risolve il problema della originariaindeterminatezza qualitativa dell’oggetto della garanzia, che rimane legatoa future ed imprevedibili operazioni tra banca e debitore principale.

Lamotivazione della Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare laNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026nozione di fideiussione omnibus senza vagliare la fondatezza delladoglianza specifica, incorrendo così in un vizio di violazione di legge.5.1- Il motivo è inammissibile, in quanto non si comprende se la partericorrente intenda proporre un vizio di violazione di legge – come sembradalla rubrica del motivo indicata in ricorso – o un vizio motivazionale, inquanto la Corte non avrebbe risposto in modo conferente rispetto allacensura mossa che atteneva all’«originaria indeterminatezza qualitativadell’oggetto della garanzia», come sembra, invece, affermare nellamemoria.In ogni caso, sia a volerlo considerare come prospettato in ricorso, checome precisato in motivazione, il motivo è infondato.5.2- La Corte d’appello sul punto ha affermato che «La fideiussioneomnibus va intesa la stregua di una particolare ipotesi di fideiussione perobbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che èfuturo, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione,non solo il sorgere del credito ma può essere futuro anche l'attogeneratore del credito»; aggiunge che «è fuor di dubbio che deve essereesclusa la nullità di detta fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, inquanto lo stesso è chiaramente determinabile per relazionem, in quanto ilgarante è a conoscenza nel momento in cui provvede alla sottoscrizionedel negozio del fatto che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tuttii debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore harilasciato la fideiussione omnibus» e che «se la funzione della fideiussioneomnibus è quella di garantire un debito futuro (nei limiti comunque dellasomma massima garantita) non è necessario che la garanzia sia rilasciatacontemporaneamente alla nascita del rapporto di credito».5.2.1- Qualora lo si intenda come vizio di violazione di legge il vizio èinfondato avendo la Corte d’appello seguito il consolidato orientamento dilegittimità per cui la fideiussione c.d. omnibus, cioè estesa a tutte leobbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarieNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza edindeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria, è valida laddovecontenga la precisazione dell'importo massimo garantito come previstodall’art.1938 c.c. come modificato dall'art.10 della legge n.154/1992;peraltro, già prima della legge predetta la giurisprudenza di questa Corteera consolidata nel senso che «Nella disciplina anteriore alla legge 17febbraio 1992, n. 154, la fideiussione prestata a favore di un istituto dicredito per tutte le obbligazioni del debitore garantito (lacosiddetta fideiussione omnibus) è valida e non contrasta con quantoprevisto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggettodella fideiussione determinabile attraverso il riferimento ad un'attività -quella della banca - la quale risulta limitata dalle rigide regole del sistemabancario le quali escludono ogni possibilità di arbitrio da parte dell'istitutodi credito e da parte dello stesso debitore principale.

Va escluso, perciò,che, rispetto al contenuto dell'obbligazione accessoria, l'attività dellabanca abbia carattere meramente potestativo, e va rilevato, invece, che lagaranzia in questione, da un lato riveste funzione economico - socialemeritevole di tutela, perché favorisce l'accesso del terzo garantito alle piùsvariate prestazioni bancarie delle quali intenda avvalersi, predisponendouno strumento duttile che non rende necessaria la richiesta, volta pervolta, dell'assenso del garante, e , dall'altro, consente la protezionedell'esercizio del credito il quale costituisce attività di rilevanzacostituzionale» ( Cass. n.4469/1997; Cass. n. 12743/1999).5.2.2- Laddove la censura vada intesa come propositiva di un viziomotivazionale nei termini indicati – motivazione apodittica ed apparente -è del tutto infondata essendo noto che, come affermato dalle Sezioni Unitenella nota sentenza n 8052/2014 (confermata da innumerevoli pronunce)«il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumonoinficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo,devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraversoNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestiofacti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabileun vizio di motivazione)» e che «in coerenza con la natura di talecontrollo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente allamotivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibilecontraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo delprovvedimento impugnato, sì da comportarne la nullità»; mentre nellaspecie parte ricorrente si duole di una motivazione che è tutt’altro cheillogica o contraddittoria.6.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1418 II comma e1421 c.c. (nullità della commissione di massimo scoperto applicata suiconti garantiti per mancanza di causa) e violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Nell’illustrare il motivo i ricorrenti contrappongono alla decisioneimpugnata - per cui è valida la commissione di massimo scopertoapplicata ai contratti bancari in presenza degli elementi essenziali aglieffetti della sua determinabilità - l'indirizzo ermeneutico che reputa ladetta clausola sempre affetta da nullità per difetto del requisito di causa,e citano in proposito una sentenza del tribunale di Torino del 2010 (cheavrebbe aperto il solco alla giurisprudenza per cui sono vietate le forme diremunerazione del credito bancario comunque denominate che prevedonouna remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione difondi a favore del cliente indipendentemente dall’effettivo prelevamentodella somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata allabanca indipendentemente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondida parte del cliente) ed una sentenza del Tribunale di Spoleto di analogoindirizzo.Nella memoria, poi, afferma che il quarto motivo atterrebbe al dupliceprofilo della nullità della clausola sulla CMS e del mancato computo dellastessa ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario,Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026osservando che l’affermazione della Corte d’Appello circa la chiaradeterminazione della pattuizione sarebbe smentita dalla stessadescrizione della clausola riportata in sentenza: “[OSCURATO:PERSONA] perscoperto di conto è calcolata al termine di ogni trimestre solare applicandol’importo indicato nella voce CSC giornaliera per quota saldo per ognigiorno di ritardo in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e perogni 1000 euro di saldo debitore (o frazione)”: pattuizione che sarebbepalesemente indeterminata, mancando l’indicazione di elementi essenzialiquali la base di calcolo e i criteri precisi di applicazione.

