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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 40797/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 04/06/2024 del G.U.P. del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/06/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. di Napoli e con la quale, per quanto d'interesse, è stata disposta la confisca di un telefono cellulare, in relazione ai reati di tentativo di estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, e lesione aggravata.

Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla confisca del telefono cellulare.

A tale proposito premette che una sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione per dedurre censure in relazione alle sanzioni amministrative.

Assume che, in assenza di richiesta del pubblico ministero, il provvedimento non può essere adottato.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché manifestamente infondato.

2.1. Sotto il profilo del difetto di specificità, si osserva che l'intera esposizione è dedicata alla possibilità di proporre ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso una sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura dì sicurezza quando questa non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

Le uniche parti del ricorso che fuoriescono da questo tema sono: a) l'intitolazione, che qui si riporta integralmente: "il ricorso è fondato limitatamente alla confisca del telefono cellulare per vizio di motivazione"; b) un rigo della seconda pagina, nel quale si legge: "in assenza di richiesta del pubblico ministero il provvedimento non può essere adottato.

La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione, con conseguente restituzione all'avente diritto".

2.2. Da quanto ora rilevato emerge che l'unica censura che può evincersi dalla lettura congiunta di questi due periodi, appare quella secondo cui il giudice non poteva disporre la confisca del cellulare mancando una richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero.

Tanto conduce al rilievo della manifesta infondatezza della censura, che non tiene conto della modifica introdotta alla normativa sul patteggiamento dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 che, con l'art. 25, comma 1, lett. a), ha disposto la modifica dell'art. 444, commi 1 e 2 del cod. proc. pen..

In forza di tale modifica, l'art. 444, comma 1, secondo inciso, nella formulazione attualmente vigente -applicabile al caso in esame rationetemporis-, infatti, dispone che « [...] L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice [...] di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato».

Da ciò discende che, in assenza di una specifica richiesta in senso contrario proveniente dalle parti, il giudice può legittimamente applicare la confisca anche in assenza della richiesta del pubblico ministero.

A tale riguardo, peraltro, vale richiamare un principio di diritto oramai risalente, ma mai avversato e di perdurante validità, a mente del quale «La confisca facoltativa può essere disposta anche d'ufficio, e quindi senza alcuna specifica richiesta del pubblico ministero d'udienza, dal giudice di cognizione di primo grado il quale, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna, può ben applicare le eventuali misure di sicurezza, ai sensi degli artt. 205, comma 1 e 236, comma 2, cod. pen. nonché degli art. 530, comma 4 e 533, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di pronunzie necessariamente conseguenziali al principale themadecidendum riguardante l'imputazione», (Sez. 1, Sentenza n. 10069 del 08/02/2002, Chen, Rv. 221532 - 01; non massinnate sul punto: Sez. 3, Sentenza n. 40561 del 04/04/2012, Soldera; Sez. 2, Sentenza n. 51933 del 26/09/2018, Gilardi).2.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso il 25/09/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Pet elli [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 04/06/2024 del G.U.P. del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/06/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. di Napoli e con la quale, per quanto d'interesse, è stata disposta la confisca di un telefono cellulare, in relazione ai reati di tentativo di estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, e lesione aggravata. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla confisca del telefono cellulare. A tale proposito premette che una sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione per dedurre censure in relazione alle sanzioni amministrative. Assume che, in assenza di richiesta del pubblico ministero, il provvedimento non può essere adottato. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché manifestamente infondato. 2.1. Sotto il profilo del difetto di specificità, si osserva che l'intera esposizione è dedicata alla possibilità di proporre ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso una sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura dì sicurezza quando questa non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti. Le uniche parti del ricorso che fuoriescono da questo tema sono: a) l'intitolazione, che qui si riporta integralmente: "il ricorso è fondato limitatamente alla confisca del telefono cellulare per vizio di motivazione"; b) un rigo della seconda pagina, nel quale si legge: "in assenza di richiesta del pubblico ministero il provvedimento non può essere adottato. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione, con conseguente restituzione all'avente diritto". 2.2. Da quanto ora rilevato emerge che l'unica censura che può evincersi dalla lettura congiunta di questi due periodi, appare quella secondo cui il giudice non poteva disporre la confisca del cellulare mancando una richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero. Tanto conduce al rilievo della manifesta infondatezza della censura, che non tiene conto della modifica introdotta alla normativa sul patteggiamento dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 che, con l'art. 25, comma 1, lett. a), ha disposto la modifica dell'art. 444, commi 1 e 2 del cod. proc. pen.. In forza di tale modifica, l'art. 444, comma 1, secondo inciso, nella formulazione attualmente vigente -applicabile al caso in esame rationetemporis-, infatti, dispone che « [...] L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice [...] di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato». Da ciò discende che, in assenza di una specifica richiesta in senso contrario proveniente dalle parti, il giudice può legittimamente applicare la confisca anche in assenza della richiesta del pubblico ministero. A tale riguardo, peraltro, vale richiamare un principio di diritto oramai risalente, ma mai avversato e di perdurante validità, a mente del quale «La confisca facoltativa può essere disposta anche d'ufficio, e quindi senza alcuna specifica richiesta del pubblico ministero d'udienza, dal giudice di cognizione di primo grado il quale, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna, può ben applicare le eventuali misure di sicurezza, ai sensi degli artt. 205, comma 1 e 236, comma 2, cod. pen. nonché degli art. 530, comma 4 e 533, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di pronunzie necessariamente conseguenziali al principale themadecidendum riguardante l'imputazione», (Sez. 1, Sentenza n. 10069 del 08/02/2002, Chen, Rv. 221532 - 01; non massinnate sul punto: Sez. 3, Sentenza n. 40561 del 04/04/2012, Soldera; Sez. 2, Sentenza n. 51933 del 26/09/2018, Gilardi).2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso il 25/09/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Pet elli [OSCURATO:PERSONA]
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