CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati a suo carico con due sentenze della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]: la prima (cd. Alba di Scilla n. 1) in data 29/7/2015, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condan- nato l'istante alla pena di anni 11 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - accertato in Scilla ed altrove, dal 2011, con condotta perdurante - e per fatti di estorsione e di tentata estorsione; la seconda sentenza (c.d. Alba di Scilla n. 2) in data 20/12/2017, a seguito di giudizio ordinario, aveva condannato il Calabrese ad anni 5 mesi 6 di reclusione ed C 5.000 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, commesso in Scilla tra il marzo ed il giugno 2012. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che identica istanza era stata già respinta con ordinanza del 5/3/2020, confermata da questa Corte di cassazione con sentenza del 21/1/2021. Con riguardo agli elementi valorizzati come novum, tali da giustificare la riproposizione dell'istanza - costituiti da considerazioni formulate nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sez. Misure di prevenzione - il giudice dell'esecuzione ne ha negato ogni valenza di novità, ribadendo le ragioni di fatto e di diritto che militano in favore dell'esclu- sione del medesimo disegno criminoso tra i reati che si chiede di unificare. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125 cod. proc. pen. Il ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel rigettare l'istanza di continuazione in executivis, non avendo adeguatamente considerato i collegamenti tra Calabrese e [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale della cosca di riferimento del ricorrente. Nel motivo di ricorso si rivendicano gli elementi di assimilazione tra le vicende estorsive, tentate e consumate, giudicate nei processi Alba di Scilla nn. 1 e 2, per dedurne il loro inserimento nel programma criminoso della cosca Nasone, in cui Calabrese svolgeva il ruolo di esattore delle estorsioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. L'incidente di esecuzione in esame costituisce pedissequa riproposi- zione di identica questione, già giudicata negativamente dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che è stata confermata da questa Corte di cassazione con sentenza n. 18886 del 21/1/2021. 1.2. Nessun effettivo elemento di novità è stato valorizzato nel ricorso per il nuovo incidente di esecuzione, se non il richiamo a considerazioni generali del Tribunale per le Misure di Prevenzione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma senza alcuna effettiva incidenza sui risultati dell'indagine qui riproposta, come ha ben illustrato l'impugnato provvedimento. È stato infatti rilevato che l'osservazione incidentale in sede di preven- zione per cui Calabrese aveva commesso i reati nel medesimo contesto mafioso della cosca Nasone di Scilla, non incide sul dato acquisito che i delitti giudicati con la prima sentenza erano stati commessi dal ricorrente in stretta sinergia con il Nasone, riguardando estorsioni ai danni di imprese appaltatrici dei lavori auto- stradali nel territorio di Scilla, mentre l'estorsione giudicata con la seconda sentenza esulava dal rapporto con Nasone (non avendo costui rivestito alcun ruolo in detto reato), essendo stata la condotta del ricorrente del tutto scollegata ed avulsa dal contesto associativo di riferimento e riconducibile ad una autonoma ed estemporanea iniziativa del Calabrese. 1.3. Tali conclusioni non risultano scalfite dal decreto del 23/5/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sez. Misure di prevenzione - peraltro non allegato al ricorso in esame, con lesione di criterio di autosufficienza - dal quale la difesa fa discendere il rilievo dell'identità del contesto territoriale e della sovrapponi- bilità temporale delle condotte, poiché tali indici, utili ad evidenziare in quella sede i profili di pericolosità specifica del Calabrese, non svolgono alcuna funzione di smentita della ricostruzione effettuata nel presente incidente di esecuzione dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che deve dunque trova conferma. 2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 26 maggio 2