Inoltre, la Corte dimerito avrebbe errato nel non considerare la CMS ai fini della verificadell’usura, invero sebbene la perizia di parte presentasse delleimprecisioni, il giudice non poteva esimersi dall’applicare i corretti principidi diritto, ormai consolidati (Cass.

S.U. n. 16303/2018), che impongono ditener conto di ogni onere collegato all’erogazione del credito; perciò, ilrifiuto di disporre una CTU contabile, a fronte di una specifica allegazionedi usurarietà, si sarebbe tradotto in una violazione del diritto di difesa e inun’errata applicazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio.6.1- Il motivo è inammissibile.Anzitutto è chiaramente inammissibile l’estensione della censura che laparte ricorrente introduce con la memoria, per le ragioni già dette, ovveroche con le memorie - ex art. 378 c.p.c. o ex 380-bis.1 ― la partericorrente non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poichéqueste assolvono all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi diimpugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa,compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio dilegittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione(Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n.26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).Ciò detto e venendo alla doglianza di violazione di legge formulata conriguardo alla decisione circa la validità nella specie della CSM pattuita, siNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026osserva che la Corte d’Appello sul punto – dopo aver dato conto delladisciplina specifica della commissione in questione («La commissione perscoperto di conto calcolata al termine di ogni trimestre solare applicandol'importo indicato nella voce giornaliera per porta saldo per ogni giorno diritardo in cui sul conto si determinato un saldo debitore e per ogni 1.000 €di saldo debitore (o frazione); l'importo massimo addebitabile sul contoper un trimestre solare è riportato nella voce in porto massimo CSCtrimestrale; quanto alla citata CSC giornaliera nelle condizioni generali èstata espressamente indicata in euro 2,00») e dopo ampia disamina dellagiurisprudenza in materia – ha concluso che la clausola in parolapossedeva tutti i requisiti di determinatezza richiesti quanto a percentuale,base di calcolo, criteri e periodicità.La doglianza dei ricorrenti – nei termini in cui è ammissibile - non siconfronta con questa ratio decidendi che, in ordine alla validità dellaclausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, haevidenziato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità perindeterminatezza dell’oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nelcontratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo dellastessa.

Ebbene, tale ratio non è stata censurata da parte della ricorrenteche, sul punto, si è limitata, invocando pronunce di merito, a sostenere ladiversa opzione ermeneutica della invalidità della CMS per mancanza dicausa.

Peraltro le considerazioni nuove introdotte nella memoria circa ladeterminabilità della clausola si basano su un’incompleta -in tesi-riproduzione della ricostruzione «in fatto» compiuta dal giudice, e nellamisura in cui attengono al giudizio di fatto, non sono neppure ammissibilicome censure per violazione di legge, che è un vizio che implicanecessariamente un problema interpretativo della norma e di sussunzioneper errata interpretazione della fattispecie astratta che la stessa reca;mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellaNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, lacui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio dimotivazione (v.

Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n.7394).5.- In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessunastatuizione va assunta in punto spese poiché la parte resistente è rimastaintimata.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012,n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012,n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31193/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ColantoniDomenica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NannicolaPatrizia, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 654/2021depositata il 28/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Pancrazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali eredi delfideiussore [OSCURATO:PERSONA] deceduto – nonché [OSCURATO:PERSONA],Maurizio, Piera e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali  fideiussoriNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026tutti della società [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto opposizione al decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di L’Aquila su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva richiesto il pagamento della somma di euro514.154,45,00, per l’esposizione debitoria maturata dalla debitriceprincipale nel rapporto di conto corrente n. 6989 del 19.10.2009 e in dueconti anticipi.2.- La sentenza con cui il Tribunale  ha respinto l’opposizione -affermando, in sintesi, che le fideiussioni erano valide, l'iniziativamonitoria era basata su un unico conto corrente e su due conti anticipi, dicui erano stati prodotti i documenti negoziali con i relativi estratti conto, lecensure sulla nullità delle clausole di capitalizzazione, di c.m.s. e usuraerano infondate - è stata impugnata avanti alla Corte d’appello di L’aquilache ha ritenuto: a) valide le fideiussioni omnibus;  b) valida la pattuizionedella commissione di massimo scoperto poiché determinata quanto apercentuale, base di calcolo, criteri e periodicità; c) generica la doglianzarelativa all’applicazione di interessi usurari; d) indeterminata la dedottanullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI sanzionato dallaBanca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, anche rispetto alconcreto interesse alla pronuncia di una nullità parziale del contratto conriguardo alle clausole interessate dal provvedimento antitrust.3.- Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, Pancrazio, MariaGrazia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maurizio, Piera e SilviaColontoni e [OSCURATO:PERSONA],  affidato a quattro motivi di cassazione.Banca dell’Adriatico è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 287/1990 conriguardo alla decisione circa la eccepita nullità delle fideiussioni in quantocontenenti tre clausole (di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cuiNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026all'articolo 1957 c.c. e di sopravvivenza) ricorrenti nello schema ABI del2003 sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, decisione che – affermano iricorrenti dopo una lunga quanto inconferente digressione sulla fattispecieastratta – sarebbe errata in quanto violerebbe gli artt. 1418 e 1419 c.c.Per illustrare le ragioni della censura i ricorrenti affermano (solo) che insede di udienza conclusionale avevano sollevato le eccezioni di nullità dellefideiussioni omnibus per essere queste conformi allo schema predetto,nullità che doveva essere valutata alla stregua dell'art. 1418 c.c. ovverodell’art. 1419 c.c. come nullità parziale limitata alle clausole rivenientidall'intesa illecita.2. Il secondo motivo non è indicato in ricorso.3. Nella memoria si afferma con i primi due motivi di ricorso, si ècensurata la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenutoinammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione di nullità delle fideiussioni perviolazione della normativa antitrust, sollevata in sede di precisazione delleconclusioni in appello. La Corte territoriale avrebbe errato nel nonconsiderare che la nullità per violazione di norme imperative, quali quellea tutela della concorrenza (art. 2 L. 287/1990), costituisce una nullitàassoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anchein sede di legittimità, come costantemente affermato da questa Corte.Avrebbe inoltre errato nel ritenere che la questione non potesse essereesaminata, fondando la propria decisione su un orientamento cheammette, al più, una nullità parziale (…); e dichiarando aprioristicamenteinammissibile l’eccezione, avrebbe violato il principio secondo cui ilgiudice, anche a fronte di una domanda di nullità totale, ha il dovere dirilevare una causa di nullità parziale.4. Il motivo (o i due motivi) sono evidentemente inammissibili perl’assorbente considerazione che il motivo di ricorso è del tutto generico, inchiara violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi diricorso, a pena di inammissibilità, devono avere i caratteri di specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata: il che comporta, oltreall’individuazione del capo di pronuncia impugnata,  l'esposizione delleragioni che illustrino in modo esauriente le dedotte violazioni di norme oprincipi di diritto, onde consentire alla Corte un vaglio della censura chenon la costringa ad accedere ad ulteriori atti onde comprenderne lacornice, la ammissibilità e la fondatezza. Il singolo motivo, infatti, assumeuna funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitataelasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censuraesigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass.3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29maggio 2012, n. 8585).In particolare, il principio di specificità di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c.richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizionedelle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomentiposti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delleconsiderazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicatonella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto2020, n. 17224).Nulla di tutto questo – a parte la rubrica- si rinviene nel ricorso.E’ poi noto che la memoria ex art. 378 c.p.c. ― e lo stesso vale perquella di cui all’art. 380-bis.1 ― non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).4.1- Ciò detto, giova aggiungere che la Corte d’appello nella specie haesaminato l’eccezione di nullità sollevata in conclusionale e, passata inrassegna la giurisprudenza in materia, ha affermato in sintesi che: a) lanullità riguarda le sole clausole riconosciute come espressione dell'illecitoaccordo lesivo della concorrenza, senza che tale vizio si estenda all'interagaranzia, in ragione del principio di conservazione degli atti nei limiti in cuiquesti siano rispondenti alla lecita volontà delle parti, «opzione recepitadalla Suprema Corte che ha fermato che “la nullità del contratto a valledebba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli articoli 1418 ess. cod.civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod.civ. laddove,l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronunciadi nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite”(Cass. civ. sez. I, ord. 26 settembre 2019, n. 24044)»; b) non potevaessere condivisa «la premessa del percorso argomentativo seguito dagliappellanti che ritengono che la mera riproposizione dello schema ABI,comportando di fatto una situazione di abuso dominante della banca,debba di per sé sola essere sufficiente a privare di validità (totale) lagaranzia sottoscritta (…)»; c) posto che «in ogni caso, anche volendoritenere la nullità delle clausole n. 6 e 8 dello schema uniforme ABIsanzionato dall'autorità competente, occorrerebbe pur semprel’allegazione e la prova del fatto che almeno una di tali clausole ha trovatoapplicazione nella fattispecie (…) gli appellanti si sono limitati inconclusionale a citare una serie di precedenti giurisprudenziali senzafornire alcun decisivo riscontro allegatorio e men che meno probatorio allaloro prospettazione; inoltre non hanno neppure allegato il loro interessead una pronuncia di nullità parziale del contratto di fideiussione, mirando aliberarsi della garanzia con la pronuncia di nullità totale della stessa».Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sicché il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con laratio decidendi fondata sulla genericità del rilievo della nullità dedotta.5. – Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1346 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità dellefideiussioni per indeterminatezza dell’oggetto in quanto la garanzia è stataestesa anche ad obbligazioni che sarebbero potute sorgere in un momentosuccessivo rispetto alla sua sottoscrizione. I ricorrenti riportano nel motivoil passaggio motivazionale della Corte d’appello sul punto cuicontrappongono una argomentazione (che non è precisato da dove siatratta) in cui affermano: (i) che successivamente alla stipula dei contrattidi garanzia, alla società garantita sono state concesse ovvero estese altrelinee di credito ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento della stipuladei contratti stessi; (ii) un generico rinvio a tutte le obbligazioni chesorgeranno a carico del debitore principale non può costituire un criterio dideterminazione per relazione dell’oggetto del contratto, che si pone inaperta violazione dei principi stabiliti dall'art. 1346 