CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, volta alla concessione di un permesso premio. Il Tribunale riteneva la persistente pericolosità sociale del richiedente, alla luce delle insufficienti risultanze del trattamento penitenziario e della mancata evidenza di recisione dei collegamenti con il contesto di criminalità organizzata nel quale i delitti commessi erano maturati. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe seguito, ai fini della valutazione di sua competenza, un'indebita impostazione retrospettiva, ancorata ai reati commessi nel remoto passato, ignorando la progressione trattamentale del detenuto e la sua partecipazione attiva al programma individuale di rieducazione. Le favorevoli risultanze, a tale ultimo proposito registrabili, avrebbero permesso di concedere il beneficio richiesto, anche alla luce delle modalità di fruizione che lo avrebbero accompagnato (breve durata e lontananza spaziale dal contesto criminale). Non esisterebbe più, nell'ordinamento, la presunzione assoluta di pericolosità sociale per tipologia di reato, e l'onere dimostrativo, idoneo al superamento di essa, non potrebbe essere dal condannato soddisfatto in altro modo, se non previa valorizzazione degli esiti lusinghieri del trattamento penitenziario. La pronuncia impugnata, negando ingiustificatamente l'assenza di un percorso detentivo in re ipsa rilevante, e reiterando inattuali valutazioni sulla personalità criminale dell'interessato, non aderenti al vissuto odierno, sarebbe in contrasto con la funzione rieducativa della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere giudicato inammissibile. Esso svolge, con riferimento alla mancata concessione del permesso premio, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato. Non è affatto vero, anzitutto, che l'ordinanza impugnata abbia lo sguardo rivolto al solo passato. Essa prende in specifica considerazione il lungo percorso penitenziario del condannato, e gli esiti dell'osservazione intramuraria, cogliendo in lui l'assenza di rivisitazione critica, anche solo embrionale, delle condotte di reato e una presa di distanza dal clan di appartenenza meramente formale ed assertiva. La fruizione del beneficio non risulta, del resto, inserita nel programma di trattamento e il parere del Direttore del carcere, rispetto al permesso, era negativo. L'ordinanza impugnata, sotto altro profilo, dà giusto seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, applicabile ratione temporis, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'assetto normativo vigente, nella parte in cui non prevede che possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1976, n. 354, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Sulla base di precise risultanze investigative, che il ricorso neppure contrasta, il giudice a quo rileva la plausibile persistenza di quei collegamenti, anche e soprattutto sotto forma di mantenuto sostegno economico del clan al detenuto e alla sua famiglia. Il Tribunale di sorveglianza ha dunque esaustivamente esaminato le risultanze di causa, incidenti sul quadro decisorio, giudicate - con argomentazioni logiche e convincenti, non ulteriormente sindacabili in questa sede - sintomatiche di mancata resipiscenza e di non cessata pericolosità sociale. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in fa