c.c. che vuole l'oggettodel contratto determinato e/o determinabile, posto che per oggettodeterminabile deve intendersi quello che può essere in concretodeterminato in base a elementi prestabiliti dalle parti sin dal momentodella conclusione dell'accordo. Con la memoria precisano che la Corted’Appello avrebbe rigettato il motivo affermando apoditticamente chel’oggetto sarebbe “chiaramente determinabile per relationem”,motivazione che sostengono essere meramente apparente perché non siconfronta con la censura sollevata, invero la previsione di un importomassimo garantito, introdotta dalla L. 154/1992, limita quantitativamentela responsabilità del fideiussore, ma non risolve il problema della originariaindeterminatezza qualitativa dell’oggetto della garanzia, che rimane legatoa future ed imprevedibili operazioni tra banca e debitore principale. Lamotivazione della Corte territoriale si sarebbe  limitata a richiamare laNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026nozione di fideiussione omnibus senza vagliare la fondatezza delladoglianza specifica, incorrendo così in un vizio di violazione di legge.5.1- Il motivo è inammissibile, in quanto non si comprende se la partericorrente intenda proporre un vizio di violazione di legge – come sembradalla rubrica del motivo indicata in ricorso – o un vizio motivazionale, inquanto la Corte non avrebbe risposto in modo conferente rispetto allacensura mossa che atteneva all’«originaria indeterminatezza qualitativadell’oggetto della garanzia», come sembra, invece, affermare nellamemoria.In ogni caso, sia a volerlo considerare come prospettato in ricorso, checome precisato in motivazione, il motivo è infondato.5.2- La Corte d’appello sul punto ha affermato che «La fideiussioneomnibus va intesa la stregua di una particolare ipotesi di fideiussione perobbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che èfuturo, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione,non solo il sorgere del credito ma può essere futuro anche l'attogeneratore del credito»; aggiunge che «è fuor di dubbio che deve essereesclusa la nullità di detta fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, inquanto lo stesso è chiaramente determinabile per relazionem, in quanto ilgarante è a conoscenza nel momento in cui provvede alla sottoscrizionedel negozio del fatto che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tuttii debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore harilasciato la fideiussione omnibus» e che «se la funzione della fideiussioneomnibus è quella di garantire un debito futuro (nei limiti comunque dellasomma massima garantita) non è necessario che la garanzia sia rilasciatacontemporaneamente alla nascita del rapporto di credito».5.2.1- Qualora lo si intenda come vizio di violazione di legge il vizio èinfondato avendo la Corte d’appello seguito il consolidato orientamento dilegittimità per cui la fideiussione c.d. omnibus, cioè estesa a tutte leobbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarieNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza edindeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria, è valida laddovecontenga la precisazione dell'importo massimo garantito come previstodall’art.1938 c.c. come modificato dall'art.10 della legge n.154/1992;peraltro, già prima della legge predetta la giurisprudenza di questa Corteera consolidata nel senso che «Nella disciplina anteriore alla legge 17febbraio 1992, n. 154, la fideiussione prestata a favore di un istituto dicredito per tutte le obbligazioni del debitore garantito (lacosiddetta fideiussione omnibus) è valida e non contrasta con quantoprevisto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggettodella fideiussione determinabile attraverso il riferimento ad un'attività -quella della banca - la quale risulta limitata dalle rigide regole del sistemabancario le quali escludono ogni possibilità di arbitrio da parte dell'istitutodi credito e da parte dello stesso debitore principale. Va escluso, perciò,che, rispetto al contenuto dell'obbligazione accessoria, l'attività dellabanca abbia carattere meramente potestativo, e va rilevato, invece, che lagaranzia in questione, da un lato riveste funzione economico - socialemeritevole di tutela, perché favorisce l'accesso del terzo garantito alle piùsvariate prestazioni bancarie delle quali intenda avvalersi, predisponendouno strumento duttile che non rende necessaria la richiesta, volta pervolta, dell'assenso del garante, e , dall'altro, consente la protezionedell'esercizio del credito il quale costituisce attività di rilevanzacostituzionale» ( Cass. n.4469/1997; Cass. n. 12743/1999).5.2.2- Laddove la censura vada intesa come propositiva di un viziomotivazionale nei termini indicati – motivazione apodittica ed apparente -è del tutto infondata essendo noto che, come affermato dalle Sezioni Unitenella nota sentenza n 8052/2014 (confermata da innumerevoli pronunce)«il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumonoinficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo,devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraversoNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestiofacti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabileun vizio di motivazione)» e che «in coerenza con la natura di talecontrollo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente allamotivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibilecontraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo delprovvedimento impugnato, sì da comportarne la nullità»; mentre nellaspecie parte ricorrente si duole di una motivazione che è tutt’altro cheillogica o  contraddittoria.6.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1418 II comma e1421 c.c. (nullità della commissione di massimo scoperto applicata suiconti garantiti per mancanza di causa)  e violazione degli artt. 115 e 116c.p.c.  ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Nell’illustrare il motivo i ricorrenti contrappongono alla decisioneimpugnata - per cui è valida la commissione di massimo scopertoapplicata ai contratti bancari in presenza degli elementi essenziali aglieffetti della sua determinabilità - l'indirizzo ermeneutico che reputa ladetta clausola sempre affetta da nullità per difetto del requisito di causa,e citano in proposito una sentenza del tribunale di Torino del 2010 (cheavrebbe aperto il solco alla giurisprudenza per cui sono vietate le forme diremunerazione del credito bancario comunque denominate che prevedonouna remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione difondi a favore del cliente indipendentemente dall’effettivo prelevamentodella somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata allabanca indipendentemente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondida parte del cliente) ed una sentenza del Tribunale di Spoleto di analogoindirizzo.Nella memoria, poi, afferma che il quarto motivo atterrebbe al dupliceprofilo della nullità della clausola sulla CMS e del mancato computo dellastessa ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario,Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026osservando che l’affermazione della Corte d’Appello circa la chiaradeterminazione  della pattuizione sarebbe smentita dalla stessadescrizione della clausola riportata in sentenza: “[OSCURATO:PERSONA] perscoperto di conto è calcolata al termine di ogni trimestre solare applicandol’importo indicato nella voce CSC giornaliera per quota saldo per ognigiorno di ritardo in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e perogni 1000 euro di saldo debitore (o frazione)”: pattuizione che sarebbepalesemente indeterminata, mancando l’indicazione di elementi essenzialiquali la base di calcolo e i criteri precisi di applicazione. Inoltre, la Corte dimerito avrebbe errato nel non considerare la CMS ai fini della verificadell’usura, invero sebbene la perizia di parte presentasse delleimprecisioni, il giudice non poteva esimersi dall’applicare i corretti principidi diritto, ormai consolidati (Cass. S.U. n. 16303/2018), che impongono ditener conto di ogni onere collegato all’erogazione del credito; perciò, ilrifiuto di disporre una CTU contabile, a fronte di una specifica allegazionedi usurarietà, si sarebbe tradotto in una violazione del diritto di difesa e inun’errata applicazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio.6.1- Il motivo è inammissibile.Anzitutto è chiaramente inammissibile l’estensione della censura che laparte ricorrente introduce con la memoria, per le ragioni già dette, ovveroche  con le memorie - ex art. 378 c.p.c. o ex 380-bis.1 ― la partericorrente non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poichéqueste assolvono all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi diimpugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa,compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio dilegittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione(Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n.26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).Ciò detto e venendo alla doglianza di violazione di legge formulata conriguardo alla decisione circa la validità nella specie della CSM pattuita, siNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026osserva che la Corte d’Appello sul punto – dopo aver dato conto delladisciplina specifica della commissione in questione («La commissione perscoperto di conto calcolata al termine di ogni trimestre solare applicandol'importo indicato nella voce giornaliera per porta saldo per ogni giorno diritardo in cui sul conto si determinato un saldo debitore e per ogni 1.000 €di saldo debitore (o frazione); l'importo massimo addebitabile sul contoper un trimestre solare è riportato nella voce in porto massimo CSCtrimestrale;  quanto alla citata CSC giornaliera nelle condizioni generali èstata espressamente indicata in euro 2,00») e dopo ampia  disamina dellagiurisprudenza in materia – ha concluso che la clausola in parolapossedeva tutti i requisiti di determinatezza richiesti quanto a percentuale,base di calcolo, criteri e periodicità.La doglianza dei ricorrenti – nei termini in cui è ammissibile - non siconfronta con questa ratio decidendi che, in ordine alla validità dellaclausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, haevidenziato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità perindeterminatezza dell’oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nelcontratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo dellastessa. Ebbene, tale ratio non è stata censurata da parte della ricorrenteche, sul punto, si è limitata, invocando pronunce di merito, a sostenere ladiversa opzione ermeneutica della invalidità della CMS per mancanza dicausa. Peraltro le considerazioni nuove introdotte nella memoria circa ladeterminabilità della clausola si basano su un’incompleta -in tesi-riproduzione della ricostruzione «in fatto» compiuta dal giudice, e nellamisura in cui attengono al giudizio di fatto, non sono neppure ammissibilicome censure per violazione di legge,  che è un vizio che implicanecessariamente un problema interpretativo della norma e di sussunzioneper errata interpretazione della fattispecie astratta che la stessa reca;mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellaNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, lacui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio dimotivazione (v. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n.7394).5.- In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessunastatuizione va assunta in punto spese poiché la parte resistente è rimastaintimata.  Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto.Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:BANCAMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31193/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ColantoniDomenica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NannicolaPatrizia, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 654/2021depositata il 28/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Pancrazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali eredi delfideiussore [OSCURATO:PERSONA] deceduto – nonché [OSCURATO:PERSONA],Maurizio, Piera e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – quali  fideiussoriNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026tutti della società [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto opposizione al decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di L’Aquila su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva richiesto il pagamento della somma di euro514.154,45,00, per l’esposizione debitoria maturata dalla debitriceprincipale nel rapporto di conto corrente n. 6989 del 19.10.2009 e in dueconti anticipi.2.- La sentenza con cui il Tribunale  ha respinto l’opposizione -affermando, in sintesi, che le fideiussioni erano valide, l'iniziativamonitoria era basata su un unico conto corrente e su due conti anticipi, dicui erano stati prodotti i documenti negoziali con i relativi estratti conto, lecensure sulla nullità delle clausole di capitalizzazione, di c.m.s. e usuraerano infondate - è stata impugnata avanti alla Corte d’appello di L’aquilache ha ritenuto: a) valide le fideiussioni omnibus;  b) valida la pattuizionedella commissione di massimo scoperto poiché determinata quanto apercentuale, base di calcolo, criteri e periodicità; c) generica la doglianzarelativa all’applicazione di interessi usurari; d) indeterminata la dedottanullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI sanzionato dallaBanca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, anche rispetto alconcreto interesse alla pronuncia di una nullità parziale del contratto conriguardo alle clausole interessate dal provvedimento antitrust.3.- Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, Pancrazio, MariaGrazia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maurizio, Piera e SilviaColontoni e [OSCURATO:PERSONA],  affidato a quattro motivi di cassazione.Banca dell’Adriatico è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 287/1990 conriguardo alla decisione circa la eccepita nullità delle fideiussioni in quantocontenenti tre clausole (di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cuiNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026all'articolo 1957 c.c. e di sopravvivenza) ricorrenti nello schema ABI del2003 sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, decisione che – affermano iricorrenti dopo una lunga quanto inconferente digressione sulla fattispecieastratta – sarebbe errata in quanto violerebbe gli artt. 1418 e 1419 c.c.Per illustrare le ragioni della censura i ricorrenti affermano (solo) che insede di udienza conclusionale avevano sollevato le eccezioni di nullità dellefideiussioni omnibus per essere queste conformi allo schema predetto,nullità che doveva essere valutata alla stregua dell'art. 1418 c.c. ovverodell’art. 1419 c.c. come nullità parziale limitata alle clausole rivenientidall'intesa illecita.2. Il secondo motivo non è indicato in ricorso.3. Nella memoria si afferma con i primi due motivi di ricorso, si ècensurata la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenutoinammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione di nullità delle fideiussioni perviolazione della normativa antitrust, sollevata in sede di precisazione delleconclusioni in appello. La Corte territoriale avrebbe errato nel nonconsiderare che la nullità per violazione di norme imperative, quali quellea tutela della concorrenza (art. 2 L. 287/1990), costituisce una nullitàassoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anchein sede di legittimità, come costantemente affermato da questa Corte.Avrebbe inoltre errato nel ritenere che la questione non potesse essereesaminata, fondando la propria decisione su un orientamento cheammette, al più, una nullità parziale (…); e dichiarando aprioristicamenteinammissibile l’eccezione, avrebbe violato il principio secondo cui ilgiudice, anche a fronte di una domanda di nullità totale, ha il dovere dirilevare una causa di nullità parziale.4. Il motivo (o i due motivi) sono evidentemente inammissibili perl’assorbente considerazione che il motivo di ricorso è del tutto generico, inchiara violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi diricorso, a pena di inammissibilità, devono avere i caratteri di specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata: il che comporta, oltreall’individuazione del capo di pronuncia impugnata,  l'esposizione delleragioni che illustrino in modo esauriente le dedotte violazioni di norme oprincipi di diritto, onde consentire alla Corte un vaglio della censura chenon la costringa ad accedere ad ulteriori atti onde comprenderne lacornice, la ammissibilità e la fondatezza. Il singolo motivo, infatti, assumeuna funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitataelasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censuraesigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass.3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29maggio 2012, n. 8585).In particolare, il principio di specificità di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c.richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizionedelle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomentiposti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delleconsiderazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicatonella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto2020, n. 17224).Nulla di tutto questo – a parte la rubrica- si rinviene nel ricorso.E’ poi noto che la memoria ex art. 378 c.p.c. ― e lo stesso vale perquella di cui all’art. 380-bis.1 ― non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).4.1- Ciò detto, giova aggiungere che la Corte d’appello nella specie haesaminato l’eccezione di nullità sollevata in conclusionale e, passata inrassegna la giurisprudenza in materia, ha affermato in sintesi che: a) lanullità riguarda le sole clausole riconosciute come espressione dell'illecitoaccordo lesivo della concorrenza, senza che tale vizio si estenda all'interagaranzia, in ragione del principio di conservazione degli atti nei limiti in cuiquesti siano rispondenti alla lecita volontà delle parti, «opzione recepitadalla Suprema Corte che ha fermato che “la nullità del contratto a valledebba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli articoli 1418 ess. cod.civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod.civ. laddove,l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronunciadi nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite”(Cass. civ. sez. I, ord. 26 settembre 2019, n. 24044)»; b) non potevaessere condivisa «la premessa del percorso argomentativo seguito dagliappellanti che ritengono che la mera riproposizione dello schema ABI,comportando di fatto una situazione di abuso dominante della banca,debba di per sé sola essere sufficiente a privare di validità (totale) lagaranzia sottoscritta (…)»; c) posto che «in ogni caso, anche volendoritenere la nullità delle clausole n. 6 e 8 dello schema uniforme ABIsanzionato dall'autorità competente, occorrerebbe pur semprel’allegazione e la prova del fatto che almeno una di tali clausole ha trovatoapplicazione nella fattispecie (…) gli appellanti si sono limitati inconclusionale a citare una serie di precedenti giurisprudenziali senzafornire alcun decisivo riscontro allegatorio e men che meno probatorio allaloro prospettazione; inoltre non hanno neppure allegato il loro interessead una pronuncia di nullità parziale del contratto di fideiussione, mirando aliberarsi della garanzia con la pronuncia di nullità totale della stessa».Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sicché il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con laratio decidendi fondata sulla genericità del rilievo della nullità dedotta.5. – Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1346 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità dellefideiussioni per indeterminatezza dell’oggetto in quanto la garanzia è stataestesa anche ad obbligazioni che sarebbero potute sorgere in un momentosuccessivo rispetto alla sua sottoscrizione. I ricorrenti riportano nel motivoil passaggio motivazionale della Corte d’appello sul punto cuicontrappongono una argomentazione (che non è precisato da dove siatratta) in cui affermano: (i) che successivamente alla stipula dei contrattidi garanzia, alla società garantita sono state concesse ovvero estese altrelinee di credito ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento della stipuladei contratti stessi; (ii) un generico rinvio a tutte le obbligazioni chesorgeranno a carico del debitore principale non può costituire un criterio dideterminazione per relazione dell’oggetto del contratto, che si pone inaperta violazione dei principi stabiliti dall'art. 1346 c.c. che vuole l'oggettodel contratto determinato e/o determinabile, posto che per oggettodeterminabile deve intendersi quello che può essere in concretodeterminato in base a elementi prestabiliti dalle parti sin dal momentodella conclusione dell'accordo. Con la memoria precisano che la Corted’Appello avrebbe rigettato il motivo affermando apoditticamente chel’oggetto sarebbe “chiaramente determinabile per relationem”,motivazione che sostengono essere meramente apparente perché non siconfronta con la censura sollevata, invero la previsione di un importomassimo garantito, introdotta dalla L. 154/1992, limita quantitativamentela responsabilità del fideiussore, ma non risolve il problema della originariaindeterminatezza qualitativa dell’oggetto della garanzia, che rimane legatoa future ed imprevedibili operazioni tra banca e debitore principale. Lamotivazione della Corte territoriale si sarebbe  limitata a richiamare laNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026nozione di fideiussione omnibus senza vagliare la fondatezza delladoglianza specifica, incorrendo così in un vizio di violazione di legge.5.1- Il motivo è inammissibile, in quanto non si comprende se la partericorrente intenda proporre un vizio di violazione di legge – come sembradalla rubrica del motivo indicata in ricorso – o un vizio motivazionale, inquanto la Corte non avrebbe risposto in modo conferente rispetto allacensura mossa che atteneva all’«originaria indeterminatezza qualitativadell’oggetto della garanzia», come sembra, invece, affermare nellamemoria.In ogni caso, sia a volerlo considerare come prospettato in ricorso, checome precisato in motivazione, il motivo è infondato.5.2- La Corte d’appello sul punto ha affermato che «La fideiussioneomnibus va intesa la stregua di una particolare ipotesi di fideiussione perobbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che èfuturo, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione,non solo il sorgere del credito ma può essere futuro anche l'attogeneratore del credito»; aggiunge che «è fuor di dubbio che deve essereesclusa la nullità di detta fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, inquanto lo stesso è chiaramente determinabile per relazionem, in quanto ilgarante è a conoscenza nel momento in cui provvede alla sottoscrizionedel negozio del fatto che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tuttii debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore harilasciato la fideiussione omnibus» e che «se la funzione della fideiussioneomnibus è quella di garantire un debito futuro (nei limiti comunque dellasomma massima garantita) non è necessario che la garanzia sia rilasciatacontemporaneamente alla nascita del rapporto di credito».5.2.1- Qualora lo si intenda come vizio di violazione di legge il vizio èinfondato avendo la Corte d’appello seguito il consolidato orientamento dilegittimità per cui la fideiussione c.d. omnibus, cioè estesa a tutte leobbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarieNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza edindeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria, è valida laddovecontenga la precisazione dell'importo massimo garantito come previstodall’art.1938 c.c. come modificato dall'art.10 della legge n.154/1992;peraltro, già prima della legge predetta la giurisprudenza di questa Corteera consolidata nel senso che «Nella disciplina anteriore alla legge 17febbraio 1992, n. 154, la fideiussione prestata a favore di un istituto dicredito per tutte le obbligazioni del debitore garantito (lacosiddetta fideiussione omnibus) è valida e non contrasta con quantoprevisto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggettodella fideiussione determinabile attraverso il riferimento ad un'attività -quella della banca - la quale risulta limitata dalle rigide regole del sistemabancario le quali escludono ogni possibilità di arbitrio da parte dell'istitutodi credito e da parte dello stesso debitore principale. Va escluso, perciò,che, rispetto al contenuto dell'obbligazione accessoria, l'attività dellabanca abbia carattere meramente potestativo, e va rilevato, invece, che lagaranzia in questione, da un lato riveste funzione economico - socialemeritevole di tutela, perché favorisce l'accesso del terzo garantito alle piùsvariate prestazioni bancarie delle quali intenda avvalersi, predisponendouno strumento duttile che non rende necessaria la richiesta, volta pervolta, dell'assenso del garante, e , dall'altro, consente la protezionedell'esercizio del credito il quale costituisce attività di rilevanzacostituzionale» ( Cass. n.4469/1997; Cass. n. 12743/1999).5.2.2- Laddove la censura vada intesa come propositiva di un viziomotivazionale nei termini indicati – motivazione apodittica ed apparente -è del tutto infondata essendo noto che, come affermato dalle Sezioni Unitenella nota sentenza n 8052/2014 (confermata da innumerevoli pronunce)«il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumonoinficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo,devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraversoNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestiofacti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabileun vizio di motivazione)» e che «in coerenza con la natura di talecontrollo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente allamotivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibilecontraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo delprovvedimento impugnato, sì da comportarne la nullità»; mentre nellaspecie parte ricorrente si duole di una motivazione che è tutt’altro cheillogica o  contraddittoria.6.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1418 II comma e1421 c.c. (nullità della commissione di massimo scoperto applicata suiconti garantiti per mancanza di causa)  e violazione degli artt. 115 e 116c.p.c.  ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Nell’illustrare il motivo i ricorrenti contrappongono alla decisioneimpugnata - per cui è valida la commissione di massimo scopertoapplicata ai contratti bancari in presenza degli elementi essenziali aglieffetti della sua determinabilità - l'indirizzo ermeneutico che reputa ladetta clausola sempre affetta da nullità per difetto del requisito di causa,e citano in proposito una sentenza del tribunale di Torino del 2010 (cheavrebbe aperto il solco alla giurisprudenza per cui sono vietate le forme diremunerazione del credito bancario comunque denominate che prevedonouna remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione difondi a favore del cliente indipendentemente dall’effettivo prelevamentodella somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata allabanca indipendentemente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondida parte del cliente) ed una sentenza del Tribunale di Spoleto di analogoindirizzo.Nella memoria, poi, afferma che il quarto motivo atterrebbe al dupliceprofilo della nullità della clausola sulla CMS e del mancato computo dellastessa ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario,Numero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026osservando che l’affermazione della Corte d’Appello circa la chiaradeterminazione  della pattuizione sarebbe smentita dalla stessadescrizione della clausola riportata in sentenza: “[OSCURATO:PERSONA] perscoperto di conto è calcolata al termine di ogni trimestre solare applicandol’importo indicato nella voce CSC giornaliera per quota saldo per ognigiorno di ritardo in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e perogni 1000 euro di saldo debitore (o frazione)”: pattuizione che sarebbepalesemente indeterminata, mancando l’indicazione di elementi essenzialiquali la base di calcolo e i criteri precisi di applicazione. Inoltre, la Corte dimerito avrebbe errato nel non considerare la CMS ai fini della verificadell’usura, invero sebbene la perizia di parte presentasse delleimprecisioni, il giudice non poteva esimersi dall’applicare i corretti principidi diritto, ormai consolidati (Cass. S.U. n. 16303/2018), che impongono ditener conto di ogni onere collegato all’erogazione del credito; perciò, ilrifiuto di disporre una CTU contabile, a fronte di una specifica allegazionedi usurarietà, si sarebbe tradotto in una violazione del diritto di difesa e inun’errata applicazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio.6.1- Il motivo è inammissibile.Anzitutto è chiaramente inammissibile l’estensione della censura che laparte ricorrente introduce con la memoria, per le ragioni già dette, ovveroche  con le memorie - ex art. 378 c.p.c. o ex 380-bis.1 ― la partericorrente non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poichéqueste assolvono all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi diimpugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa,compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio dilegittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione(Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n.26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).Ciò detto e venendo alla doglianza di violazione di legge formulata conriguardo alla decisione circa la validità nella specie della CSM pattuita, siNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026osserva che la Corte d’Appello sul punto – dopo aver dato conto delladisciplina specifica della commissione in questione («La commissione perscoperto di conto calcolata al termine di ogni trimestre solare applicandol'importo indicato nella voce giornaliera per porta saldo per ogni giorno diritardo in cui sul conto si determinato un saldo debitore e per ogni 1.000 €di saldo debitore (o frazione); l'importo massimo addebitabile sul contoper un trimestre solare è riportato nella voce in porto massimo CSCtrimestrale;  quanto alla citata CSC giornaliera nelle condizioni generali èstata espressamente indicata in euro 2,00») e dopo ampia  disamina dellagiurisprudenza in materia – ha concluso che la clausola in parolapossedeva tutti i requisiti di determinatezza richiesti quanto a percentuale,base di calcolo, criteri e periodicità.La doglianza dei ricorrenti – nei termini in cui è ammissibile - non siconfronta con questa ratio decidendi che, in ordine alla validità dellaclausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, haevidenziato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità perindeterminatezza dell’oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nelcontratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo dellastessa. Ebbene, tale ratio non è stata censurata da parte della ricorrenteche, sul punto, si è limitata, invocando pronunce di merito, a sostenere ladiversa opzione ermeneutica della invalidità della CMS per mancanza dicausa. Peraltro le considerazioni nuove introdotte nella memoria circa ladeterminabilità della clausola si basano su un’incompleta -in tesi-riproduzione della ricostruzione «in fatto» compiuta dal giudice, e nellamisura in cui attengono al giudizio di fatto, non sono neppure ammissibilicome censure per violazione di legge,  che è un vizio che implicanecessariamente un problema interpretativo della norma e di sussunzioneper errata interpretazione della fattispecie astratta che la stessa reca;mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellaNumero registro generale 31193/2021Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 7125/2026Data pubblicazione 25/03/2026norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, lacui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio dimotivazione (v. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n.7394).5.- In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessunastatuizione va assunta in punto spese poiché la parte resistente è rimastaintimata.  Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012,n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012,n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]